Cassazione Penale, Sentenza n. 20221/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per quattro motivi principali: 1) errata qualificazione giuridica delle condotte (sosteneva che le condotte costituivano soltanto violazioni della legge n.157/1992 e non il delitto di furto aggravato contro il patrimonio indisponibile dello Stato); 2) illegittima utilizzazione della relazione e deposizione del teste Cavallari, con lamentele circa un accertamento irripetibile non comunicato alla difesa; 3) e 4) vizio di qualificazione e di motivazione circa la configurabilità del reato di maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.) rispetto alla contravvenzione di cui all'art. 727 c.p., sostenendo che gli uccelli sarebbero stati liberati o detenuti in condizioni non tali da integrare il delitto e che, in ogni caso, gli accertamenti biologico-veterinari fossero inutilizzabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento maggioritario secondo cui l'apprensione o l'uccellazione di fauna selvatica appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, se commessa da soggetto privo di licenza di caccia e con modalità vietate (es. uccellagione mediante reti e richiami vivi), può integrare il reato di furto aggravato nei confronti dello Stato; ha ritenuto utilizzabile la testimonianza del veterinario Cavallari in quanto riferente osservazioni dirette e professionali sulle condizioni degli esemplari; ha inoltre condiviso la qualificazione come delitto di maltrattamento (art. 544 ter c.p.) per la detenzione e l'uso degli uccelli come richiami vivi, con lesioni anche gravi (avulsione delle penne) e uso strumentale alla pratica illegale, escludendo la mera derubricazione alla contravvenzione dell'art. 727 c.p.; ha confermato che le posizioni relative ai capi A, B e C erano già estinte per prescrizione e che la Cassazione non poteva intervenire su questioni non devolute per mancata impugnazione; ne è conseguito il rigetto del ricorso e la conferma delle responsabilità penali per i capi D, E e F.
Norme richiamate
legge n. 157/1992 (disciplina attività venatoria)
Regolamenta specie, mezzi e limiti dell'attività venatoria; la Corte interpreta questa legge come rivolta principalmente a chi possiede licenza di caccia, sicché le violazioni commesse da chi non è titolare di licenza (es. uccellagione con reti e richiami) possono integrare reati comuni nei confronti del patrimonio indisponibile dello Stato anziché soltanto le sanzioni previste dall'art. 30 della legge stessa.
art. 544 ter cod. pen. (maltrattamento di animali)
La Corte ha ritenuto configurabile il delitto quando gli animali sono sottoposti, senza necessità e in modo illecito, a servizi o comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche (uso come richiami vivi che causa lesioni e sofferenza).
art. 727 cod. pen. (detenzione incompatibile e abbandono di animali)
Norma contravvenzionale che sanziona la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze; la Corte distingue fra ipotesi punibili ai sensi dell'art. 727 (condizioni di detenzione che provocano sofferenze) e quelle più gravi, con uso strumentale e lesioni significative, che configurano il delitto ex art. 544 ter.
artt. 624 e 625 cod. pen. (furto e furto aggravato)
La Corte, in linea con la giurisprudenza maggioritaria citata, ha ritenuto che l'appropriazione di fauna appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato commessa da chi è privo di licenza possa integrare il reato di furto aggravato nei confronti dello Stato.
art. 3, art. 30 lett. e) e h) legge n. 157/1992
Art. 3 proibisce l'uccellagione; art. 30 prevede sanzioni per le violazioni della legge venatoria: la Corte osserva che tali disposizioni sanzionatorie sono pensate per chi abbia la licenza e violi limiti dell'attività venatoria, mentre l'autore del fatto totalmente privo di licenza può essere sanzionato anche secondo la normativa comune (es. furto).
art. 32 legge n. 157/1992
Prevede pene accessorie (revoca/sospensione del porto d'armi o della licenza di caccia) che, secondo la Corte, confermano che le sanzioni di legge 157 operano nel contesto di titolari di licenza; ciò rafforza la distinzione tra licenziati e non licenziati ai fini della qualificazione del fatto.
Massime di principio
- La cattura o l'apprensione di fauna selvatica appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, se effettuata da chi è privo di licenza e con mezzi vietati (es. reti, uccellagione), può integrare il reato di furto aggravato nei confronti dello Stato e non solo una violazione della legge venatoria.
- La distinzione tra la contravvenzione di detenzione incompatibile (art. 727 c.p.) e il delitto di maltrattamento (art. 544 ter c.p.) va operata in base alla gravità delle sofferenze, alle lesioni effettive e all'uso strumentale degli animali: detenzione che provoca sofferenze rilevanti e uso come richiami vivi finalizzato a pratiche illecite può integrare il delitto.
- Le osservazioni rese da un testimone qualificato (es. veterinario) sulle condizioni di animali sottoposti a sua diretta percezione sono utilizzabili anche se contengono valutazioni tecniche, purché si riferiscano a fatti direttamente osservati e inerenti alla sua competenza professionale.
- La qualificazione giuridica della condotta dipende dal contesto (licenza, modalità di cattura, uso degli animali); perciò in casi analoghi valutare sempre (i) se l'agente è titolare di licenza, (ii) le modalità di cattura e detenzione, (iii) l'entità delle lesioni o sofferenze e (iv) l'uso strumentale degli animali.
- Questioni relative alla prescrizione o a proscioglimenti per non essere oggetto di impugnazione nei gradi successivi non possono essere rimesse alla Corte di legittimità se non sono state tempestivamente dedotte nei gradi precedenti.
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