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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18307/2026 del 06/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società operante nel settore balneare per l’anno d’imposta 2019, con recupero a tassazione di maggiori ricavi sulla base di un PVC della Guardia di Finanza, di documentazione extracontabile ritenuta indicativa di ricavi occultati, di una dichiarazione resa da una socia ritenuta confessorio e del mancato riconoscimento di alcuni costi deducibili. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell’appello in secondo grado, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi: con il primo hanno denunciato motivazione apparente per mancata esplicitazione delle ragioni del rigetto dell’appello e richiamo pedissequo della sentenza di primo grado; con il secondo hanno dedotto violazione di legge in tema di formazione della prova, lamentando che il giudice avesse attribuito rilievo a dichiarazioni non adeguatamente riscontrate e a documentazione extracontabile non verificata; con il terzo hanno censurato l’utilizzo di registrazioni extracontabili mai riscontrate, sostenendo la violazione dei principi di certezza e trasparenza dell’accertamento. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio perché la richiesta di decisione, necessaria dopo la proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c., è stata depositata tardivamente oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta. La tardività equivale a mancata richiesta e quindi a rinuncia tacita al ricorso. Di conseguenza, il processo si è estinto e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione, la parte ricorrente con istanza sottoscritta dal difensore può chiedere la decisione e, in mancanza, il ricorso s’intende rinunciato

    Il termine per chiedere la decisione è perentorio; la mancata o tardiva istanza comporta l’equiparazione a rinuncia tacita del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per i ricorsi avviati alla definizione semplificata.

  • art. 391 c.p.c.

    In caso di rinuncia tacita perfezionata, la Corte provvede alla declaratoria conseguente e regola le spese del giudizio di legittimità.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    Può trovare applicazione la rimessione in termini solo se la parte dimostri che il mancato rispetto del termine non le è imputabile.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L’istanza del difensore conferma il permanere dell’interesse alla decisione del ricorso già introdotto con la richiesta di cassazione.

  • art. 391, comma 2, c.p.c.

    La parte che ha dato causa alla prosecuzione della lite viene condannata alle spese del giudizio di legittimità.

  • d.m. n. 55 del 2014

    È richiamato per la liquidazione delle spese secondo i parametri vigenti.

Massime di principio

  • Nel procedimento di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., la richiesta di decisione del ricorrente deve essere proposta entro il termine di legge: il deposito tardivo non produce effetti diversi dalla mancata proposizione e integra rinuncia tacita al ricorso.
  • La rinuncia tacita al ricorso si perfeziona per effetto del comportamento processuale omissivo della parte che non chieda tempestivamente la decisione; una volta perfezionata, non è revocabile, salvo eventuale rimessione in termini ove sia provata una causa non imputabile.
  • Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia tacita imputabile alla parte ricorrente, le spese seguono la soccombenza processuale e gravano sul ricorrente che ha determinato la prosecuzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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