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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11186/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico economico)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l’anno 2014 relativo a immobili posseduti da un ente di edilizia residenziale pubblica. I giudici di merito avevano confermato l’imposizione, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra gli alloggi sociali e gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP, e che per questi ultimi spettasse solo la detrazione di 200 euro. Avevano inoltre escluso il beneficio fiscale per mancanza di una dichiarazione tempestiva attestante i requisiti. Nel ricorso per cassazione l’ente proprietario ha dedotto violazione e falsa applicazione della disciplina IMU e della normativa sugli alloggi sociali, sostenendo che gli immobili in causa possedevano i requisiti del D.M. 22 aprile 2008 e che, proprio per questo, dovevano essere esenti da IMU senza necessità di preventiva dichiarazione. Con il secondo motivo ha richiamato anche la normativa regionale, assumendo che essa attribuisse ope legis agli immobili le caratteristiche di alloggi sociali.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha affermato che l’esenzione IMU prevista per gli alloggi sociali non si estende a tutti gli alloggi assegnati dagli IACP, ma solo a quelli che, in concreto, presentino le caratteristiche dell’alloggio sociale definite dal D.M. 22 aprile 2008. Ha quindi censurato la decisione di merito per non avere verificato in concreto se gli immobili controversi rientrassero in tale definizione. Ha inoltre ritenuto errata la statuizione secondo cui la mancata dichiarazione comportasse decadenza dall’esenzione, precisando che l’onere dichiarativo riguarda il diverso beneficio della detrazione per gli alloggi IACP e non l’esenzione prevista per gli alloggi sociali. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 13 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    prevede l’esenzione IMU per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali definiti dal D.M. 22 aprile 2008; non si applica automaticamente a tutti gli alloggi IACP.

  • L. 27 dicembre 2013, n. 147

    ha modificato la disciplina IMU rilevante, mantenendo l’esenzione per gli alloggi sociali.

  • D.L. 31 agosto 2013, n. 102

    art. 2, commi 2, 4 e 5-bis

    il comma 2 e il comma 4 riguardano i benefici per gli alloggi IACP e per gli alloggi sociali; il comma 5-bis prevede un obbligo dichiarativo a pena di decadenza, ma solo per i benefici di cui al medesimo articolo 2, non per l’esenzione IMU degli alloggi sociali.

  • L. 28 ottobre 2013, n. 124

    legge di conversione del D.L. 102/2013.

  • D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    richiamato dalla parte ricorrente nella censura sulla disciplina IMU.

  • L.R. 16/2016

    invocata dalla ricorrente come fonte della qualificazione degli immobili come alloggi sociali.

  • D.M. 22 aprile 2008

    definisce l’"alloggio sociale" come unità immobiliare destinata a locazione permanente con funzione di riduzione del disagio abitativo; costituisce il parametro per l’esenzione IMU.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    richiamato dalla ricorrente tra le norme applicabili alla disciplina del tributo.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, nn. 471, 472, 473

    richiamati dalla ricorrente nel complesso delle norme asseritamente violate.

  • d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

    individua gli enti di edilizia residenziale pubblica cui si riferisce la disciplina degli alloggi assegnati.

Massime di principio

  • L’esenzione IMU prevista per gli alloggi sociali non coincide con il regime degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP: questi ultimi restano imponibili, salvo che ricorrano in concreto le caratteristiche dell’alloggio sociale stabilite dal D.M. 22 aprile 2008.
  • Per applicare l’esenzione occorre verificare in fatto se l’immobile possieda i requisiti oggettivi dell’alloggio sociale; non è sufficiente la sola qualità soggettiva dell’ente proprietario o assegnante.
  • L’onere dichiarativo previsto per taluni benefici IMU riguarda la detrazione/agevolazione disciplinata dall’art. 2 del D.L. 102/2013 e non può essere automaticamente esteso all’esenzione prevista per gli alloggi sociali dall’art. 13 del D.L. 201/2011.
  • Le norme tributarie che prevedono esenzioni o agevolazioni non possono essere applicate in modo estensivo oltre i casi tipizzati; tuttavia, nel caso degli alloggi sociali, la corretta applicazione della disciplina richiede la verifica della riconducibilità dell’immobile alla definizione legale specifica.
  • Quando la decisione di merito omette di accertare in concreto i requisiti normativi dell’immobile ai fini dell’esenzione fiscale, la sentenza è censurabile per violazione di legge e va cassata con rinvio per nuovo esame di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaDecadenza

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