Cassazione Penale, Sentenza n. 14496/2026 del 21/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato relativo al recapito di un pacco contenente sostanza stupefacente. Mattia Ferri ha denunciato: (1) nullità per omessa traduzione alla successiva udienza nonostante la sua rinuncia a comparire ad una udienza precedente; (2) vizio di motivazione per eccessiva fiducia nelle dichiarazioni della coimputata Sonia Galante, senza adeguata verifica della loro attendibilità e senza riscontri individualizzanti tali da dimostrare la consapevolezza di Ferri sul contenuto illecito del pacco. Angelica Ferretti ha lamentato che la Corte d'appello non ha esaminato le sue doglianze sostanziali relative all'affermazione della responsabilità penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Mattia Ferri: ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui la rinuncia a comparire formulata dal detenuto per un'udienza produce effetti anche per le udienze successive fino a revoca espressa; ha inoltre ritenuto legittima la valutazione della credibilità della dichiarazione di Sonia Galante e l'utilizzo di riscontri esterni (contatti telefonici, co-detenuti, riscontro materiale sul pacco) come elementi di conferma della chiamata in correità, precisando il ruolo dei "riscontri" ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p. Invece ha accolto il ricorso di Angelica Ferretti per carenza di motivazione in appello: la Corte d'appello non ha preso in esame né risposto (neppure implicitamente) al motivo di appello che contestava l'attendibilità delle dichiarazioni della Galante e i riscontri a supporto, sicché la sentenza è stata annullata nei confronti di Ferretti Angelica e rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. Per Ferri è stata confermata la condanna e disposta la condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80
L'aggravante prevista dall'art. 80 era stata esclusa in sede di merito; la Corte di cassazione registra l'esclusione ma non ha annullato per quel motivo (l'esclusione era già operata dal giudice di merito)
codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)
Norma richiamata nel contesto delle censure formali sulle modalità di impugnazione e di motivazione; utilizzata per delimitare i vizi dedotti in ricorso
codice di procedura penale, art. 179
Richiamata fra le norme processuali pertinenti ai motivi di ricorso e alle modalità di trattazione delle doglianze
codice di procedura penale, art. 185
Richiamata nella doglianza sulla nullità degli atti successivi alla mancata comparizione: la Corte ha ritenuto che la rinuncia a comparire impedisca la nullità invocata quando la rinuncia non è revocata
codice di procedura penale, art. 192, comma 3
La Corte interpreta l'art. 192, comma 3, stabilendo che i "riscontri" a favore delle dichiarazioni di un chiamante in correità devono essere elementi indipendenti che confermano l'attendibilità del dichiarato; tali riscontri non devono necessariamente avere autonoma valenza probatoria della responsabilità, ma devono offrire elementi individualizzanti che collegano il fatto all'imputato
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c)
Richiamato come base per contestare error in procedendo od omissioni di carattere procedurale; la Corte di cassazione esercita anche controllo di fatto sugli atti per verificare la fondatezza dell'errore in procedendo
disposizioni attuative, art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata con riferimento ai limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso e nell'appello; la Corte verifica che i motivi siano stati formulati nei limiti richiesti
Massime di principio
- La rinuncia a comparire da parte di un imputato detenuto produce effetti anche per le udienze successive fino a revoca espressa: la mancata traduzione non determina automaticamente la nullità degli atti se l'imputato non ha manifestato la volontà di revocare la rinuncia
- La Corte di cassazione può esaminare errori in procedendo e, se necessario, accedere agli atti per verificare la fondatezza della censura; l'onere di dimostrare la revoca della rinuncia o la volontà di partecipare grava sull'imputato/ difesa
- Le dichiarazioni di un chiamante in correità (coimputato o terzo) possono fondare una condanna se risultano intrinsecamente coerenti e sono corroborate da elementi esterni indipendenti; i "riscontri" non devono dimostrare autonomamente la responsabilità, ma devono confermare l'attendibilità della dichiarazione e avere valore individualizzante
- La difesa che contesta la attendibilità di una dichiarazione eteroaccusatoria deve indicare elementi concreti (es. malanimo, interesse, contraddizioni specifiche, collusioni) per sollevare dubbi rilevanti; mere asserzioni generiche non sono sufficienti
- Il giudice di appello non è obbligato a ripetere parola per parola le confutazioni mosse dalla difesa: è però necessario che le questioni sollevate siano prese in esame; la mancata considerazione di un motivo in appello può determinare l'annullamento per carenza motivazionale
- Nel valutare i riscontri ai sensi dell'art. 192, comma 3, va distinto tra elementi che confermano la credibilità del chiamante e prove autonome della colpevolezza: i primi sono accessori e subordinati alla dichiarazione principale
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