Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1068/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento del provvedimento della Motorizzazione Civile di Genova - Sezione Coordinata di Savona prot. n. -OMISSIS- dell’8.5.2025, con cui è stata disposta la revisione della patente di guida del ricorrente, nonché di tutti gli atti antecedenti, consequenziali e comunque connessi;

Giustizia amministrativa202500925

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Motorizzazione Civile di Genova - Sezione Coordinata di Savona che ha disposto la revisione della patente di guida dopo la perdita di controllo di un motociclo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di patente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 128 del d.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto assoluto dei presupposti, difetto o insufficienza di istruttoria, irragionevolezza, perplessità, sviamento e ingiustizia grave e manifesta. Ha sostenuto che la caduta del motociclo fosse dovuta esclusivamente al manto stradale bagnato e alla perdita di aderenza, che procedesse a bassa velocità e senza commettere infrazioni, e che l’incidente avesse avuto conseguenze lievi, compatibili con una dinamica a bassissima velocità. Secondo il ricorrente, la Polizia stradale e la Motorizzazione avrebbero invece desunto l’imprudenza dalla sola verificazione del sinistro, senza accertare l’effettiva velocità di marcia né indicare elementi concreti idonei a far dubitare della permanenza dei requisiti psicofisici o tecnici necessari per la guida.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di revisione della patente. Ha qualificato la revisione ex art. 128 del d.lgs. n. 285/1992 come misura cautelare preventiva e non sanzionatoria, adottabile quando sussista un ragionevole dubbio sulla permanenza dei requisiti psicofisici e tecnici del conducente. Proprio perché ampiamente discrezionale e incisiva, la misura deve essere sorretta da una motivazione approfondita, riferita alle concrete caratteristiche dell’episodio, e non può derivare automaticamente dal solo verificarsi di un incidente. Nel caso esaminato, l’amministrazione aveva richiamato il rapporto della Polizia stradale, che attribuiva la perdita di controllo all’asfalto bagnato e a una velocità definita poco prudenziale, ma non aveva calcolato la velocità effettiva né fornito altri elementi obiettivi di imprudenza, desumendo quest’ultima dalla mera verificazione del sinistro. La motivazione non confutava adeguatamente la diversa dinamica prospettata dal ricorrente ed era ulteriormente contraddetta dai referti medici, compatibili con un incidente a bassissima dinamica, e dai danni minimi riportati dal motociclo. Le spese sono state compensate, con rimborso del contributo unificato al ricorrente vittorioso a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 128 d.lgs. n. 285/1992

    La revisione della patente è una misura cautelare preventiva, non una sanzione amministrativa, e può essere disposta quando emerga un ragionevole dubbio sulla permanenza dei requisiti psicofisici e tecnici del conducente. L’adozione richiede una motivazione concreta e approfondita e non può fondarsi sul solo verificarsi di un incidente.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    L’obbligo di motivazione impone all’amministrazione di esplicitare gli elementi concreti che giustificano il dubbio sulla permanenza dei requisiti di idoneità alla guida.

Massime di principio

  • La revisione della patente di guida prevista dall’art. 128 del d.lgs. n. 285/1992 è una misura cautelare preventiva, non una sanzione amministrativa, e presuppone un ragionevole dubbio, fondato su elementi concreti, circa la permanenza dei requisiti psicofisici o tecnici del conducente.
  • Il solo verificarsi di un incidente stradale non giustifica automaticamente la revisione della patente: devono emergere profili obiettivi di gravità della condotta di guida o infrazioni reiterate, valutati in relazione alle caratteristiche concrete dell’episodio.
  • Il provvedimento di revisione della patente, incidendo in modo significativo sulla posizione del titolare e implicando un esercizio ampiamente discrezionale del potere, deve contenere una motivazione approfondita e un’istruttoria idonea a dimostrare le ragioni del dubbio sull’idoneità alla guida.
  • È illegittimo il provvedimento di revisione della patente che qualifichi la condotta come imprudente desumendola dalla sola perdita di controllo del veicolo, senza accertare la velocità effettiva e senza confrontarsi con gli elementi probatori relativi alla diversa dinamica dell’incidente.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaMotivazione del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.