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Sentenza

Sentenza n. 1054/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto del -OMISSIS-, con il quale è stato imposto il divieto di detenzione armi e munizioni.

Giustizia amministrativa202400478

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni, adottato a seguito del diniego di rinnovo del porto di fucile per uso caccia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (detentore di armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione di armi e munizioni, deducendo la violazione degli artt. 10, 11 e 39 TULPS, il difetto e l'insufficienza della motivazione, la carenza di istruttoria, il travisamento dei fatti, la violazione della circolare del Ministero dell'Interno del 25 novembre 2020 e la contraddittorietà del provvedimento. Secondo il ricorrente, l'unico elemento ostativo era costituito dai rapporti di parentela con soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, nonché dalla circostanza che un nipote avesse lavorato nella sua attività commerciale e mantenuto rapporti con il padre, soggetto controindicato. Non gli era contestata alcuna condotta personale penalmente rilevante o socialmente inopportuna, né erano state dimostrate frequentazioni attuali con i familiari controindicati. Il ricorrente ha inoltre evidenziato di avere ottenuto per oltre vent'anni il porto d'armi senza che fossero emersi elementi ostativi e di non detenere armi da oltre dodici anni. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, l'assenza di ragioni di urgenza tali da giustificare l'omissione, la violazione dell'art. 39 TULPS e dei principi di buon andamento e leale collaborazione. Ha anche rappresentato che l'Amministrazione non aveva dato seguito alla richiesta di autotutela formulata dopo la sentenza del TAR che aveva annullato il diniego di rinnovo del porto di fucile, poi confermata dal CGARS.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il divieto di detenzione, facendo applicazione delle medesime ragioni già poste a fondamento dell'annullamento del precedente diniego di rinnovo del porto di fucile, decisione confermata dal CGARS. Il Collegio ha riconosciuto che l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità e può fondare il divieto su una valutazione prognostica del rischio di abuso, anche in assenza di precedenti penali personali o di un abuso concreto. Tuttavia, tale discrezionalità deve essere esercitata sulla base di un'istruttoria adeguata e puntuale e di una motivazione intelligibile, che dimostri l'incidenza concreta e attuale degli elementi considerati sull'affidabilità del destinatario. Il mero rapporto di parentela con soggetti pregiudicati non è sufficiente, in via automatica, a fondare un giudizio negativo: occorre verificare le effettive frequentazioni, la loro attualità e rilevanza nel complessivo regime di vita dell'interessato, nonché le circostanze specifiche dalle quali desumere il pericolo di abuso o di sottrazione delle armi. Nel caso concreto, alcuni parenti erano detenuti, per altri non era stata dimostrata una vicinanza significativa e, quanto al fratello non detenuto, il parere dei Carabinieri aveva attestato l'assenza di rapporti con il ricorrente e una condotta personale priva di mende. Il provvedimento si era limitato a elencare i rapporti familiari e la gravità dei precedenti dei congiunti, senza individuare collegamenti attuali idonei a sostenere la prognosi di inaffidabilità. Il TAR ha inoltre respinto l'argomento dell'Amministrazione secondo cui il divieto di detenzione richiederebbe uno scrutinio più rigoroso rispetto al diniego di porto d'armi: la detenzione costituisce un minus rispetto al porto, che comprende anche la disponibilità e l'uso dell'arma, sicché il porto d'armi richiede uno scrutinio di affidabilità più penetrante. Sono fatti salvi eventuali successivi provvedimenti motivati. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    Attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti sulla base di una valutazione prognostica dell'affidabilità del soggetto e del rischio di abuso; il potere è ampio, ma deve essere esercitato con istruttoria adeguata e motivazione congrua.

  • artt. 38 e 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    Riguardano la detenzione di armi e fondano il potere preventivo dell'autorità di pubblica sicurezza; la detenzione costituisce un minus rispetto al porto dell'arma.

  • art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    Disciplina il porto d'armi, fattispecie più ampia della mera detenzione perché comprende il porto e l'utilizzo dell'arma; ne consegue uno scrutinio di affidabilità più penetrante.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    È stato invocato dal ricorrente per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento; la sentenza accoglie il ricorso per difetto di istruttoria e motivazione senza fondare espressamente la decisione su tale censura.

  • art. 699 c.p.

    Richiamato per evidenziare che la detenzione di armi costituisce un fatto eccezionale rispetto al generale divieto di portare e detenere armi.

  • art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110

    Richiamato quale conferma del carattere eccezionale della detenzione di armi rispetto al generale divieto.

Massime di principio

  • Il divieto di detenzione di armi ha natura preventiva e non sanzionatoria: può essere adottato sulla base di una valutazione prognostica del rischio di abuso, anche in assenza di un abuso concreto o di condotte penalmente rilevanti dell'interessato.
  • L'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi non esonera dall'obbligo di svolgere un'istruttoria adeguata e puntuale e di darne conto con motivazione intelligibile, indicando le circostanze specifiche che rendono il soggetto non affidabile o capace di abusare delle armi.
  • Il mero rapporto di parentela o affinità con soggetti pregiudicati non può fondare automaticamente un divieto di detenzione di armi; devono essere accertate e motivate l'attualità, l'effettività e la rilevanza delle frequentazioni e dei collegamenti familiari rispetto al complessivo comportamento del destinatario.
  • Nel procedimento per il divieto di detenzione, l'Amministrazione ha l'onere di verificare la completezza e l'esattezza degli elementi fattuali posti a base della decisione; l'infondatezza o il travisamento di tali elementi integra un vizio di eccesso di potere.
  • La mera detenzione costituisce un minus rispetto al porto d'armi, poiché quest'ultimo abilita anche a portare e utilizzare l'arma; pertanto, lo scrutinio di affidabilità richiesto per il rilascio o rinnovo del porto d'armi è più penetrante e non può essere considerato meno rigoroso di quello relativo al divieto di detenzione.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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