Sentenza n. 84/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione cautelare a) della determinazione del Dirigente dell'Ambito SSC Friuli Centrale n. 1904 del 16.12.2025, nella sola specifica parte in cui ha disposto l'esclusione dal Lotto n. 2 della procedura aperta dell'appalto recante il CIG B8625EDC2E, comunicato in pari data ai sensi dell'art. 90, d.lgs. n. 36/2023; b) della nota prot. n. 2684 del 9.1.2026 con cui, in riscontro all'istanza di intervento in autotutela del 23.12.2025, è stata confermata la Determina Dirigenziale n. 1904 del 16.12.2025, anche in questo caso solamente nella parte relativa al Lotto n. 2; c) dell'eventuale aggiudicazione che medio tempore dovesse essere stata disposta dal Comune di Udine; d) dell'eventuale consegna in via d'urgenza e/o anticipata e/o altro titolo che medio tempore dovesse essere stata disposta nelle more della stipula del contratto; e) dell'eventuale contratto che dovesse essere stato medio tempore stipulato con l'aggiudicataria; f) nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dal lotto 2 di una procedura aperta per l'affidamento di un servizio sociale, nonché conferma dell'esclusione in autotutela ed eventuali successivi atti di aggiudicazione, consegna anticipata e stipula del contratto
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, risultata prima graduata, ha impugnato l'esclusione dal lotto 2 della gara per l'affidamento del servizio relativo al progetto "DesTEENazione - Desideri in azione". L'esclusione è stata disposta perché l'offerta tecnica dichiarava che 1.500 ore aggiuntive di coordinamento tecnico, proposte come miglioria, sarebbero state messe a disposizione senza alcun onere per il Comune, mentre l'offerta economica e le relative giustificazioni includevano il costo di tali ore nel costo complessivo della manodopera e nel prezzo offerto. La ricorrente ha dedotto violazione dei principi di buon andamento, legalità, fiducia, buona fede, tutela dell'affidamento e unicità dell'offerta; violazione dell'art. 16, lett. F, del disciplinare e di varie disposizioni del d.lgs. 36/2023 e della l. 241/1990; nonché eccesso di potere per travisamento, carenza di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che il prezzo offerto era comunque inferiore alla base d'asta, che non vi era una reale difformità tra i documenti dell'offerta e che l'esclusione era illegittima. La controinteressata ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata contestazione integrale della motivazione dell'esclusione, erronea individuazione della causa petendi e mancata impugnazione della lex specialis.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari della controinteressata, ritenendo che il ricorso contestasse adeguatamente le ragioni dell'esclusione, individuasse correttamente la causa petendi e potesse essere proposto senza impugnare la lex specialis, in ragione dell'interpretazione sostenuta dalla ricorrente. Nel merito, ha però ritenuto legittima l'esclusione. Il disciplinare prevedeva che le proposte migliorative non incidessero in alcun modo sull'importo complessivo a base d'asta e fossero integralmente a carico dell'aggiudicatario. Secondo il Collegio, il principio del risultato imponeva di interpretare tale clausola nel senso di garantire che il costo delle migliorie non fosse posto, neppure indirettamente, a carico del Comune, anche quando il prezzo complessivo fosse rimasto inferiore alla base d'asta. L'offerta tecnica e quella economica contenevano tuttavia dichiarazioni incompatibili: la prima escludeva qualsiasi onere per il Comune, mentre la seconda includeva nel prezzo il costo delle ore aggiuntive. La contraddizione rendeva incerto il contenuto dell'offerta e impediva alla stazione appaltante di scegliere quale dichiarazione considerare prevalente o di chiedere una precisazione, poiché ciò avrebbe violato la par condicio e il principio di immodificabilità dell'offerta. Il TAR ha quindi ritenuto corretta la riconduzione della fattispecie alla previsione del disciplinare relativa alle offerte parziali, plurime, condizionate o alternative, non sanabile mediante soccorso istruttorio. Ha inoltre richiamato il principio di unicità dell'offerta e quello di autoresponsabilità del concorrente, che sopporta le conseguenze degli errori nella formulazione dell'offerta. Il ricorso è stato definitivamente rigettato, con compensazione integrale delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio in forma semplificata all'esito della fase cautelare, sentite le parti e ricorrendone i presupposti.
art. 1, comma 3, d.lgs. 36/2023
costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea
Il principio del risultato è collegato al buon andamento e orienta l'interpretazione e l'applicazione delle regole della gara.
art. 1, comma 4, d.lgs. 36/2023
criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto
Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per interpretare le clausole di gara e individuare la regola applicabile al caso concreto.
art. 2 d.lgs. 36/2023
È richiamato dalla ricorrente in relazione al principio della fiducia e all'autovincolo amministrativo, ma il rigetto è fondato principalmente sul principio del risultato, sull'unicità dell'offerta e sulla contraddittorietà dell'offerta.
art. 5 d.lgs. 36/2023
È richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buona fede e tutela dell'affidamento; il giudice non ravvisa, tuttavia, una violazione rilevante ai fini dell'annullamento dell'esclusione.
art. 17, comma 4, d.lgs. 36/2023
Esprime il principio di unicità dell'offerta, derogabile solo nel rispetto della par condicio; la contraddizione tra offerta tecnica ed economica non può essere chiarita dal concorrente dopo la presentazione.
art. 16, lett. F, del disciplinare di gara
Tali proposte non devono incidere in nessun modo sull'importo complessivo a base d'asta e dunque essere a totale carico dell'aggiudicatario pena la non valutabilità della miglioria
Le migliorie devono essere integralmente a carico dell'aggiudicatario e non possono essere incluse, neppure indirettamente, nel prezzo posto a carico della stazione appaltante.
art. 22 del disciplinare di gara
L'offerta è esclusa in caso di: (...) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative (...)
La contraddizione insanabile tra i documenti dell'offerta è stata ricondotta alla presentazione di offerte plurime, condizionate o alternative, con conseguente esclusione.
art. 97 Cost.
È richiamato dalla ricorrente per i principi di buon andamento e legalità, ma il giudice non ravvisa una violazione idonea a determinare l'annullamento dell'esclusione.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, il principio del risultato orienta l'interpretazione delle clausole della lex specialis, imponendo di privilegiare la lettura coerente con l'interesse pubblico concretamente perseguito dalla stazione appaltante, purché compatibile con il testo complessivo della disciplina di gara e con la par condicio.
- Quando la lex specialis stabilisce che le migliorie devono essere a totale carico dell'aggiudicatario e non incidere sull'importo posto a base d'asta, il concorrente non può includere il relativo costo nel prezzo offerto, anche se quest'ultimo rimane comunque inferiore alla base d'asta.
- La divergenza tra offerta tecnica e offerta economica, quando una dichiara che una prestazione migliorativa è gratuita per la stazione appaltante e l'altra ne include il costo nel prezzo, determina un'incertezza oggettiva sul contenuto dell'offerta e ne legittima l'esclusione.
- La stazione appaltante non può scegliere quale tra dichiarazioni incompatibili del concorrente debba prevalere né chiedere una successiva precisazione sulla sua effettiva volontà, poiché ciò violerebbe il principio di unicità e immodificabilità dell'offerta e la par condicio dei concorrenti.
- La contraddizione sostanziale tra documenti dell'offerta, incidente sulla componente tecnica ed economica, non è sanabile mediante soccorso istruttorio quando la regolarizzazione comporterebbe la scelta o la modifica del contenuto negoziale dell'offerta.
- In applicazione del principio di autoresponsabilità, il concorrente sopporta le conseguenze degli errori o delle contraddizioni presenti nell'offerta e nella documentazione prodotta.
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