Cassazione Penale, Sentenza n. 19985/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della rinuncia all'impugnazione, depositata il 12/02/2024 dal difensore munito di procura speciale, a motivo dell'intervenuta revoca della misura cautelare. Per la ragione della rinuncia non è stata disposta condanna alle spese processuali né ammenda. Il giudice non si è pronunciato nel merito dei motivi sostanziali per l'inammissibilità del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 17/11/2023 che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari (o, in subordine, la sostituzione con misura meno afflittiva). I difensori hanno articolato due motivi: (1) vizio di motivazione in relazione agli artt. 627, comma 3 e 274, lett. c) c.p.p.; (2) apparente motivazione in ordine all'istanza subordinata di sostituzione della misura.
Norme richiamate
art. 589 cod. proc. pen.
Consente la rinuncia all'impugnazione; la rinuncia valida espressa dall'imputato o dal suo difensore determina l'estinzione dell'interesse ad impugnare.
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Stabilisce l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando l'impugnante rinuncia; motivo che ha determinato la pronuncia del giudice.
art. 627, comma 3 c.p.p.
Norma richiamata dai ricorrenti per censurare la motivazione; non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 274, lett. c) c.p.p.
Ulteriore norma richiamata dai ricorrenti a sostegno del vizio di motivazione; non valutata nel merito per la stessa ragione procedurale.
art. 110 e art. 416-bis cod. pen.
Norme sostanziali relative ai reati contestati (concorso esterno in associazione camorristica e concorso di persone nel reato), indicate nel quadro fattuale ma non oggetto della decisione sulla procedura di impugnazione.
art. 86 D.P.R. 570/1960 e art. 461 bis,1 cod. pen.
Ulteriori norme penali menzionate tra i capi di imputazione; la pronuncia si è limitata alla questione processuale della rinuncia e della carenza di interesse.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione (art. 589 c.p.p.), se valida e volontaria, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'inammissibilità del ricorso (art. 591, comma 1, lett. d)).
- Se la misura cautelare che è oggetto del ricorso viene revocata prima della decisione sull'impugnazione, il ricorso può diventare inammissibile per mancanza di interesse; il giudice non entra nel merito dei motivi censori.
- La rinuncia all'impugnazione dovrebbe essere espressa con validità formale (es. difensore munito di procura speciale) perché la sua efficacia dipende dalla corretta rappresentanza e dalla volontà del ricorrente.
- Quando si desidera comunque una pronuncia sul vizio di motivazione o su questioni procedurali indipendenti dall'esito della misura cautelare, non conviene rinunciare all'impugnazione: la rinuncia rende impossibile ottenere un precedentedi chiarificatore.
- La rinuncia motivata dalla revoca della misura può evitare l'addebito delle spese processuali e dell'ammenda, purché sia chiaro il collegamento tra la ragione della rinuncia e la sopravvenuta cessazione dell'interesse.
- Nei casi di impugnazione di misure cautelari, valutare tempestivamente le possibili evoluzioni (revoca, sostituzione della misura) prima di decidere se mantenere o rinunciare all'impugnazione, per non perdere la possibilità di ottenere pronunce sul merito.
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