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Sentenza

Sentenza n. 2307/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione sull'istanza n. 43567 presentata in data 16 aprile 2025, con la quale parte ricorrente ha chiesto, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato Universidad Europea - Spagna in data 10 aprile 2025.

Giustizia amministrativa202512487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato il 16 aprile 2025 un’istanza per il riconoscimento, ai fini dell’insegnamento sul sostegno, del titolo di specializzazione conseguito presso un’università spagnola. Ha dedotto che il Ministero, nonostante il decorso dei termini applicabili, non aveva concluso il procedimento con un provvedimento espresso, impedendole l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito senza che risultasse adottato alcun provvedimento sulla domanda né formulata una richiesta di integrazione documentale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza, scadenza del termine per provvedere e mancata adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 sia dei termini speciali dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, con eventuale richiesta di integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine massimo è stato individuato in quattro mesi. Il Ministero è stato condannato a pronunciarsi espressamente entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega, senza compenso, da insediarsi per provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. L’amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • direttiva 2013/55/CE

    È indicata quale base europea dell’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Spagna.

  • legge n. 241/1990

    Il giudice richiama il termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento amministrativo.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato.

    Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica della completezza, il termine complessivo massimo è stato individuato in quattro mesi.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato indirettamente attraverso i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • La presentazione di una formale istanza, seguita dalla scadenza del termine applicabile senza l’adozione di un provvedimento espresso, è sufficiente a configurare il silenzio-inadempimento dell’amministrazione, purché sussista un obbligo di provvedere.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo massimo è pari a quattro mesi.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nel concludere il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’amministrazione deve conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi elaborati dalla giurisprudenza dell’Unione europea e dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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