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Sentenza

Sentenza n. 6618/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 5501/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania n. 5501/2025, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di assegnazione di sedute OTFS in orario ordinario, in regime "conto stato", e contro l’imposizione degli oneri connessi al lavoro straordinario in regime "conto privato"

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, gerente un’agenzia di consulenza automobilistica operante nella provincia di Caserta, aveva impugnato il diniego dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Napoli alla richiesta di svolgere operazioni tecniche fuori sede (OTFS) in orario ordinario e non esclusivamente in orario straordinario, con addebito degli oneri relativi al personale impiegato. In primo grado aveva dedotto la violazione dell’art. 19 l. 870/1986, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe reso ordinario il ricorso al lavoro straordinario; l’illegittimità degli oneri aggiuntivi, ritenuti dovuti solo per il prolungamento eccezionale dell’orario; la disparità di trattamento rispetto all’UMC di Napoli; l’eccessiva onerosità della modalità organizzativa; nonché la lesione degli interessi economici e la necessità di accertare l’inesistenza del potere di porre a carico del privato gli oneri per il lavoro straordinario. In appello ha dedotto l’erroneità della decisione per illogicità, incongruenza e insufficienza della motivazione e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, lamentando che il TAR non avesse esaminato autonomamente tutte le censure. Ha inoltre prodotto per la prima volta un documento denominato "Master Diagnostico Motorizzazione" e formulato una richiesta istruttoria subordinata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha dichiarato inammissibile la nuova produzione documentale, non ritenendola indispensabile ai fini della decisione ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a.; la documentazione riguardava infatti un argomento — la carenza di personale — qualificato come obiter dictum e non costituente la ratio decidendi della sentenza di primo grado. Ha respinto la censura relativa alla violazione dell’art. 112 c.p.c., affermando che il giudice può esaminare prioritariamente la questione più liquida e assorbire le ulteriori censure quando tra esse sussista un rapporto di stretta continenza, pregiudizialità o implicazione logica e il loro esame non potrebbe condurre a una diversa decisione. Nel merito, ha ritenuto corretta l’interpretazione dell’art. 19 l. 870/1986: la norma riconosce agli utenti professionali la facoltà di chiedere lo svolgimento delle operazioni tecniche presso sedi esterne, ma non attribuisce loro il diritto di imporre tempi, modalità o svolgimento in orario ordinario. La scelta tra regime "conto stato" e regime "conto privato" rientra nel potere discrezionale di organizzazione dell’Ufficio, che può determinare tempi e modalità del servizio considerando risorse disponibili, carichi di lavoro, distribuzione territoriale delle richieste e ulteriori attività istituzionali. È stata ritenuta logica, coerente e proporzionata la scelta di svolgere prevalentemente le OTFS in orario straordinario. Gli oneri aggiuntivi di cui all’art. 19, comma 3, l. 870/1986 sono stati ritenuti dovuti perché connessi alla scelta dell’utente di ottenere il servizio presso una sede esterna e ai conseguenti costi organizzativi, distinti dai diritti dovuti per la revisione del veicolo. È stata esclusa la disparità di trattamento rispetto all’UMC di Napoli, poiché le diverse sedi operano in condizioni organizzative, territoriali e di risorse non necessariamente comparabili. Il richiamo a prassi o ordini di servizio di altre sedi non vincola l’Amministrazione nell’organizzazione del servizio presso una diversa sede. La richiesta istruttoria è stata respinta. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la novità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 870/1986

    La norma configura la facoltà da parte di utenti professionali di richiedere lo svolgimento di operazioni tecniche presso le sedi da essi predisposte, senza obbligare l’Ufficio a svolgere tali operazioni necessariamente durante l’orario ordinario di lavoro.

    La disposizione attribuisce all’utenza la facoltà di richiedere lo svolgimento delle OTFS presso sedi esterne, ma non un diritto a ottenere specifiche modalità organizzative, inclusa l’esecuzione in orario ordinario. La scelta tra regime "conto stato" e "conto privato" resta rimessa alla discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione; gli oneri aggiuntivi del comma 3 sono dovuti quando il servizio è svolto in regime "conto privato".

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    Salvo che il collegio li ritenga indispensabile ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

    La produzione di nuove prove in appello è ammessa solo quando il collegio le ritenga indispensabili oppure quando sia dimostrata l’impossibilità non imputabile di produrle in primo grado. Il documento prodotto è stato escluso perché non indispensabile.

  • art. 112 c.p.c.

    Non è violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice omette l’esame di censure assorbite, purché la questione decisa sia idonea a definire il giudizio e l’esame delle ulteriori doglianze non possa condurre a un esito diverso.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    L’ordine di trattazione consente al giudice di esaminare prioritariamente la questione ritenuta più liquida.

  • art. 97 Cost.

    I principi di legalità, imparzialità e buon andamento non impongono uniformità organizzativa tra diversi uffici quando le rispettive condizioni operative, carichi di lavoro e risorse disponibili non siano comparabili.

Massime di principio

  • L’art. 19 l. 870/1986 attribuisce agli utenti professionali la facoltà di richiedere lo svolgimento delle operazioni tecniche fuori sede, ma non riconosce un diritto a pretendere che il servizio sia organizzato in orario ordinario o secondo modalità determinate dall’utente.
  • La scelta dell’Ufficio della Motorizzazione Civile tra regime "conto stato" e regime "conto privato" per le operazioni tecniche fuori sede costituisce esercizio di discrezionalità organizzativa, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, illogicità o sproporzione.
  • Gli oneri aggiuntivi connessi al lavoro straordinario del personale impiegato nelle operazioni tecniche fuori sede sono dovuti quando il servizio è richiesto presso sedi esterne in regime "conto privato", poiché derivano da costi organizzativi ulteriori rispetto ai diritti dovuti per la revisione del veicolo.
  • Non sussiste disparità di trattamento tra diversi uffici della Motorizzazione Civile se le differenti modalità di organizzazione del servizio dipendono da diversi carichi di lavoro, risorse disponibili, esigenze operative e distribuzione territoriale delle richieste.
  • Nel processo amministrativo il giudice può definire la controversia esaminando la questione più liquida e assorbendo le ulteriori censure quando il loro esame non potrebbe condurre a una diversa soluzione; in tal caso non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieMotorizzazione e veicoliAppello
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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