Cassazione Penale, Sentenza n. 21949/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Giudice di pace di Messina che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di invasione di terreni (art. 633 c.p.). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizi di motivazione (art. 606 c.p.p.) in relazione all'art. 157 c.p., sostenendo che il giudice non aveva considerato la testimonianza di Luigi Irrera del 18/02/2025 dalla quale, a suo avviso, risultava che la Davì continuava ad accedere al fondo e quindi la condotta illecita proseguiva fino ad epoca più recente, impedendo il maturare della prescrizione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di pace abbia motivato adeguatamente la declaratoria di prescrizione richiamando: la querela del 7/9/2011; le dichiarazioni del teste d'accusa collocate fino al 2011; l'emissione del decreto di citazione a giudizio il 26/7/2017; e la testimonianza di una teste della difesa che descriveva il terreno in stato di abbandono. Pur non essendosi il giudice confrontato espressamente con le dichiarazioni di Irrera, dalla loro lettura non emergono elementi decisivi a favore dell'accusa, essendo lo stesso riferito in termini generici circa la presenza della Davì "nella casa" e l'esistenza di erba sul fondo, senza provare la persistenza dell'occupazione del terreno (deposito di masserizie, allevamento di animali, recinzione). La Corte ha inoltre richiamato il principio che il reato di invasione è di natura permanente e che il termine di prescrizione decorre dal cessare dell'occupazione; comunque, anche assumendo cessazione nel 2011 o nel 2017, il reato sarebbe estinto per prescrizione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
Applicato per valutare il decorso della prescrizione: la Corte ha ritenuto che la prescrizione del reato permanente decorre dal momento in cui cessa l'occupazione e, alla luce degli elementi temporali acquisiti, il termine era già maturato
art. 633 cod. pen.
Norma incriminatrice contestata (invasione di terreni o edifici). La Corte ha considerato la natura permanente del delitto ai fini della prescrizione
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla modalità del procedimento: il processo si è svolto in contraddittorio scritto senza presenza delle parti per mancanza di richiesta di trattazione orale
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 37419 del 16/10/2025 (P.G. c/Gargiulo, Rv. 288849-01)
Il delitto di invasione di terreni o edifici ha natura permanente nel caso in cui l'occupazione si protrae nel tempo, determinando un'immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, sicché il relativo termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, con il rilascio, spontaneo o coattivo, dell'immobile
La Corte ha richiamato questo precedente per precisare che, essendo il reato permanente, la prescrizione decorre dalla cessazione effettiva dell'occupazione; da ciò ha dedotto che le dichiarazioni richiamate dall'accusa non provano la persistenza dell'occupazione del terreno fino al 2025
Massime di principio
- Per i reati di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) la natura è permanente: il termine di prescrizione decorre dal momento in cui l'occupazione cessa effettivamente (rilascio dell'immobile), non dalla prima condotta occupativa
- Una testimonianza che attesti la presenza "nella casa" o la frequentazione dell'immobile non prova di per sé la persistenza dell'occupazione del terreno o di attività tipiche dell'invasione (deposito di masserizie, allevamento, recinzione) se non connessa a fatti specifici
- In sede di impugnazione per vizi di motivazione il ricorrente deve dimostrare che il giudice non si è confrontato con elementi decisivi o che la mancata considerazione di una prova avrebbe mutato il giudizio: la mera richiamata coincidenza di contenuti tra verbali non basta se le dichiarazioni non risultano decisive
- Il giudice di merito può ritenere sufficiente la prova della cessazione dell'occupazione anche in presenza di testimonianze contrarie, se queste ultime appaiono generiche o non direttamente riferite agli elementi costitutivi dell'illecito
- Quando la contestazione temporale è 'fino all'attualità', occorre verificare puntualmente la prova della prosecuzione della condotta fino alla data rilevante ai fini della prescrizione; in mancanza, il termine può risultare comunque maturato
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