Cassazione Penale, Sentenza n. 18046/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 526 c.p.p., per aver ritenuto utilizzabili dichiarazioni rese nelle indagini preliminari contestate in incidente probatorio; (2) vizio di motivazione per mancata risposta a censure sull'attendibilità della persona offesa (Delcea) e ad altri profili di appello; (3) violazione dell'art. 500, comma 2, c.p.p., per presunta utilizzazione delle dichiarazioni rese nelle indagini oltre il limite consentito (cioè solo per la verifica di attendibilità).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello non avesse illegittimamente valorizzato le dichiarazioni pre-processuali: le dichiarazioni rese in incidente probatorio sono state confermate in sede d'esame e quindi legittimamente assorbite nel patrimonio probatorio del giudice di merito (principio secondo cui le dichiarazioni predibattimentali confermate possono essere valutate come dibattimentali). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e priva della necessaria specificazione delle doglianze, per cui non meritevole di accoglimento. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 526 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione perché non è stato valorizzato il contenuto delle dichiarazioni d'indagine in modo autonomo, bensì si è richiamato l'incidente probatorio in cui il dichiarante ha confermato le dichiarazioni pregresse, consentendone l'assorbimento nel quadro probatorio.
art. 500, comma 2, cod. proc. pen.
La norma limita l'utilizzo delle dichiarazioni predibattimentali nel caso in cui le dichiarazioni dibattimentali risultino difformi; la Corte ha interpretato che se le dichiarazioni pregresse sono confermate in sede di esame/incidente probatorio esse possono essere valutate come dichiarazioni rese in dibattimento.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il criterio di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso era formulato nei limiti strettamente necessari secondo tale disposizione.
art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 (e successive proroghe/estensioni)
Norme straordinarie sulla trattazione dei ricorsi senza intervento delle parti; la trattazione è avvenuta senza intervento delle parti nel rispetto della disciplina transitoria richiamata.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese e altre sanzioni per ricorsi inammissibili o infondati; la Corte l'ha applicato condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
L. 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 616 c.p.p.)
Richiamata per il nuovo assetto sanzionatorio relativo alla condanna pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha determinato equitativamente la somma dovuta.
Corte Cost. 13/6/2000 n. 186
Richiamata come principio di diritto in materia di determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese in sede di indagine possono essere 'trasferite' nel patrimonio probatorio del giudice se il dichiarante le conferma in sede di incidente probatorio o in dibattimento; in tal caso non si configura violazione dell'art. 500, comma 2, c.p.p.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e puntuali: un motivo generico, che non individua chiaramente le argomentazioni della decisione impugnata cui si intende replicare, è destinato all'inammissibilità.
- Quando più motivi sono strettamente connessi, la Corte li esamina unitariamente e valuta la fondatezza complessiva delle censure alla luce del principio di conferma delle dichiarazioni predibattimentali.
- La Suprema Corte tende a deferire alle valutazioni di merito del giudice territoriale se risulta che questi ha dato risposta, anche implicitamente, alle principali doglianze e ha motivato le proprie scelte probatorie.
- La proposizione di ricorso manifestamente inammissibile o carente può comportare condanne alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ciò rende importante una preventiva verifica di ammissibilità e di specificità delle censure.
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