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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26111/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano la sentenza di appello per più censure: (1) nullità della decisione per aver dichiarato assente l\'imputata detenuta nonostante la difesa avesse tempestivamente chiesto la sua comparizione a mezzo difensore (violazione della disciplina emergenziale sull\'udienza cartolare e dell\'art. 420-ter c.p.p.); (2) mancata valutazione della documentazione utile a dimostrare che Fortunata Sesta era agli arresti domiciliari nel periodo dei fatti (potenziale alibi); (3) per Giuseppa Sesta, vizio di motivazione sulla credibilità della persona offesa e sul valore probatorio del riconoscimento fotografico (modalità e sottoscrizione della foto); (4) per Giuseppa, violazione per mancata declaratoria di improcedibilità del capo C) a causa del difetto di querela (la persona offesa aveva denunciato ma non formulato querela).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati: (a) il primo motivo relativo alla nullità per assenza/omessa traduzione dei detenuti che avevano richiesto di comparire a mezzo difensore, configurando nullità assoluta; la nullità è stata rilevata anche in relazione a Giuseppa Sesta. (b) il motivo relativo al capo C) (furto semplice in danno di Vincenzina Muscio) per difetto di querela in base alla riforma normativa: la Procura non aveva la condizione di procedibilità e pertanto il reato non è più procedibile. In conclusione la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al capo C) e annullata con rinvio alla Corte d\'appello di Salerno per nuovo esame limitatamente al capo A) (furto in abitazione aggravato); le altre censure sono state assorbite.

Norme richiamate

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in relazione alle garanzie difensive e alla partecipazione dell\'imputato; la pronuncia segnala violazione per omissione di traduzione del detenuto che aveva chiesto di comparire tramite difensore

  • decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, art. 23, comma 4

    Disciplina emergenziale che autorizza, in taluni casi, la trattazione degli appelli in forma cartolare e prevede che l\'imputato detenuto possa manifestare la volontà di comparire tramite il difensore

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23-bis

    Prevede che, salvo ipotesi di rinnovazione dell\'istruzione, la decisione sugli appelli in camera di consiglio abbia luogo senza difensori salvo che l\'imputato manifesti la volontà di comparire per iscritto e per "a mezzo del difensore"; la Corte ha interpretato la norma nel senso che la richiesta dev\'essere effettuata tramite difensore e il mancato adempimento (omessa traduzione) provoca nullità assoluta

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. i) (modifica art. 624 c.p.)

    "è punibile a querela della persona offesa"

    Ha novellato l\'art. 624 cod. pen. rendendo il furto, in molti casi, procedibile a querela di parte; ciò implica che, in assenza di querela (o delle eccezioni previste), manca la condizione di procedibilità e il procedimento per quel reato non può proseguire

  • art. 129, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamata implicitamente per individuare le ipotesi in cui la denuncia vale come querela o meno; nel caso di specie non si riscontrano le ipotesi che consentono la prosecuzione senza querela

  • artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 5, 61, comma 1, n. 7, cod. pen.; artt. 624, 625, comma 1, n. 4, 61, comma 1, n. 7, cod. pen.

    Norme penali sostanziali relative ai reati ascritti (furto in abitazione aggravato e furto); la decisione di annullare o rinviare riguarda l\'accertamento della responsabilità alla luce dei profili procedurali e probatori sollevati

Massime di principio

  • In procedimenti cartolari celebrati con disposizioni emergenziali (art. 23-bis e correlati), il detenuto che voglia partecipare deve manifestare la volontà tramite il difensore e nel termine previsto: la mancata traduzione di un detenuto che ha esercitato tale diritto tramite difensore determina nullità assoluta e insanabile della decisione
  • La richiesta di partecipazione formulata "personalmente" dal detenuto non sostituisce la richiesta formalmente presentata tramite difensore se la normativa emergenziale richiede espressamente la trasmissione a mezzo difensore
  • Se la norma sostanziale rende il reato procedibile a querela (nuova formulazione dell\'art. 624 c.p.), l\'assenza di querela impedisce la prosecuzione dell\'azione penale salvo le eccezioni tassative previste dalla legge; la Procura deve verificare la sussistenza della condizione di procedibilità prima di proseguire
  • La mancata considerazione da parte del giudice di documentazione probante (es. attestazione di misura cautelare o di arresti domiciliari nel periodo dei fatti) può costituire motivo di impugnazione fondato se incide sulla valutazione della responsabilità; la Corte di merito deve motivare adeguatamente sulle risultanze documentali
  • Le censure sulla modalità del riconoscimento fotografico e sulla sottoscrizione della foto implicano un controllo della attendibilità della persona offesa e del valore probatorio dell\'atto: il giudice deve esplicitare perché ritiene idoneo il procedimento identificativo e la sua valenza probatoria
  • Quando ricorre una nullità assoluta rilevabile d\'ufficio, la Cassazione può annullare anche limitatamente a singoli capi e disporre rinvio per nuovo esame quando il vizio non investe l\'intero giudizio o quando restano da esaminare questioni probatorie

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