Sentenza n. 2400/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della informativa antimafia della Prefettura di Caserta prot. n. -OMISSIS- avente ad oggetto provvedimento di Informazione Antimafia Interdittiva ai sensi dell'art 92, comma 2-bis del d.lgs. n. 159/2011, nonché della relativa nota di comunicazione recante prot. -OMISSIS-; - della comunicazione ex art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n.159/201 (prot.-OMISSIS-) di avvio del procedimento per l'adozione di una misura Interdittiva Antimafia a carico della Cooperativa ricorrente; - della nota del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta prot. n-OMISSIS- di cui si ignora il contenuto; - del verbale del Gruppo Interforze dell'11.10.2022, con cui è stata proposta l'emissione di un provvedimento interdittivo, e del verbale del 24.11.2022 con cui il medesimo Gruppo, nuovamente riunitosi, ha confermato la proposta di emettere un provvedimento interdittivo nei confronti della società ricorrente, ritenendo le osservazioni difensive inidonee a un effettivo superamento del pericolo di condizionamento mafioso, verbali entrambi ignoti nei contenuti; - delle note del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta e della locale Questura, di cui si ignorano estremi e contenuto; - della nota del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta, di cui si ignorano estremi e contenuto; - della nota della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli, di cui si ignorano estremi e contenuto; - della relazione redatta dai rappresentanti delle forze dell'ordine incaricate di procedere alle verifiche nei confronti della ricorrente, di cui si ignorano estremi e contenuto; - nonché di tutti gli atti ad essi preordinati, connessi e/o conseguenti, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; quanto ai motivi aggiunti depositati il 1°/6/2023: - della Determina n.-OMISSIS-, notificata in data 8.5.2023, del Comune di Grazzanise – Area Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio, quale provvedimento conseguenza della impugnata informativa antimafia della Prefettura di Caserta del 24.2.2023, con cui tale Comune ha dichiarato “(…) l'inefficacia dei titoli abilitativi indicati in premessa, in base ai quali la società-OMISSIS- (…) svolge in -OMISSIS- Grazzanise l'attività di: - Custodia, cura e mantenimento dei cani randagi”, assegnando “(…) un tempo massimo pari a 30 giorni naturali e consecutivi necessari per ricollocare i cani presso adeguata struttura per la chiusura e/o interruzione delle attività sopra indicata, ovvero di ogni altra attività connessa ai titoli riportati in premessa ovvero a quelli ulteriori in base ai quali svolge attività commerciali in -OMISSIS- - -OMISSIS-)”; - della Determinazione n. -OMISSIS-, notificata in data 12.5.2023, del Comune di Crispano – VI Settore, quale provvedimento conseguenza della medesima informativa antimafia della Prefettura di Caserta, con cui il Comune di Crispano ha risolto “(…) il servizio di custodia, ricovero e mantenimento cani randagi alla società -OMISSIS- (…)” e dato atto “(…) che la risoluzione anticipata del contratto in corso decorrerà dalla notifica del (…) provvedimento”; - di tutti gli atti e i provvedimenti, ostesi in data 20.4.2023 dall'U.T.G. – Prefettura di Caserta, lesivi degli interessi della ricorrente, e segnatamente: a) della “Relazione di chiarimenti” prot. n. -OMISSIS-della Prefettura di Caserta; b) della “Nota della D.I.A. Centro operativo di Napoli del 31.05.2022” prot. n. -OMISSIS-/I/H7; c) della “Nota del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta” prot. n-OMISSIS- d) della “Nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta del 16.06.2022” prot. n.-OMISSIS- e) della “Nota della Questura di Caserta del 13.09.2022” prot. n.-OMISSIS-./ANT/22; f) del “Verbale del Gruppo Interforze del 11.10.2022” prot. n. -OMISSIS- g) della “Richiesta informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011” della Prefettura di Caserta prot. n.-OMISSIS- h) del “Verbale del Gruppo Interforze del 24.11.2022” prot. n. -OMISSIS- - nonché di ogni altro atto ad essi preordinato, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Caserta, nonché i successivi provvedimenti comunali di inefficacia dei titoli abilitativi e di risoluzione del servizio di custodia e mantenimento di cani randagi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva e gli atti presupposti, deducendo la violazione degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, dell’art. 97 Cost. e l’eccesso di potere per difetto di motivazione e dei presupposti, arbitrarietà, sviamento e iniquità. Secondo la ricorrente, il contratto di affitto del ramo d’azienda stipulato con un’associazione già colpita da interdittiva non sarebbe stato finalizzato a eludere la normativa antimafia, anche perché l’interdittiva sarebbe stata comunicata solo successivamente; la compagine sociale era composta da persone incensurate; i rapporti di lavoro con alcuni familiari di soggetti controindicati erano stati brevi o cessati prima dell’avvio del procedimento; i pagamenti dei canoni erano stati sospesi dopo la conoscenza dell’interdittiva; gli elementi valorizzati erano risalenti e non dimostravano un pericolo attuale. È stata inoltre censurata la mancata audizione personale, l’insufficiente valutazione delle osservazioni e dei documenti prodotti e, con riferimento all’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, la mancata ammissione a misure di prevenzione collaborativa, ritenendo il contagio mafioso meramente occasionale. Con motivi aggiunti sono stati impugnati, per illegittimità derivata, difetto di motivazione, carenza dei presupposti e difetto di istruttoria, i provvedimenti dei Comuni di Grazzanise e Crispano conseguenti all’interdittiva, nonché gli atti istruttori prefettizi successivamente ostesi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittimamente valorizzati dalla Prefettura due elementi convergenti: la stipula del contratto di affitto del ramo d’azienda soltanto pochi giorni dopo la notifica dell’interdittiva subita dall’associazione cedente e la presenza nell’organico della cooperativa di familiari di soggetti ritenuti contigui alla criminalità organizzata. Tali circostanze dimostrano una continuità imprenditoriale e una cointeressenza economica non occasionale, idonee a fondare, secondo il criterio del “più probabile che non”, la prognosi di contaminazione mafiosa. Il Collegio ha ritenuto irrilevante la dedotta inconsapevolezza dell’interdittiva, nonché il successivo breve periodo di impiego dei familiari e la sospensione dei canoni. Ha inoltre affermato che la presenza di dipendenti collegati a soggetti controindicati può costituire indice di condizionamento mafioso anche in assenza di ruoli apicali o di specifici riscontri sull’influenza esercitata sulle decisioni societarie. Il decorso del tempo, da solo, non supera gli elementi controindicanti, in mancanza di fattori nuovi e positivi dimostrativi dell’effettivo allontanamento dalle logiche criminali. La mancata audizione personale non è stata ritenuta viziante, poiché l’art. 93 del d.lgs. n. 159/2011 configura l’audizione come facoltà del Prefetto e la partecipazione procedimentale era stata comunque assicurata; dall’interdittiva emergeva inoltre l’esame delle osservazioni e della documentazione difensiva. È stata esclusa anche la possibilità di qualificare il contagio come occasionale e, quindi, di sostituire l’interdittiva con misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis. I provvedimenti comunali conseguenti sono stati confermati per effetto del rigetto delle censure contro l’interdittiva. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti dei Comuni non costituiti.
Norme richiamate
art. 84 d.lgs. 159/2011
La valutazione prefettizia della permeabilità o del rischio di condizionamento mafioso può fondarsi su un quadro complessivo di elementi sintomatici.
art. 91 d.lgs. 159/2011
L’informazione antimafia interdittiva può essere adottata sulla base di elementi dai quali emerga il pericolo di infiltrazione mafiosa secondo una valutazione prognostica.
art. 92 d.lgs. 159/2011
La comunicazione di avvio e la partecipazione procedimentale non comportano necessariamente l’audizione personale dell’interessato.
art. 93 d.lgs. 159/2011
previa eventuale audizione dell'interessato
L’audizione personale costituisce una facoltà del Prefetto, esercitabile secondo valutazioni prudenziali e nei limiti delle esigenze di celerità e riservatezza; la sua omissione non determina di per sé l’illegittimità dell’interdittiva quando la partecipazione procedimentale sia stata assicurata.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Le misure di prevenzione collaborativa presuppongono un’agevolazione o un contagio occasionale; la cointeressenza imprenditoriale organica e strutturale con un soggetto interdetto esclude tale qualificazione.
Massime di principio
- La stipula di un contratto di affitto di ramo d’azienda, effettuata a breve distanza temporale dalla notificazione di un’interdittiva antimafia a carico dell’impresa cedente, può costituire, insieme ad altri elementi convergenti, un indice sintomatico di continuità imprenditoriale e di elusione degli effetti dell’interdittiva.
- La cointeressenza commerciale o la contiguità imprenditoriale con un’impresa destinataria di interdittiva antimafia può fondare la prognosi di infiltrazione mafiosa quando, per natura, intensità e stabilità del rapporto, evidenzi una comunanza di interessi non occasionale.
- La presenza nell’organico di dipendenti legati da vincoli familiari a soggetti controindicati può costituire elemento sintomatico di condizionamento mafioso anche se tali dipendenti non rivestono ruoli apicali e non siano disponibili specifici riscontri sull’influenza da essi esercitata sulle decisioni dell’impresa.
- Il decorso del tempo è, di per sé, neutro rispetto agli elementi posti a fondamento dell’interdittiva antimafia e non ne dimostra il superamento in assenza di fattori nuovi e positivi che comprovino l’effettivo allontanamento dalle logiche criminali.
- Nel procedimento per l’adozione dell’informazione antimafia, l’audizione personale dell’interessato è una facoltà del Prefetto e non un adempimento necessario; la sua omissione non vizia il provvedimento quando sia stata garantita la partecipazione procedimentale e siano state valutate le osservazioni difensive.
- La prevenzione collaborativa è incompatibile con una cointeressenza mafiosa organica e strutturale, poiché tale situazione non può essere qualificata come agevolazione o contagio meramente occasionale.
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