Sentenza n. 2006/2026 - Napoli, Sezione 6
Avverso il silenzio serbato dall’amministrazione intimata sulla istanza presentata il 1° agosto 2024, con cui il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità ivi indicata; e per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere sulla relativa istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza del 1° agosto 2024 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo che il Ministero dell'Interno non aveva concluso il procedimento avviato con l'istanza del 1° agosto 2024. Ha rappresentato che il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio deve concludersi entro 290 giorni, considerando anche l'eventuale periodo di sospensione, non verificatosi nel caso concreto, e che tale termine era inutilmente decorso. Il Ministero si è costituito sostenendo, mediante una nota interna, di non avere ancora ricevuto la documentazione sanitaria e amministrativa dagli uffici competenti. Il ricorrente ha replicato che disfunzioni, ritardi o omesse comunicazioni tra uffici appartenenti alla medesima amministrazione non possono pregiudicare l'interessato né esonerare l'amministrazione dal rispetto del termine procedimentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo illegittima l'inerzia del Ministero dell'Interno per violazione dell'art. 2 l. 241/1990. Il termine complessivo di 290 giorni per la conclusione del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio era decorso senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il giudice ha escluso che i ritardi o le disfunzioni nei rapporti interni tra gli uffici ministeriali potessero giustificare l'inosservanza del termine nei confronti dell'interessato. Ha ordinato al Ministero di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Capo Dipartimento per l'Amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'Interno, con facoltà di delega. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Prevedono l'azione contro il silenzio dell'amministrazione e il potere del giudice di ordinare la conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso.
art. 2 l. 241/1990
Impone all'amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto; la sua violazione integra illegittimità dell'inerzia.
Massime di principio
- Quando il termine previsto per la conclusione di un procedimento amministrativo è inutilmente decorso senza l'adozione di un provvedimento espresso, l'interessato può ottenere, mediante l'azione avverso il silenzio, la declaratoria di illegittimità dell'inerzia e l'ordine giudiziale di provvedere.
- Nel procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il termine complessivo di conclusione indicato in 290 giorni deve essere rispettato dall'amministrazione, salvo l'eventuale periodo di sospensione previsto dalla disciplina applicabile.
- Le disfunzioni, i ritardi o le mancate comunicazioni tra uffici appartenenti alla stessa amministrazione non esonerano l'amministrazione dall'obbligo di rispettare il termine complessivo di conclusione del procedimento e non possono essere opposti all'interessato come giustificazione dell'inerzia.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può fissare un termine per l'adozione del provvedimento espresso e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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