Cassazione Penale, Sentenza n. 28274/2023 del 30/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su due motivi: 1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per presunta carenza di motivazione in relazione al rigetto dell'appello che chiedeva l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" (art. 530, comma 2 c.p.p.), con particolare riferimento al fatto che la persona offesa avrebbe perseguito un fine illecito (acquisto di patenti) e alla contestata inattendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e dei testimoni; 2) invocata la mancanza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) e l'inosservanza o errata applicazione dell'art. 133 c.p. (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente valorizzato elementi favorevoli alla concessione delle attenuanti e avrebbe impropriamente ritenuto il fatto di gravità tale da escluderle.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il reato di truffa sussiste anche quando la vittima persegua un fine illecito e ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni; le doglianze difensive sollecitavano una diversa valutazione della prova, non consentita in sede di legittimità in assenza di manifeste contraddizioni. Sul secondo motivo, la Corte ha osservato che il giudice del merito può basare l'esclusione delle attenuanti generiche su uno o pochi elementi ritenuti decisivi (qui: gravità del reato, natura illecita della prestazione promessa, profitto conseguito e mancata restituzione) e che la motivazione fornita era sufficiente e non sindacabile in cassazione. Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile, non è stato possibile rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. Conseguenze: confermata la condanna di merito (pena di un anno di reclusione e multa di euro 300,00 come da sentenze di primo e secondo grado), condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Regola i motivi di ricorso per cassazione relativi alla mancanza di motivazione o a motivazione contraddittoria o illogica; qui invocata dal ricorrente per lamentare carenza motivazionale su punti decisivi, ma la Corte ha ritenuto le motivazioni dei giudici di merito sufficienti.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Consente di dedurre inosservanza o errata applicazione di norme di diritto; è stato richiamato in relazione alla presunta errata applicazione dell'art. 133 c.p. circa le attenuanti generiche, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede l'assoluzione perche' il fatto non sussiste; il ricorrente ne aveva chiesto l'applicazione in appello, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione della prova (attendibilità delle vittime) fosse fondata e non suscettibile di revisione in cassazione.
art. 133, cod. pen.
Definisce i criteri e gli elementi per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che il giudice del merito puo' basare la decisione anche su uno solo degli elementi ritenuti decisivi e che non e' tenuto a menzionare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce che per il dichiarante coinvolto non sempre sono necessari riscontri esterni; la Corte ha ricordato che la credibilità della persona offesa puo' essere valutata senza obbligo di riscontri esterni, salvo elementi di contraddizione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede, in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla somma da versare alla cassa delle ammende; applicata con condanna a pagare le spese e 3000 euro.
Massime di principio
- Il delitto di truffa si configura anche quando la vittima persegua un fine illecito: l'illiceità dello scopo della vittima non esclude automaticamente l'ingiustizia del profitto né l'offesa al patrimonio.
- La valutazione della credibilità della persona offesa e dei testi è una valutazione di fatto riservata ai giudici del merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione non è manifestamente contraddittoria o illogica.
- In tema di attenuanti generiche (art. 133 c.p.), il giudice del merito può basare la decisione su uno o più elementi ritenuti prevalenti; non è necessario trattare esaustivamente ogni elemento favorevole o sfavorevole evocato dalle parti.
- Le censure che mirano soltanto a ottenere una diversa valutazione della prova (p.es. attendibilità delle dichiarazioni) sono inammissibili in cassazione, salvo che emergano contraddizioni manifeste nella motivazione del merito.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non può formarsi un rapporto di impugnazione utile a far valere elementi sopravvenuti (es. prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata).
- La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese e ammontare da versare alla cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28253/2023 del 30/06/2023
- Sentenza penale · 30 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28256/2023 del 30/06/2023
- Sentenza penale · 30 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28257/2023 del 30/06/2023
- Sentenza penale · 30 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28258/2023 del 30/06/2023
- Sentenza penale · 30 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28259/2023 del 30/06/2023
- Sentenza penale · 30 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28260/2023 del 30/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →