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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22424/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con un unico motivo, chiedendo l'applicazione dell'"attenuante della collaborazione" oppure, in subordine, una riduzione della pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Dal testo emerge che il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato ed è stato ritenuto del tutto generico. La Corte ha inoltre rilevato che l'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento è ammessa solo per specifiche violazioni di legge e che le doglianze dedotte non rientravano in tali ipotesi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando sia la sua proposizione personale da parte dell'imputato, sia la sua genericità, sia soprattutto l'inammissibilità delle censure rispetto ai limiti di impugnazione previsti per la sentenza di patteggiamento. Ha quindi disposto la procedura semplificata "senza formalità" ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato come base della richiesta di riduzione della pena in sede di patteggiamento.

  • art. 571 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. per affermare che il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da difensore abilitato.

  • art. 613 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 571 c.p.p. per affermare la necessità della sottoscrizione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Indicata come fonte della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di difensori cassazionisti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Interpretato nel senso che la sentenza di patteggiamento è impugnabile solo per le tassative ipotesi di violazione di legge previste dalla norma.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Richiamato per la declaratoria di inammissibilità con procedura semplificata e senza formalità.

Massime di principio

  • Avverso qualsiasi provvedimento impugnabile in cassazione, il ricorso non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
  • La sentenza di patteggiamento è soggetta a un regime di impugnazione fortemente limitato: sono deducibili soltanto le specifiche violazioni di legge espressamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con esclusione delle doglianze che attengono al merito o a richieste di diversa modulazione della pena non riconducibili a tale perimetro.
  • Il ricorso per cassazione privo di specificità e formulato al di fuori dei limiti legali di impugnabilità deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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