Cassazione Penale, Sentenza n. 14953/2022 del 19/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 09/04/2021 con cui il Tribunale di Napoli, come giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di revoca dell'ingiunzione a demolire emessa in esecuzione della sentenza di condanna (26/02/2008, irrevocabile 22/10/2010) per violazione dell'art.44 D.P.R. n.380/2001. Il ricorrente deduceva: (i) omessa, contraddittoria e illogica motivazione del giudice dell'esecuzione nella parte in cui non avrebbe valutato adeguatamente le censure tecniche sollevate e il contrasto tra la consulenza tecnica di parte (che prospettava l'ineseguibilità della demolizione e il rischio di danni agli immobili limitrofi) e la consulenza del P.M.; il ricorrente sosteneva che la Corte di cassazione, con sentenza n.23641/2020, aveva annullato con rinvio proprio per carenza motivazionale su tale profilo e quindi il giudice di rinvio avrebbe dovuto nominare un perito super partes per dirimere il contrasto tecnico. (ii) violazione dell'art.606 lett. e) c.p.p. per mancata valutazione delle censure relative alla decorrenza del termine di prescrizione per l'esecuzione dell'ordine di demolizione e alla violazione del principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla situazione personale dell'ingiunto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che il Tribunale di Napoli abbia adeguatamente motivato la propria scelta di aderire alla consulenza tecnica del P.M., spiegando con argomentazione logica e congrua perché le perplessità della difesa non contrastavano le conclusioni del consulente del P.M. (che aveva affermato la pratica attuabilità della demolizione con adeguate precauzioni). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che le questioni sulla prescrizione e sulla proporzionalità fossero già state decise dalla sentenza n.23641/2020 e pertanto fossero coperte da giudicato e non riproponibili nel giudizio di rinvio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 44 D.P.R. n. 380/2001
Norma penale urbanistica che prevede, tra le conseguenze della condanna per abusi edilizi, la demolizione del manufatto; nel caso ha dato luogo all'ordine demolitorio eseguito.
art. 606, lett. e) c.p.p.
Fondamento formale del motivo di cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la motivazione del giudice dell'esecuzione è risultata congrua e logica.
Principio del giudicato e limiti del giudice di rinvio (giurisprudenza)
Sez. 1, n. 383 del 07/03/1966 (Reviglio Della Valle)
La Corte ricorda che il giudice investito dopo annullamento con rinvio è limitato ai punti devoluti dalla sentenza di annullamento: questioni già decise dalla Cassazione restano coperte da giudicato e non possono essere nuovamente impugnate.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione al mancato riconoscimento di esonero dalla sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende; usata per motivare il mancato esonero del ricorrente.
Massime di principio
- Il giudice di rinvio (dopo annullamento con rinvio da parte della Cassazione) deve limitare il proprio esame ai punti specificamente rimessi dalla sentenza di annullamento; questioni già decise dalla Cassazione sono coperte da giudicato e non riproponibili.
- In presence di contrasto tra perizie tecniche, il giudice dell'esecuzione non è obbligato di principio a nominare un perito super partes se motiva adeguatamente il perché adotta e ritiene convincente una delle consulenze; l'onere è fornire motivazione logica e congrua sul punto tecnico controverso.
- Le doglianze che riguardano motivi già esaminati e rigettati dalla Corte di Cassazione non sono riapribili nel giudizio di rinvio e saranno dichiarate inammissibili come coperte dal giudicato.
- Se si ritiene che una demolizione ponga concreto rischio di danno alle strutture circostanti, è strategico documentare tecnicamente in modo preciso le condizioni di pericolo e richiedere la nomina di un perito super partes nel giudizio di esecuzione; senza motivazioni tecniche forti la Corte può aderire alla consulenza del P.M.
- Le impugnazioni per carenza motivazionale devono evidenziare lo specifico deficit logico-giuridico rispetto alle risultanze processuali: una mera affermazione di contrasto tra perizie senza confronto argomentato con le motivazioni del giudice è probabilmente insufficiente.
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