Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17434/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati attribuiti a Proietti. Unico motivo dedotto: presunta violazione e falsa applicazione degli artt. 74, 76, 78, 122, 100 c.p.p. con riguardo all'ammissione, in sede di appello, dell'atto di costituzione di parte civile per i cinque soggetti sopra indicati. Si contestava la validità e le formalità della procura speciale (originale depositato in cancelleria il 25/9/2013 da soggetto non compiutamente identificato), l'assenza di prova che il deposito fosse stato effettuato da uno dei procuratori speciali, la commistione ambigua nel testo della procura tra conferimento di rappresentanza tecnica, nomine difensive e poteri di deposito, l'assenza di conferimento di poteri specifici fra i difensori (nomina di sostituto processuale), e la conseguente illegittimità della costituzione di parte civile. Si chiedeva annullamento senza rinvio della correlata condanna generica, della provvisionale e della condanna alle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Ha ritenuto irrilevante l'identità del soggetto che aveva materialmente depositato l'originale della procura in cancelleria e ha richiamato l'art. 8, comma 3, c.p.p., secondo cui la procura speciale non apposta in calce alla costituzione può essere presentata direttamente in udienza separatamente dalla dichiarazione di costituzione di parte civile. Ha inoltre rilevato che la procura era conferita "disgiuntamente" agli avvocati Bonzano e Annunziata, per cui l'avvocato Bonzano era legittimato a costituirsi in nome e per conto delle parti civili presenti. La questione relativa alla mancata nomina di sostituto da parte dell'avvocato Annunziata è stata ritenuta nuova in sede di cassazione e quindi non deducibile. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (in via equitativa) e al rimborso alle parti civili delle spese di rappresentanza e difesa per euro 6.332,00 oltre accessori. Le spese relative a Roma Capitale sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 74 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente quale norma richiamata nelle eccezioni sulla procura; la Corte non ha ritenuto che il richiamo a tale norma valesse a invalidare la costituzione delle parti civili nel caso concreto.

  • art. 76 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso in relazione alle formalità della procura; nessuna violazione ritenuta dalla Corte in ordine all'esercizio dello ius postulandi.

  • art. 78 cod. proc. pen.

    La procura era stata rilasciata agli avvocati ai sensi degli artt. 78 e 100 c.p.p.; la Corte ha ritenuto che, pur non essendo richiamato anche l'art. 122, la procura disgiunta attribuiva ai difensori il potere di costituirsi parte civile.

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Richiamato nella procura; la Corte ha considerato legittima la costituzione delle parti civili sulla base del contenuto della procura conferita disgiuntamente ai due difensori.

  • art. 122 cod. proc. pen.

    Il ricorrente osservava che solo la procura ai sensi dell'art. 122 potrebbe attribuire la legitimatio ad causam nell'interesse delle persone offese; la Corte, tuttavia, ha ritenuto che la forma e il testo della procura disgiunta fossero sufficienti per legittimare la costituzione e che l'identità del depositante fosse irrilevante.

  • art. 8, comma 3, cod. proc. pen.

    quando non apposta in calce alla costituzione di parte civile, la procura speciale può essere presentata direttamente in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione di parte civile e separatamente da questa

    La Corte ha interpretato questa disposizione nel senso che è ammesso il deposito della procura in cancelleria o la sua presentazione in udienza separatamente dalla dichiarazione di costituzione; è quindi irrilevante che la procura non preceda temporalmente la dichiarazione e irrilevante l'identità di chi materialmente ha depositato l'atto in cancelleria.

  • artt. 538, 539, 541 cod. proc. pen.

    Gli artt. 538 e 539 erano richiamati dal ricorrente in relazione alle conseguenze che avrebbe voluto ottenere (annullamento senza rinvio della condanna generica e della provvisionale); la Corte ha respinto il ricorso e quindi quelle richieste non sono state accolte. L'art. 541 è citato relativamente alla condanna alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio che il ricorrente aveva contestato.

  • Sez. 3, n. 52435 del 03/10/2017 (giurisprudenza)

    La Corte ha richiamato questo precedente per sostenere l'irrilevanza della temporalità del deposito della procura rispetto alla dichiarazione di costituzione di parte civile e l'irrilevanza dell'identità del depositante.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata quale criterio per la determinazione di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in presenza di motivi di colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha applicato tale principio per liquidare euro 3.000,00.

  • art. 341-bis e art. 337 cod. pen. (reati)

    Riferimento ai reati per i quali l'imputato era stato originariamente processato; la sentenza di appello aveva dichiarato estinti per prescrizione tali reati, ma la questione in cassazione era limitata all'ammissione delle parti civili.

Massime di principio

  • Il deposito materiale della procura in cancelleria da parte di un soggetto non identificato è, di per sé, irrilevante se in udienza emerge che il difensore era munito di procura: ciò che conta è il contenuto sostanziale della procura e la legittimazione del difensore a costituirsi.
  • La procura speciale può essere presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione di parte civile e separatamente da questa; non è richiesta una precedenza temporale del deposito della procura.
  • La procura "disgiunta" conferita a più difensori autorizza ciascuno di essi ad agire anche singolarmente; pertanto la presenza in udienza di uno solo dei procuratori può essere sufficiente se il potere è stato chiaramente attribuito.
  • Questioni processuali sollevate per la prima volta in cassazione, ovvero non dedotte nei gradi precedenti, sono inammissibili; perciò eventuali vizi formali non eccepiti nel corso del processo di primo grado o d'appello rischiano di non essere valutati in via straordinaria.
  • Difetti formali o ambiguità nella procura possono non determinare l'inammissibilità della costituzione di parte civile se la sostanza del mandato risulta chiara e non sussiste un concreto pregiudizio per la controparte.
  • Chi propone ricorso privo di prospettive ragionevoli può essere condannato alle spese, a una sanzione per la Cassa delle ammende e al rimborso delle spese delle parti civili; è quindi consigliabile valutare attentamente la fondatezza delle censure processuali prima di impugnare.
  • Best practice preventiva: redigere procure speciali esplicite che richiamino, se occorre, l'art. 122 c.p.p. per la legitimatio ad causam, indicare chiaramente i poteri conferiti (inclusa la facoltà di nominare sostituti) e assicurare prova certa del deposito (verbale d'udienza o ricevuta di cancelleria).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.