Ordinanza n. 4348/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento (ric. e mm.aa.) previa sospensione dell'efficacia, - della comunicazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 90, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. del 10 giugno 2026, con cui si comunica che la “Procedura di gara aperta per l’affidamento di servizi relativi alla Attività di supporto alla progettazione e alla realizzazione di servizi e prodotti di comunicazione e promozione” è stata aggiudicata in via definitiva al costituendo RTI Lattanzio Kibs S.p.A. Benefit Corporation/L’Arancia di Carella e Laricchia s.n.c.; - dei verbali delle sedute della commissione giudicatrice relativi alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche (verbali nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e 14, relativi alle sedute del 14 e 30 gennaio, 4, 13, 19 e 24 febbraio, 16 e 26 marzo 2026) e dell’allegato n. 1 al verbale del 16 marzo 2026 (griglia di valutazione); - del verbale della seduta riservata del 20 aprile 2026, relativo alla verifica dell’anomalia dell’offerta del costituendo RTI aggiudicatario ai sensi dell’art. 110 d.lgs. 36/2023 e della comunicazione recante l’esito della valutazione di anomalia pubblicata il giorno 21 aprile 2026; - del contratto eventualmente sottoscritto nelle more della definizione del giudizio; - nonché di ogni altro atto presupposto e connesso, tra i quali la determina dell’8 luglio 2026 n. 187 a firma direttore generale di INAPP, nonché la graduatoria definitiva non risultante negli atti comunicati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva di una procedura aperta per l'affidamento di servizi di supporto alla progettazione e realizzazione di servizi e prodotti di comunicazione e promozione, unitamente agli atti di valutazione delle offerte e alla verifica di anomalia dell'offerta aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, l'aggiudicazione definitiva in favore di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, nonché i verbali della commissione giudicatrice relativi alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la griglia di valutazione, il verbale e l'esito della verifica di anomalia dell'offerta aggiudicataria e gli ulteriori atti connessi, chiedendo anche la sospensione cautelare. Il primo motivo contestava la verbalizzazione, in un'unica seduta finale, dei giudizi sulle offerte tecniche esaminate nel corso di precedenti sedute, prospettando la violazione dei principi di par condicio, trasparenza e verbalizzazione delle operazioni di gara. Il secondo motivo censurava le valutazioni e i punteggi attribuiti dalla commissione alle offerte tecniche, deducendo la loro inattendibilità. Il terzo motivo contestava la verifica di anomalia dell'offerta dell'aggiudicatario, deducendo l'illegittimità della valutazione compiuta dalla commissione. La controinteressata aveva inoltre sollevato questioni pregiudiziali, il cui esame è stato riservato alla fase di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di un apprezzabile fumus boni iuris, senza pregiudicare le valutazioni proprie della fase di merito e senza esaminare in via definitiva le questioni pregiudiziali sollevate dalla controinteressata. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la verbalizzazione in un'unica seduta finale dei giudizi relativi a offerte tecniche esaminate in precedenti sedute non apparisse, allo stato degli atti, illegittima né lesiva della par condicio, della trasparenza o dell'obbligo di verbalizzazione. Ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui le sedute a distanza per l'esame riservato delle offerte costituiscono una modalità fisiologica di lavoro della commissione e non violano, di per sé, i principi di continuità e concentrazione. Quanto al secondo motivo, ha ricordato che la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito, salvo macroscopici errori di fatto, illogicità o manifesta irragionevolezza; la documentazione prodotta non dimostrava la palese inattendibilità o l'evidente insostenibilità dei giudizi tecnici. Quanto al terzo motivo, ha affermato che anche la valutazione di anomalia costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti; tali vizi non risultavano manifesti nella documentazione disponibile. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 90, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023
comunicazione di aggiudicazione definitiva
La disposizione è richiamata quale base normativa della comunicazione di aggiudicazione impugnata.
art. 110 d.lgs. 36/2023
verifica dell’anomalia dell’offerta
La disposizione è richiamata quale base normativa della verifica di anomalia dell'offerta dell'aggiudicatario.
art. 55 c.p.a.
La norma disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR; la domanda è stata respinta per l'assenza di apprezzabili profili di fumus boni iuris.
Massime di principio
- La verbalizzazione in un'unica seduta finale dei giudizi relativi a offerte tecniche esaminate in precedenti sedute non è, di per sé, illegittima né lesiva dei principi di par condicio, trasparenza e verbalizzazione delle operazioni di gara, purché dagli atti non emergano elementi concreti di alterazione o inattendibilità dell'operato della commissione.
- Lo svolgimento a distanza delle sedute riservate della commissione giudicatrice per l'esame delle offerte può costituire una modalità fisiologica di espletamento dei lavori e non viola, di per sé, i principi di continuità e concentrazione delle operazioni di gara.
- Le valutazioni delle offerte tecniche e i punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice esprimono ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di macroscopici errori di fatto, illogicità o manifesta irragionevolezza; non è sufficiente una diversa lettura degli elementi dell'offerta.
- La valutazione di anomalia dell'offerta è espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile soltanto quando risulti manifestamente illogica, arbitraria, irragionevole o viziata da travisamento dei fatti.
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