Cassazione Penale, Sentenza n. 20036/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza di revisione avverso la sentenza irrevocabile della Corte d'appello di L'Aquila del 7/3/2013 che aveva dichiarato l'improcedibilità per difetto di querela per alcuni reati (riqualificati ex artt.624 e 611 c.p.), sostenendo tuttavia che la motivazione conteneva un'affermazione di responsabilità incidentale in contrasto con l'art.578-bis c.p.p. e che nuove prove (verbale indagini 24/11/2021, note riservate di dirigenti, quietanze dei beneficiari) dimostrerebbero la sua estraneità. La Corte di appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile l'istanza richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite che ammette la revisione per sentenze di estinzione del reato solo quando permangono le statuizioni civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato l'art.629 c.p.p. che individua tassativamente i provvedimenti soggetti a revisione e la pronuncia delle Sezioni Unite n.6141/2018, affermando che la revisione per sentenze di estinzione per prescrizione o amnistia è ammessa solo se sono rimaste ferme le statuizioni civili che attestano un accertamento incidentale della responsabilità penale. Nel caso di specie le statuizioni civili sono state revocate, per cui non sussisteva una condanna suscettibile di revisione. Il richiamo alla giurisprudenza costituzionale non ha modificato l'esito. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art.629 cod. proc. pen.
Individua in modo tassativo i provvedimenti giudiziari che possono essere oggetto di revisione; la revisione richiede l'esistenza di una condanna irrevocabile
art.630 cod. proc. pen. comma 1 lett. c
Richiamata in relazione alla sentenza delle Sezioni Unite che ha delimitato i casi di ammissibilità della revisione per sentenze di estinzione con effetti civili
art.578-bis cod. proc. pen.
Regola l'accertamento incidentale della responsabilità penale ai fini delle statuizioni civili; la Corte ha ritenuto che in assenza di statuizioni civili ferme non può parlarsi di una condanna 'ai soli effetti civili' che legittimi la revisione
art.634 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione ai limiti di ammissibilità dell'istanza, ma non ritenuto idoneo a mutare la decisione sulla inammissibilità
artt.578-bis e 129 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente per contestare la motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha invece ritenuto che la revoca delle statuizioni civili esclude l'accertamento incidentale che giustificherebbe la revisione
Sezioni Unite Corte di Cassazione, n.6141 del 25/10/2018
Ha stabilito che la revisione e ammissibile per sentenze di estinzione per prescrizione o amnistia solo se sono rimaste ferme le statuizioni civili; principio applicato dalla Corte nel caso concreto
Sez. 5 Corte di Cassazione, n.24920 del 03/05/2022
Conferma l'inammissibilità della revisione quando la sentenza di estinzione non abbia determinato effetti pregiudizievoli per l'imputato in ordine alla richiesta di condanna della parte civile
Corte Costituzionale, sentenza n.113 del 2011
Dichiarò l'illegittimità costituzionale di parte dell'art.630 c.p.p.; la pronuncia non è stata ritenuta applicabile per estendere l'ammissibilità della revisione nel caso concreto e ha portato all'introduzione di strumenti diversi
art.628-bis cod. proc. pen. e D.Lvo 150/2022
Norma introdotta per consentire rimedi alla luce di sentenze della Corte EDU; citata per distinguere rimedi speciali da quello ordinario della revisione
Massime di principio
- La revisione penale ordinaria e ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge e richiede l'esistenza di una condanna irrevocabile o di una conferma delle statuizioni civili che implichino un'accertamento incidentale della responsabilita penale
- Se una sentenza dichiara l'estinzione del reato per prescrizione o amnistia, la richiesta di revisione e ammissibile soltanto se la sentenza ha mantenuto statuizioni civili che comportano un effetto pregiudizievole per l'imputato
- La mera presenza di nuove prove a favore dell'imputato non costituisce di per se titolo alla revisione se il provvedimento impugnato non rientra fra quelli suscettibili di revisione; in tali casi occorre valutare rimedi alternativi
- Le pronunce costituzionali e le decisioni della Corte EDU possono richiedere strumenti processuali speciali per la riapertura del processo, ma non estendono automaticamente l'ambito della revisione ordinaria
- In situazioni simili conviene prima verificare se la sentenza impugnata ha lasciato in piedi statuizioni civili: se non vi sono statuizioni civili, considerare rimedi alternativi quali istanze ex art.628-bis, ricorsi straordinari o ricorsi internazionali
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