Cassazione Civile, Ordinanza n. 12401/2026 del 03/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con riprese a IVA, IRES e IRAP, notificato a un soggetto che all'epoca dei fatti era amministratore legale di una società poi ritenuta coinvolta in operazioni soggettivamente inesistenti, fatture di vendita per operazioni inesistenti e utilizzo di dichiarazioni di intento per acquisti senza pagamento d'imposta. Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che l'atto fosse emesso contro la società e non contro il ricorrente; la CTR, invece, ha ritenuto che l'avviso fosse stato legittimamente notificato al ricorrente in quanto responsabile delle violazioni e non estraneo alla gestione societaria, richiamando anche la disciplina dell'art. 2639 c.c. e la giurisprudenza sulle frodi carosello. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 145 c.p.c., sostenendo che al momento della notifica non era più amministratore e che la CTR avrebbe errato nel qualificare la notificazione; 2) violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 per motivazione asseritamente insufficiente, perché la CTR avrebbe fondato la decisione su argomenti metagiuridici senza spiegare perché l'avviso potesse essere diretto all'ex amministratore; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, deducendo che la CTR si sarebbe pronunciata su responsabilità penali/civilistiche dei c.d. amministratori prestanome e delle teste di legno, tema non coincidente con il decisum. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile, perché non coglieva la ratio della sentenza impugnata, fondata non sulle modalità di notifica ma sul titolo di responsabilità del destinatario; ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, osservando che la CTR aveva comunque esposto le ragioni per cui riteneva il ricorrente responsabile della frode fiscale e che non vi era ultrapetizione, poiché la questione della responsabilità del soggetto cui l'avviso era indirizzato era stata posta dall'Agenzia nell'appello. In definitiva il ricorso è stato rigettato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del contribuente. Ha ritenuto che i motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza della CTR, la quale aveva considerato legittima l'emissione dell'avviso anche nei confronti del soggetto che aveva rivestito la carica di amministratore nell'anno d'imposta accertato, in quanto ritenuto responsabile delle condotte evasive. La Corte ha inoltre escluso sia il vizio di motivazione sia l'ultrapetizione, sottolineando che la CTR aveva deciso su questioni effettivamente devolute dall'appellante Agenzia delle Entrate. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 145 c.p.c.
è stato invocato dal ricorrente per contestare la correttezza della notificazione dell'avviso, ma la Corte ha rilevato che la controversia non ruotava sulla forma della notifica bensì sul titolo di responsabilità del destinatario dell'atto.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
la Corte ha escluso la violazione del dovere di motivazione, ritenendo che la CTR avesse comunque esposto le ragioni della ritenuta responsabilità del ricorrente.
art. 112 c.p.c.
la Corte ha escluso l'ultrapetizione, osservando che la CTR si era pronunciata su questioni effettivamente poste dall'appellante e pertinenti al thema decidendum.
art. 2639 c.c.
richiamato dalla CTR per affermare che il soggetto formalmente investito della carica non poteva dirsi estraneo alla gestione societaria e alle responsabilità connesse.
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla CTR per applicare il termine di accertamento raddoppiato in presenza di elementi forniti dall'amministrazione in ordine a condotte con rilievo penale.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
norma processuale indicata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale indicata come parametro del motivo per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo quale parametro per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e mira a censurare un profilo diverso da quello decisivo posto a fondamento della decisione.
- Quando l'avviso di accertamento è indirizzato a un soggetto non soltanto come ex amministratore ma come responsabile delle condotte evasive contestate, la critica non può limitarsi alla regolarità formale della notificazione: occorre contestare specificamente il titolo di responsabilità ritenuto dall'ufficio e condiviso dal giudice di merito.
- La motivazione della sentenza è sufficiente se consente di comprendere le ragioni giuridiche e fattuali della decisione, anche qualora la parte ne contesti la condivisibilità; non integra violazione dell'art. 36 del processo tributario la sola presenza di argomentazioni ritenute non persuasive dal ricorrente.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice decide su questioni introdotte dall'appellante e pertinenti al thema decidendum; in cassazione, la censura è infondata se la sentenza impugnata si è mantenuta entro i confini delle questioni devolute dal gravame.
- In tema di accertamenti fiscali relativi a società utilizzate come schermo per frodi, il giudice può valorizzare gli indici sintomatici della gestione opaca e della riconducibilità sostanziale delle condotte evasive ai soggetti formalmente investiti di cariche sociali, ai fini dell'attribuzione della responsabilità tributaria.
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