Sentenza del 23/07/2015 n. 4189 - Comm. Trib. Prov. Palermo
AVVISO DI ACCERTAMENTO Sottoscrizione - Da parte di un funzionario, non capo dell'Ufficio - Delega - Necessità - Onere della prova a carico dell'Amministrazione -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'avviso di accertamento è ritenuto nullo quando non è sottoscritto dal capo dell'Ufficio e l'Amministrazione non dimostra il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del firmatario. Non è invece necessario che l'Amministrazione produca automaticamente l'atto di delega, poiché la delega riguarda la legittimazione sostanziale alla sottoscrizione e non la legittimazione processuale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la validità dell'avviso perché sottoscritto da un funzionario diverso dal capo dell'Ufficio, senza che risultasse provato il corretto esercizio del potere sostitutivo o della delega. Ai sensi degli articoli 42 del D.P.R. n. 600/1973 e 56 del D.P.R. n. 633/1972, l'atto deve essere sottoscritto dal capo dell'Ufficio oppure da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato. In caso di contestazione, spetta all'Amministrazione dimostrare che il sottoscrittore disponeva del potere necessario.
Norme richiamate
Articolo 42 del D.P.R. n. 600/1973
L'avviso di accertamento deve recare la sottoscrizione del capo dell'Ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La sottoscrizione da parte di un soggetto diverso dal capo dell'Ufficio richiede che l'Amministrazione dimostri il relativo potere, soprattutto quando il contribuente lo contesti.
Articolo 56 del D.P.R. n. 633/1972
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La norma impone un requisito di validità dell'avviso e consente la sottoscrizione da parte di un funzionario delegato secondo le modalità previste.
Massime di principio
- Quando un atto impositivo è firmato da un funzionario diverso dal titolare dell'Ufficio, il contribuente può contestare la sussistenza del potere di firma.
- In caso di contestazione specifica, l'Amministrazione deve dimostrare che il firmatario aveva il potere di sottoscrivere l'atto, mediante delega o attraverso il corretto esercizio del potere sostitutivo.
- La mancata sottoscrizione da parte del capo dell'Ufficio non comporta automaticamente la validità dell'atto: la legittimazione del firmatario deve risultare giustificata.
- La delega di firma attiene alla validità sostanziale dell'avviso di accertamento e non costituisce, di per sé, una questione di legittimazione processuale.
- La nullità può essere fatta valere soprattutto quando l'Amministrazione non fornisca alcuna prova del potere del sottoscrittore dopo una contestazione puntuale del contribuente.
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