Cassazione Civile, Ordinanza n. 33321/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina da un giudizio promosso da un lavoratore per ottenere l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con la società e la condanna di quest'ultima al pagamento di Euro 150.364,28 oltre accessori e spese. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello di Roma, su gravame della società, ha riformato integralmente la decisione ritenendo che la ricostruzione delle modalità del rapporto operata dal primo giudice non fosse sorretta dalle testimonianze e che non fosse sufficientemente provato che il lavoratore avesse prestato attività secondo le direttive della società, escludendo così la riconducibilità del rapporto allo schema dell'art. 2094 c.c. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 244 c.p.c., sostenendo che la sentenza di appello si sarebbe tradotta in una nuova e arbitraria reinterpretazione delle deposizioni testimoniali, fondata su un giudizio possibilistico scollegato dalle risultanze di causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse diretto, in sostanza, a ottenere un nuovo esame del merito e una diversa valutazione delle prove testimoniali, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia affermato espressamente di non voler osservare la regola legale di valutazione o abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; ipotesi non ricorrente. Ha richiamato anche il principio secondo cui, quando il fatto storico rilevante sia stato esaminato, l'omesso esame di singoli elementi probatori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto altresì dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2094 c.c.
natura subordinata del rapporto; prestazione dell'attività secondo le direttive del datore di lavoro
La subordinazione richiede prova sufficiente della prestazione lavorativa eterodiretta secondo le direttive del datore di lavoro; nel caso concreto tale prova è stata ritenuta insussistente in appello.
art. 360 c.p.c.
Il ricorrente ha formalmente dedotto violazione e falsa applicazione di legge, ma la doglianza è stata ritenuta in realtà volta a una rivalutazione del merito.
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro della dedotta violazione, ma senza concreta incidenza decisiva nella decisione di inammissibilità.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti o abbia dichiarato di non applicare la regola legale di giudizio; non basta contestare la valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
La sua violazione non può essere invocata per ottenere una diversa ponderazione delle risultanze istruttorie, salvo che il giudice abbia attribuito efficacia probatoria contra legem o abbia disatteso espressamente la regola di valutazione prevista dalla norma.
art. 244 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ravvisi una effettiva lesione decisiva.
art. 380-bis c.p.c.
Indica il rito camerale non partecipato seguito dalla Corte, con comunicazione della proposta del relatore alle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguente all'esito sfavorevole del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti storici accertati dal giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti o abbia espressamente disatteso la regola legale di valutazione della prova; non è sufficiente contestare il modo in cui le prove sono state apprezzate.
- Quando il giudice di merito abbia esaminato il fatto storico rilevante, l'omessa considerazione di singoli elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5.
- L'accertamento della subordinazione richiede una prova concreta dell'assoggettamento del prestatore alle direttive del datore di lavoro; se tale prova manca, la domanda di riconoscimento del rapporto subordinato non può essere accolta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33249/2022 del 11/11/2022
- ordinanza_civile · 11 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33250/2022 del 11/11/2022
- ordinanza_civile · 11 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33251/2022 del 11/11/2022
- ordinanza_civile · 11 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33253/2022 del 11/11/2022
- ordinanza_civile · 11 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33256/2022 del 11/11/2022
- ordinanza_civile · 11 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33257/2022 del 11/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →