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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46218/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il delitto di truffa continuata. Si deduceva: (1) violazione delle norme prescrizionali per errato calcolo dei periodi di sospensione della prescrizione (cumulo dei periodi invece dei giorni, conteggio di 100 giorni per inagibilità del Tribunale, rinvio d'udienza che avrebbe determinato la prescrizione); (2) mancanza o illogicità della motivazione circa l'accertamento della falsità degli "attestati di rischio" e l'integrazione dell'elemento soggettivo e materiale del reato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto corretta la determinazione e il cumulo dei periodi di sospensione indicati nella motivazione (incluso il limite di 100 giorni per la sospensione conseguente al D.L. 73/2018), per cui non si era verificata la prescrizione alla data della sentenza di secondo grado. Il rinvio dell'udienza del 13-12-2021 al 09-05-2022 è stato ritenuto richiesto congiuntamente dalle parti e non idoneo a determinare l'estinzione per prescrizione. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e volto a una nuova valutazione del merito probatorio, non consentita in sede di legittimità; non è stato riscontrato alcun travisamento delle prove idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma terzo c.p.p.; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; nulla è dovuto alla parte civile.

Norme richiamate

  • art. 606 cod.proc.pen. lett. b)

    Invocata dal ricorrente per vizio di motivazione su errore di diritto; la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla determinazione dei periodi di sospensione e il relativo calcolo, confermando la correttezza della motivazione.

  • art. 606 cod.proc.pen. lett. e)

    Richiamata dal ricorrente per mancanza o illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non idoneo a provare un travisamento decisivo della prova.

  • art. 173 disp. att. cod.proc.pen.

    Norma richiamata a titolo formale tra i riferimenti procedurali del ricorso; la Corte ha valutato i termini e le sospensioni considerando correttamente le disposizioni applicabili.

  • artt. 157 e 159 cod.pen. (prescrizione)

    Il ricorrente lamentava omessa declaratoria di prescrizione. La Corte ha interpretato i termini e le sospensioni alla luce di tali disposizioni e ha escluso la maturazione dell'effetto estintivo alla data della sentenza di appello.

  • D.L. 73/2018 (inagibilità delle aule e sospensione dei procedimenti)

    La Corte ha riconosciuto una sospensione relativa all'inagibilità e ha limitato correttamente a 100 giorni il periodo di sospensione computato per tale causa, escludendo un errore nel calcolo complessivo della prescrizione.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Applicato quale conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso: la norma autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 606 comma terzo cod.proc.pen.

    Base normativa per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per motivi manifestamente infondati; la Corte ha dichiarato l'inammissibilità sulla base di tale disposizione.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019)

    Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758

    Richiamata per il principio secondo cui il vizio di travisamento della prova è efficace in cassazione solo se l'errore è idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio; la Corte ha ritenuto che non ricorressero tali condizioni nel caso di specie.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammessa una nuova valutazione integrale delle prove: i motivi che chiedono la riletura completa dei fatti sono spesso inammissibili o destinati al rigetto.
  • Le censure sulla prescrizione devono indicare con precisione il calcolo dei giorni e dei periodi di sospensione; il giudice verifica la correttezza aritmetica e la natura delle cause di sospensione (es. disposizioni d'urgenza come D.L. 73/2018).
  • La sospensione per inagibilità dei locali giudiziari può essere limitata a un periodo definito (es. 100 giorni) e computata nel calcolo della prescrizione se prevista dalla norma emergenziale applicabile.
  • Un rinvio d'udienza concordato tra le parti non determina automaticamente l'estinzione per prescrizione: la causa e le modalità del rinvio sono rilevanti per valutare eventuali effetti prescrizionali.
  • Motivi generici o aspecifici relativi alla motivazione sono generalmente inammissibili; occorre dimostrare un travisamento decisivo della prova che renda illogica la motivazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta spesso condanne alle spese e, in presenza di colpevolezza del ricorrente nella proposizione del ricorso, sanzioni pecuniarie alla Cassa delle ammende.
  • Le richieste del Pubblico Ministero (es. annullamento senza rinvio per prescrizione) non possono avere effetto se il ricorso stesso è dichiarato inammissibile per difetto di motivazione o altri vizi formali/sostanziali.

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