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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8119/2020 del 23/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente creditore)

La controversia

La società agricola ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Verona contro cartelle di pagamento relative a importi iscritti a ruolo il 19 febbraio 2015 per prelievi supplementari sulle consegne di latte nella campagna lattiero-casearia 2008/2009. Il Tribunale, con sentenza del 6 aprile 2017, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario su alcuni motivi, ritenuti appartenenti alla giurisdizione esclusiva amministrativa, e ha rigettato la domanda per il resto. In Cassazione, il quarto motivo era già stato rigettato dalle Sezioni Unite con ordinanza n. 6959 dell’11 marzo 2019, con contestuale dichiarazione della giurisdizione amministrativa sulle domande indicate dalla sentenza impugnata. La società ha quindi insistito sui restanti motivi: (1) inesistenza della notificazione, perché eseguita da Equitalia a mezzo PEC da soggetto che, secondo la ricorrente, non era abilitato, e, in subordine, nullità per mancanza di relata e per asserita inapplicabilità della notifica diretta; (2) nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile della sua emissione e notificazione, essendo indicato soltanto il responsabile dell’iscrizione a ruolo; (3) omesso esame e violazione di legge per la mancata indicazione nella cartella degli atti di accertamento presupposti e delle relative date di notifica, che la ricorrente sosteneva non essere mai stati notificati, con conseguente lesione del diritto di difesa. Non risultano indicati nel testo gli importi delle cartelle.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la disciplina speciale consente ad AGEA di avvalersi delle società del gruppo Equitalia per la notificazione; l’attività notificatoria è compiuta da Equitalia, ma i suoi effetti sono imputati ad AGEA. Equitalia è quindi soggetto abilitato e, applicandosi l’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, la notificazione diretta mediante raccomandata o PEC non richiede un’apposita relata. Anche il secondo motivo è stato rigettato: nel procedimento di riscossione del prelievo supplementare, affidato ad AGEA, il responsabile dell’iscrizione a ruolo coincide con quello del procedimento unitario, di cui l’emissione della cartella costituisce atto esecutivo; l’intervento di Equitalia non muta l’imputazione dell’attività ad AGEA. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura motivazionale non era decisiva, poiché il collegamento tra le annate interessate dal prelievo e il richiamo all’intimazione ai sensi della legge n. 33/2009 poteva costituire univoco riferimento all’atto presupposto. La contestazione della mancata notificazione degli atti di accertamento era questione distinta dalla denunciata omissione dei loro estremi nella cartella e, secondo la precedente ordinanza delle Sezioni Unite, ricadeva nella giurisdizione amministrativa. L’inammissibilità della censura sul fatto ha impedito l’esame della conseguente doglianza di violazione di legge. Nessuna statuizione sulle spese di Cassazione, non avendo la parte intimata partecipato al giudizio. È stato dichiarato sussistente l’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 8 quinquies, commi 10 e 10-bis, D.L. n. 5/2009, conv. con L. n. 33/2009

    L’imputazione all’AGEA della notifica della cartella non comporta che l’attività svolta dalle società del gruppo Equitalia sia riducibile alle operazioni meramente materiali richiamate nel motivo di censura, perchè effettuare la notifica “avvalendosi” delle dette società implica che la stessa notificazione sia compiuta da queste ultime, sia pure imputandone gli effetti giuridici all’AGEA sotto il profilo della titolarità dell’attività.

    La disciplina speciale consente alle società del gruppo Equitalia di svolgere effettivamente la notificazione per conto di AGEA; gli effetti giuridici dell’attività restano imputati all’ente creditore.

  • art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973

    Il riconoscimento della qualità di soggetto abilitato in capo ad Equitalia comporta la piena applicazione della disposizione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per ciò che concerne le modalità della notificazione della cartella e dunque anche la non necessità di un’apposita relata di notificazione ove a quest’ultima si provveda mediante l’invio diretto di lettera raccomandata (cfr. Cass. 19 marzo 2014, n. 6395; 17 ottobre 2016, n. 20918) o a mezzo posta elettronica certificata.

    Quando la notificazione della cartella è eseguita direttamente da un soggetto abilitato, anche per conto dell’ente creditore, non occorre una distinta relata se si utilizza l’invio diretto tramite raccomandata o PEC.

  • art. 36, comma 4-ter, D.L. n. 248/2007

    In base al D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, la cartella di pagamento contiene a pena di nullità l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.

    La cartella deve indicare i responsabili individuati dalla disposizione, ma tale obbligo va coordinato con la disciplina speciale della riscossione dei prelievi supplementari affidata ad AGEA.

  • art. 8 quinquies, L. n. 33/2009

    nel procedimento di riscossione del prelievo supplementare nel settore del latte, poichè il procedimento di riscossione è interamente affidato al creditore AGEA, l’individuazione del responsabile del procedimento coincide con l’individuazione del responsabile della iscrizione a ruolo, in quanto la successiva emissione della cartella, da parte dello stesso Ente, non è che atto esecutivo dell’unitario procedimento di riscossione avviato con l’iscrizione a ruolo.

    Nella riscossione dei prelievi supplementari sul latte, affidata unitariamente ad AGEA, l’indicazione del responsabile dell’iscrizione a ruolo identifica anche il responsabile del procedimento relativo all’emissione della cartella, che costituisce atto esecutivo del procedimento unitario.

  • art. 25 D.P.R. n. 602/1973

    La violazione di legge attiene alla regola di diritto secondo cui per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25, non è indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell’accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l’indicazione di circostanze univoche ai fini dell’individuazione di quell’atto, così che resti soddisfatta l’esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti.

    La validità della cartella non richiede necessariamente gli estremi identificativi e la data di notifica dell’accertamento presupposto, purché la cartella riporti circostanze univoche che consentano al contribuente di individuarlo e di verificare la legittimità della riscossione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Ai fini dell’accesso al sindacato in ordine alla violazione di legge deve prioritariamente esaminarsi la denuncia di vizio motivazionale in quanto relativa al fatto sulla cui base esercitare il giudizio sussuntivo.

    Quando un motivo cumula censura motivazionale e violazione di legge e quest’ultima dipende dalla ricostruzione del fatto, va esaminata prioritariamente la censura motivazionale; se essa è inammissibile o non decisiva, il fatto accertato dal giudice di merito resta fermo ai fini del giudizio di sussunzione.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la parte ricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, quando ricorrono i presupposti di legge.

Massime di principio

  • La disciplina speciale che attribuisce a un ente creditore il compito di riscuotere avvalendosi di un soggetto terzo può abilitare quest’ultimo a compiere direttamente la notificazione, con imputazione degli effetti giuridici all’ente creditore, quando ciò risulti dalla legge e dalla convenzione prevista.
  • La notificazione diretta della cartella da parte di un soggetto abilitato mediante raccomandata o PEC non richiede un’apposita relata, secondo le modalità previste dall’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.
  • Nel procedimento unitario di riscossione dei prelievi supplementari sul latte affidato ad AGEA, il responsabile dell’iscrizione a ruolo può coincidere con il responsabile del procedimento di emissione della cartella, poiché quest’ultima costituisce atto esecutivo del procedimento avviato con l’iscrizione a ruolo; l’attività notificatoria svolta dal soggetto ausiliario non modifica tale imputazione.
  • La cartella di pagamento non deve necessariamente indicare gli estremi identificativi e la data di notifica dell’accertamento presupposto, se contiene circostanze univoche sufficienti a consentirne l’individuazione e a permettere al contribuente di verificare la legittimità della riscossione.
  • Se la censura di violazione di legge dipende dalla ricostruzione del fatto accertato in merito e il motivo denuncia anche un vizio motivazionale, l’esame di quest’ultimo precede quello sulla sussunzione; una censura motivazionale priva di decisività non consente di rimettere in discussione il fatto in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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