Sentenza del 22/02/2017 n. 798 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Accordo conciliativo - Cessazione della materia del contendere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa controversia è stata dichiarata estinta per cessazione della materia del contendere. Poiché l'accordo conciliativo è intervenuto durante il processo, le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, senza condanna esclusiva di una di esse.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Nel corso del giudizio, il contribuente e l'ufficio fiscale hanno sottoscritto un accordo conciliativo volto a definire la controversia tributaria. L'accordo ha eliminato l'interesse alla prosecuzione del processo e ha reso non più attuale la decisione sul merito della pretesa fiscale.
Norme richiamate
Art. 15 del d.lgs. 546/1992
La disposizione disciplina le spese del giudizio tributario e consente, in presenza di specifiche ragioni, la compensazione totale o parziale delle spese tra le parti. Nel caso esaminato, la conciliazione intervenuta in corso di causa ha giustificato la compensazione.
Cassazione, ordinanza n. 10917/2016
È richiamata a sostegno del principio secondo cui l'accordo conciliativo raggiunto nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere.
Cassazione, ordinanza n. 1122/2016
È richiamata per confermare che la definizione conciliativa della controversia elimina l'interesse alla decisione e comporta la chiusura del processo, normalmente con regolazione delle spese coerente con l'intervenuto accordo.
Massime di principio
- Quando contribuente e amministrazione finanziaria raggiungono e sottoscrivono una conciliazione durante il processo tributario, la controversia può essere dichiarata estinta per cessazione della materia del contendere.
- La conciliazione non comporta necessariamente una pronuncia favorevole piena per il contribuente: il risultato dipende dai termini dell'accordo, che possono prevedere una riduzione o una diversa definizione della pretesa fiscale.
- L'accordo conciliativo sottoscritto in corso di causa può giustificare la compensazione delle spese, evitando che una sola parte sia condannata a rimborsarle integralmente.
- Per produrre effetti processuali, l'accordo deve essere formalizzato secondo le modalità previste dalla disciplina della conciliazione tributaria e deve risultare acquisito al processo.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, dopo l'accordo, non sussista più un interesse concreto e attuale a ottenere una decisione sul merito della controversia.
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