Cassazione Penale, Sentenza n. 19136/2022 del 13/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I difensori di Accorinti avevano proposto ricusazione delle magistrate Brigida Cavasino e Gilda Romano, sostenendo la loro incompatibilità per avere le stesse fatto parte del collegio che, nel processo 'Nemea', aveva emesso sentenza sui componenti della cosca Soriano; si contestava che nella sentenza precedente si fossero svolte valutazioni riconducibili anche alla posizione di Accorinti e alla ricostruzione dei rapporti tra le cosche. La Corte di appello di Catanzaro dichiarò inammissibile la ricusazione senza instaurare il contraddittorio, ritenendo i fatti diversi e scindibili. Accorinti ha impugnato l'ordinanza per cassazione denunciando violazione dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e l'apparenza della motivazione, oltre alla mancata instaurazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la richiesta di ricusazione non fosse manifestamente infondata e che la Corte di appello avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. proc. pen., disporre l'udienza in camera di consiglio richiamando l'art. 127 cod. proc. pen. per consentire il contraddittorio. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte di appello di Catanzaro per un nuovo giudizio che eviti il vizio procedurale rilevato; resta comunque alla Corte di appello la facoltà di decidere nel merito sulla fondatezza o infondatezza della ricusazione.
Norme richiamate
art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per contestare la decisione impugnata; la Corte non si è soffermata sul merito dell'interpretazione della norma ma il ricorso denunciava violazione di garanzie procedurali e apparente motivazione in relazione a tale articolo
art. 41, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte di Cassazione interpreta questa norma nel senso che, per la decisione di merito sulla ricusazione, deve essere disposta udienza in camera di consiglio richiamando l'art. 127 c.p.p., al fine di assicurare il contraddittorio delle parti quando la ricusazione non risulti manifestamente infondata
art. 127, cod. proc. pen.
Richiamato per stabilire la modalità di svolgimento dell'udienza in camera di consiglio e per garantire il contraddittorio nella decisione di merito sulla ricusazione
art. 41, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che consente l'inammissibilità della ricusazione con ordinanza senza udienza solo in casi tassativi (chi non ha diritto, mancato rispetto di termini e forme, motivi manifestamente infondati); la Corte ha precisato che tali ipotesi non sussistevano nel caso di specie
art. 38, cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento formale alle modalità e termini della dichiarazione di ricusazione; la Corte ha osservato che la inammissibilità ex art. 41, comma 1 non poteva essere fondata su vizi di forma o termini in questo caso
Massime di principio
- Quando la ricusazione espone elementi non manifestamente infondati, il giudice deve disporre udienza in camera di consiglio e consentire il contraddittorio (art. 41 comma 2 richiamando art. 127 c.p.p.) prima di decidere sul merito
- L'inammissibilità senza instaurazione del contraddittorio è ammessa solo nelle ipotesi tassative previste dall'art. 41 comma 1 (chi non ha diritto, inosservanza di termini/forme, motivi manifestamente infondati)
- Se il giudice emette valutazioni di merito sulla fondatezza della ricusazione, deve farlo nel quadro procedurale che garantisca il contraddittorio; la mancata osservanza comporta annullamento e rinvio
- Nelle ricusazioni fondate su precedenti decisioni giudiziarie occorre documentare concretamente in che modo quelle decisioni abbiano inciso o possano aver inciso sulle valutazioni relative al ricusato, perché solo allora la ricusazione supera la soglia di 'manifesto' infondato
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