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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3652/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente propose quattro motivi di ricorso: (1) violazione dell'art. 337 c.p. e vizio di motivazione con riferimento alla contestazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo che la sua condotta fu meramente passiva, senza specifici atti di violenza o minaccia e senza impedire l'arresto del terzo; (2) analoga censura per il reato di lesioni, rilevando l'incertezza sull'identificazione dell'autore dei colpi tra i circa venti presenti e la possibilità che si sia trattato di reazione involontaria in un clima di agitazione; (3) eccezione di improcedibilità del reato di lesioni per difetto di querela dopo la riforma del d.lgs. n.150/2022; (4) censura per il rifiuto delle attenuanti generiche, sostenendo che la Corte d'appello le aveva negate solo perché l'imputato non ammetteva la responsabilità, trascurando la sua incensuratezza, la giovane età e l'attività lavorativa.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto fondate le valutazioni di fatto della Corte d'appello, che sulla base delle testimonianze degli agenti ha indicato il ricorrente tra coloro che avevano accerchiato gli operatori e lo avevano sentito inveire durante le aggressioni, configurando almeno concorso morale o sollecitazione e rafforzamento dell'azione violenta altrui (resistenza e lesioni). Sull'eccezione di improcedibilità, la Corte ha osservato che era stata contestata e ritenuta un'aggravante (richiamando artt. 61, n.2), 576, 585 c.p.), che rende il reato perseguibile d'ufficio ai sensi dell'art. 582, comma secondo, c.p., quindi la querela non era necessaria. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha confermato il loro diniego in assenza di elementi positivi specifici utili alla loro attribuzione. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Citato dal ricorrente come norma violata con riferimento alla qualificazione del comportamento come resistenza; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la valutazione di fatto (partecipazione all'accerchiamento e invettive) giustifica la qualificazione contestata

  • d.lgs. n.150 del 2022

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della querela per il reato di lesioni; la Corte ha osservato che tale eccezione è superata dall'accertamento di circostanze aggravanti che rendono il reato perseguibile d'ufficio

  • art. 61 n.2 c.p.

    La sentenza di merito aveva ritenuto applicabile una circostanza aggravante tra quelle richiamate, contribuendo a giustificare la perseguibilità d'ufficio del reato di lesioni

  • art. 576 c.p.

    Richiamato dalla Corte d'appello nell'ambito delle aggravanti relative alle lesioni in danno di pubblico ufficiale; contribuisce alla qualificazione aggravata che determina la procedibilità d'ufficio

  • art. 585 c.p.

    Richiamato quale norma relativa alle lesioni personali; la presenza dell'aggravante ex artt. 576/585 è stata ritenuta e incide sulla procedibilità

  • art. 582, secondo comma, c.p.

    Richiamato per spiegare che, in presenza delle aggravanti accertate, il reato di lesioni è perseguibile d'ufficio e quindi la querela del privato offeso non era necessaria

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per condannare il ricorrente alle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per il principio che l'assenza di colpa del proponente nella determinazione della causa di inammissibilità esclude l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 616 c.p.p.; la Corte ha ritenuto invece l'assenza di giustificazione nel caso concreto

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina liberamente i fatti: se le corti di merito hanno motivato sulle testimonianze trovate credibili, il ricorso basato su diversa valutazione dei fatti è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile
  • La partecipazione al concorso di reato può consistere anche in condotte non necessariamente fisiche (es. accerchiamento, invettive, sollecitazione) che rafforzino o sollecitino l'azione violenta altrui
  • La querela del privato offeso non è sempre necessaria: se sussistono aggravanti che rendono il reato perseguibile d'ufficio, l'assenza di querela non impedisce l'esercizio dell'azione penale
  • Per il riconoscimento delle attenuanti generiche servono elementi positivi e specifici valutabili in motivazione; fatti quali incensuratezza, lavoro e giovane età possono essere neutri se non accompagnati da elementi rilevanti
  • Un ricorso che si limiti a contestare la valutazione probatoria delle corti di merito senza indicare vizi di diritto o profili di illogicità o contraddittorietà difficilmente supera il filtro di ammissibilità

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