Sentenza n. 442/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento del decreto di rifiuto dell’istanza n. -OMISSIS- di conversione del permesso di soggiorno ex art. 31 c. 3 TUI in lavoro subordinato, emesso in data 2 maggio 2024 dal Questore della Provincia di Sassari e notificato in data 8 maggio 2024, con ordine al Questore della Provincia di Sassari di rilasciare il permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto da ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il rilascio del permesso di soggiorno richiesto ha soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente, facendo venir meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione del diniego. Le spese processuali sono state compensate tra le parti. È stato disposto che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno ex art. 31, comma 3, TUI in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Sassari del 2 maggio 2024, notificato l’8 maggio 2024, con cui era stata respinta l’istanza di conversione del permesso di soggiorno ex art. 31, comma 3, del testo unico immigrazione in permesso per lavoro subordinato, chiedendo anche che fosse ordinato all’amministrazione il rilascio del titolo richiesto. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato che il 22 luglio 2025 l’Ufficio Immigrazione della Questura di Sassari gli aveva rilasciato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato oggetto della controversia e ha quindi chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. La difesa erariale non si è opposta.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.lgs. 286/1998
La disposizione costituisce il fondamento del permesso di soggiorno la cui conversione in permesso per lavoro subordinato era stata richiesta; il testo non espone ulteriori profili interpretativi della norma.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il Collegio richiama la disposizione nel definire il giudizio, ma il testo non esplicita una specifica interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di impugnazione di un diniego amministrativo, l’amministrazione adotta un provvedimento successivo che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, non residuando un interesse attuale alla decisione sul diniego originariamente impugnato.
- Il rilascio, durante il processo, del titolo amministrativo richiesto determina la cessazione della materia del contendere anche quando il ricorrente aveva chiesto, oltre all’annullamento del diniego, l’ordine giudiziale di rilascio del titolo, se tale risultato è stato integralmente conseguito.
Come è indicizzato
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