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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20221/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per quattro motivi principali: 1) errata qualificazione giuridica delle condotte (sosteneva che le condotte costituivano soltanto violazioni della legge n.157/1992 e non il delitto di furto aggravato contro il patrimonio indisponibile dello Stato); 2) illegittima utilizzazione della relazione e deposizione del teste Cavallari, con lamentele circa un accertamento irripetibile non comunicato alla difesa; 3) e 4) vizio di qualificazione e di motivazione circa la configurabilità del reato di maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.) rispetto alla contravvenzione di cui all'art. 727 c.p., sostenendo che gli uccelli sarebbero stati liberati o detenuti in condizioni non tali da integrare il delitto e che, in ogni caso, gli accertamenti biologico-veterinari fossero inutilizzabili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento maggioritario secondo cui l'apprensione o l'uccellazione di fauna selvatica appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, se commessa da soggetto privo di licenza di caccia e con modalità vietate (es. uccellagione mediante reti e richiami vivi), può integrare il reato di furto aggravato nei confronti dello Stato; ha ritenuto utilizzabile la testimonianza del veterinario Cavallari in quanto riferente osservazioni dirette e professionali sulle condizioni degli esemplari; ha inoltre condiviso la qualificazione come delitto di maltrattamento (art. 544 ter c.p.) per la detenzione e l'uso degli uccelli come richiami vivi, con lesioni anche gravi (avulsione delle penne) e uso strumentale alla pratica illegale, escludendo la mera derubricazione alla contravvenzione dell'art. 727 c.p.; ha confermato che le posizioni relative ai capi A, B e C erano già estinte per prescrizione e che la Cassazione non poteva intervenire su questioni non devolute per mancata impugnazione; ne è conseguito il rigetto del ricorso e la conferma delle responsabilità penali per i capi D, E e F.

Norme richiamate

  • legge n. 157/1992 (disciplina attività venatoria)

    Regolamenta specie, mezzi e limiti dell'attività venatoria; la Corte interpreta questa legge come rivolta principalmente a chi possiede licenza di caccia, sicché le violazioni commesse da chi non è titolare di licenza (es. uccellagione con reti e richiami) possono integrare reati comuni nei confronti del patrimonio indisponibile dello Stato anziché soltanto le sanzioni previste dall'art. 30 della legge stessa.

  • art. 544 ter cod. pen. (maltrattamento di animali)

    La Corte ha ritenuto configurabile il delitto quando gli animali sono sottoposti, senza necessità e in modo illecito, a servizi o comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche (uso come richiami vivi che causa lesioni e sofferenza).

  • art. 727 cod. pen. (detenzione incompatibile e abbandono di animali)

    Norma contravvenzionale che sanziona la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze; la Corte distingue fra ipotesi punibili ai sensi dell'art. 727 (condizioni di detenzione che provocano sofferenze) e quelle più gravi, con uso strumentale e lesioni significative, che configurano il delitto ex art. 544 ter.

  • artt. 624 e 625 cod. pen. (furto e furto aggravato)

    La Corte, in linea con la giurisprudenza maggioritaria citata, ha ritenuto che l'appropriazione di fauna appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato commessa da chi è privo di licenza possa integrare il reato di furto aggravato nei confronti dello Stato.

  • art. 3, art. 30 lett. e) e h) legge n. 157/1992

    Art. 3 proibisce l'uccellagione; art. 30 prevede sanzioni per le violazioni della legge venatoria: la Corte osserva che tali disposizioni sanzionatorie sono pensate per chi abbia la licenza e violi limiti dell'attività venatoria, mentre l'autore del fatto totalmente privo di licenza può essere sanzionato anche secondo la normativa comune (es. furto).

  • art. 32 legge n. 157/1992

    Prevede pene accessorie (revoca/sospensione del porto d'armi o della licenza di caccia) che, secondo la Corte, confermano che le sanzioni di legge 157 operano nel contesto di titolari di licenza; ciò rafforza la distinzione tra licenziati e non licenziati ai fini della qualificazione del fatto.

Massime di principio

  • La cattura o l'apprensione di fauna selvatica appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, se effettuata da chi è privo di licenza e con mezzi vietati (es. reti, uccellagione), può integrare il reato di furto aggravato nei confronti dello Stato e non solo una violazione della legge venatoria.
  • La distinzione tra la contravvenzione di detenzione incompatibile (art. 727 c.p.) e il delitto di maltrattamento (art. 544 ter c.p.) va operata in base alla gravità delle sofferenze, alle lesioni effettive e all'uso strumentale degli animali: detenzione che provoca sofferenze rilevanti e uso come richiami vivi finalizzato a pratiche illecite può integrare il delitto.
  • Le osservazioni rese da un testimone qualificato (es. veterinario) sulle condizioni di animali sottoposti a sua diretta percezione sono utilizzabili anche se contengono valutazioni tecniche, purché si riferiscano a fatti direttamente osservati e inerenti alla sua competenza professionale.
  • La qualificazione giuridica della condotta dipende dal contesto (licenza, modalità di cattura, uso degli animali); perciò in casi analoghi valutare sempre (i) se l'agente è titolare di licenza, (ii) le modalità di cattura e detenzione, (iii) l'entità delle lesioni o sofferenze e (iv) l'uso strumentale degli animali.
  • Questioni relative alla prescrizione o a proscioglimenti per non essere oggetto di impugnazione nei gradi successivi non possono essere rimesse alla Corte di legittimità se non sono state tempestivamente dedotte nei gradi precedenti.

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