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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28884/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un avviso di rettifica e liquidazione relativo a imposta di registro, ipotecaria e catastale per l'anno 2007, concernente la compravendita di un immobile commerciale locato a terzi. La Commissione tributaria regionale aveva accolto il ricorso della contribuente, valorizzando il contenuto di una precedente sentenza di merito fondata su consulenza tecnica d'ufficio e su ulteriori elementi probatori, ritenuti idonei a superare le stime dell'Ufficio e le quotazioni OMI. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato motivazione apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la CTR non avesse esplicitato adeguatamente le ragioni per cui la CTU consentisse di determinare il valore corretto del bene; con il secondo ha dedotto violazione di norme del R.D.L. 625/1939 convertito in L. 1249/1939, lamentando l'erroneità dei criteri estimativi utilizzati dalla CTU e la mancata spiegazione, da parte della CTR, delle ragioni per preferirli alle contestazioni dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse adeguatamente motivata, poiché dava conto del percorso logico seguito dal giudice di merito, delle difese delle parti, della parziale attendibilità delle stime dell'Ufficio e delle quotazioni OMI, nonché del rilievo attribuito alla CTU e ad altra decisione di merito basata su sopralluoghi. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha giudicato privo di specificità ai sensi dell'art. 366 n. 4 c.p.c., perché non confrontato in modo intellegibile con la ratio decidendi della sentenza impugnata; inoltre lo ha ritenuto comunque inconferente, poiché riferito a norme sull'accertamento catastale e non alla valutazione immobiliare ai fini dell'imposta di registro, e in parte diretto a contestare apprezzamenti di merito non sindacabili in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite; la Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio di motivazione sussiste solo quando la sentenza presenti una obiettiva carenza nell'indicazione del criterio logico seguito dal giudice, tale da non rendere percepibile il percorso argomentativo.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve consentire di comprendere il ragionamento decisorio; nel caso concreto la Corte ha escluso la violazione perché la sentenza di merito esponeva il percorso logico seguito.

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 4; comma 1, n. 3

    Il ricorso deve indicare correttamente il vizio dedotto; la censura ex n. 4 richiede la denuncia di una motivazione meramente apparente, mentre la censura ex n. 3 deve investire effettivamente la regula iuris applicata.

  • art. 366 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico, completo e riferibile alla decisione impugnata; è inammissibile se non confronta la ratio decidendi o si limita ad affermazioni generiche di violazione di legge.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Se la decisione di merito è conforme alla giurisprudenza di legittimità, il ricorrente deve offrire argomenti specifici per contrastarla; altrimenti il motivo resta privo di specificità.

  • art. 8 R.D.L. 625/1939

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente, ma la Corte ha rilevato l'inconferenza del richiamo rispetto alla controversia, che riguardava la valutazione immobiliare ai fini dell'imposta di registro.

  • art. 10 R.D.L. 625/1939

    Come per l'art. 8 del medesimo testo normativo, la Corte ne ha escluso la pertinenza alla materia del contendere.

  • L. 1249/1939

    La legge di conversione del R.D.L. 625/1939 è stata menzionata dalla ricorrente, ma la Corte ha osservato che le relative disposizioni erano estranee alla specifica questione decisa.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha escluso la sua applicazione perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando manchi effettivamente l'esposizione del ragionamento decisorio; non basta che il ricorrente non condivida la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve individuare la ratio decidendi della sentenza impugnata e confrontarsi specificamente con essa; una censura generica o non pertinente è inammissibile per difetto di specificità.
  • La violazione di legge non può essere dedotta in modo astratto: il ricorrente deve indicare quale norma sia stata applicata erroneamente rispetto alla concreta questione decisa.
  • Le valutazioni di merito sulla attendibilità delle prove e sulla stima del bene restano, di regola, insindacabili in cassazione, salvo vizi processuali o giuridici effettivamente dedotti.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice conserva poteri di indagine e valutazione delle prove, potendo anche compiere ulteriori accertamenti per colmare le carenze evidenziate dalla cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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