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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47363/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Magistrato di sorveglianza di Bari ha sollevato conflitto negativo di competenza perché la Corte di appello di Bari, dopo che la Corte di cassazione aveva annullato l'ordinanza di rigetto dell'incidente di esecuzione limitatamente alla liberazione anticipata (Cass. sent. n. 26241 del 11/04/2024) e aveva rimesso la questione alla Corte di appello per un nuovo giudizio, ha trasmesso gli atti al Magistrato di sorveglianza per una valutazione sulla liberazione anticipata anziché eseguire il nuovo giudizio di rinvio. Il nucleo della controversia riguarda la corretta individuazione del contenuto ed effetti della sentenza della Cassazione e la competenza a compiere la valutazione preliminare prevista dall'art. 656, comma 4-bis, c.p.p.

La decisione

La Corte (decidendo sul conflitto) ha dichiarato ammissibile il conflitto e ha attribuito la competenza alla Corte di appello di Bari. Ha ritenuto che la Corte di appello abbia erroneamente declinato la propria competenza travisando il dictum della Cassazione: la pronuncia di annullamento con rinvio aveva demandato alla Corte di appello il compito di integrare la motivazione e valutare l'applicabilità dell'art. 656, comma 4-bis, c.p.p., nonché l'eventuale necessità di sospendere l'esecuzione dell'ordine di carcerazione per trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza. Solo dopo il giudizio di rinvio e, se del caso, l'annullamento dell'ordine di esecuzione e la conseguente iniziativa del pubblico ministero, il magistrato di sorveglianza potrà valutare la concessione della liberazione anticipata. Di conseguenza gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Bari con le comunicazioni previste dall'art. 32, comma 2, c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 656, comma 4-bis

    art. 656, comma 4-bis, c.p.p.

    La norma impone che, prima di emettere l'ordine di esecuzione per la carcerazione, il pubblico ministero debba 'provocare' l'intervento del magistrato di sorveglianza affinché valuti l'eventuale applicazione della liberazione anticipata; la mancata attivazione di tale procedimento integra un profilo di illegittimità dell'ordine di esecuzione che il giudice dell'esecuzione deve esaminare

  • Codice di procedura penale, art. 32, comma 2

    Prevede le comunicazioni e modalità procedurali correlate alla trasmissione degli atti tra giudici competenti; la Corte precisa che gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello con le previste comunicazioni formali

  • Giurisprudenza: Corte di cassazione, sentenza n. 26241/2024

    Cass. sent. n. 26241 dell'11 aprile 2024

    La Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla liberazione anticipata e ha rinviato alla Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto, demandando quindi al giudice dell'esecuzione di integrare la motivazione e valutare la necessità di sospendere l'esecuzione per consentire la valutazione del magistrato di sorveglianza

Massime di principio

  • Quando la Corte di cassazione annulla "limitatamente" a un profilo e rinvia per un nuovo giudizio, il giudice destinatario del rinvio è tenuto a svolgere il nuovo esame sul punto specifico indicato: non può trasferire automaticamente la decisione ad altro giudice se ciò elide il contenuto del rinvio.
  • Se la questione attiene alla mancata attivazione del procedimento previsto dall'art. 656, comma 4-bis, c.p.p., spetta al giudice dell'esecuzione (o al giudice a cui la Cassazione ha rimesso il giudizio) valutare preliminarmente la legittimità dell'ordine di esecuzione e l'eventuale sospensione dell'esecuzione prima di rivolgersi al magistrato di sorveglianza.
  • Il magistrato di sorveglianza può valutare la concessione della liberazione anticipata solo dopo che il giudice dell'esecuzione ha esaurito il giudizio di rinvio e, se del caso, dopo che il pubblico ministero abbia posto in essere gli adempimenti procedurali conseguenti.
  • In caso di stasi processuale dovuta al rifiuto formale di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, è ammissibile il conflitto di competenza per ottenere l'intervento della Corte che risolve la competenza.
  • Bisogna interpretare con attenzione il dictum della Cassazione: una formulazione di annullamento con rinvio per "nuovo giudizio sul punto" vincola il giudice del rinvio a trattare quella specifica questione e a motivare congruamente le ragioni della decisione, inclusa l'eventuale sospensione dell'esecuzione.

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