Ordinanza n. 1070/2026 - Roma, Sezione 3Q
per la correzione della sentenza Tar Lazio, Roma, sez. III quater, 27 giugno 2025 n. 12767, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 10842 del 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 12767 del 2025, limitatamente all'erronea indicazione nel dispositivo del beneficiario della rifusione delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, già parte di un giudizio di annullamento contro l'esito della prova orale e gli atti della graduatoria di un concorso pubblico per 485 posti di operatore sociosanitario, ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 12767 del 2025. Il dispositivo aveva condannato la Fondazione Policlinico Tor Vergata alla rifusione di 1.500 euro di spese di lite in favore della ricorrente, senza precisare che, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento doveva essere eseguito in favore dello Stato.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di correzione ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.a. e ha sostituito la precedente formulazione del dispositivo con quella corretta. La condanna alle spese di 1.500 euro, oltre oneri di legge, è rimasta ferma, ma il giudice ha precisato che il pagamento deve essere eseguito in favore dello Stato, in applicazione dell'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002, dato che la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Sono state ordinate alla Segreteria le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Consente la correzione degli errori materiali contenuti nelle sentenze e nei provvedimenti del giudice amministrativo.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Prevede le annotazioni conseguenti alla correzione del provvedimento, ordinate alla Segreteria.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese a carico della parte soccombente deve disporre il pagamento direttamente in favore dello Stato.
Massime di principio
- Quando la parte vittoriosa in un giudizio amministrativo è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la sentenza che pone le spese processuali a carico della parte soccombente deve disporre che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002.
- L'omessa indicazione nel dispositivo del pagamento delle spese in favore dello Stato, anziché della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, integra un errore materiale correggibile ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.a., quando non incide sulla statuizione sostanziale di condanna alle spese.
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