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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3559/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Pubblico ministero ha impugnato la sentenza di condanna per violazioni del d.lgs. n. 81/2008 sostenendo, primo, la violazione di legge in relazione agli artt. 20, 21, 24 del d.lgs. n. 758/1994 e all'art. 143 c.p.p.: non sussisteva obbligo di traduzione in cinese di tutti gli atti di polizia giudiziaria (in particolare il foglio di prescrizioni e il verbale con la sanzione amministrativa) e la prescrizione di cui all'art. 20 non rientrava negli atti per i quali l'art. 143, comma 2 c.p.p. impone la traduzione scritta. Secondo motivo: vizio di motivazione perché il giudice non avrebbe considerato che negli atti era presente una dicitura tradotta anche in cinese con l'avviso di come chiedere assistenza ("Si avvisa che per qualsiasi informazione, assistenza, traduzione degli atti o richiesta di chiarimenti vi potrete rivolgere presso questo Dipartimento di Prevenzione chiamando il numero verde 800.554.952"), e che l'imputata aveva ottemperato alle prescrizioni pur non avendo chiesto l'assistenza offerta.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha rilevato la contraddittorietà della decisione di primo grado: il giudice aveva riconosciuto che l'imputata aveva ottemperato alle prescrizioni ma poi aveva ritenuto che il difetto dell'elemento psicologico derivasse dalla mancata traduzione del verbale; inoltre non aveva valutato l'elemento decisivo costituito dall'avviso in cinese sugli strumenti di assistenza linguistica di cui l'imputata non si era avvalsa. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per un nuovo giudizio al Tribunale di Firenze in diversa composizione.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 758 del 1994, art. 20

    Riferito dal ricorrente come norma che prevede prescrizioni in materia amministrativa; la Corte ha ritenuto che la prescrizione di cui all'art. 20 non rientrasse fra gli atti per i quali l'art. 143 c.p.p. impone traduzione scritta automatica

  • d.lgs. n. 758 del 1994, art. 21

    Norma richiamata nel quadro delle procedure sanzionatorie amministrative connesse all'igiene e sicurezza sul lavoro; contestualizzata insieme alle altre disposizioni del d.lgs. 758/1994

  • d.lgs. n. 758 del 1994, art. 24

    Regola la causa di estinzione del reato mediante il pagamento della sanzione amministrativa; il ricorrente ha richiamato che il procedimento per fruire di tale causa di estinzione è previsto dalla legge e doveva ritenersi noto al datore di lavoro, anche alloglotta

  • codice di procedura penale, art. 143, comma 2

    Prevede l'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'indagato/alloglotta quando gli atti contengono un'accusa; la Corte ha affermato che non tutti gli atti di polizia giudiziaria richiedono traduzione automatica e che va valutato se l'atto costituisca atto accusatorio

  • d.lgs. n. 81 del 2008, artt. 64, 68, 70, 71 e 87, allegato V

    Norme tecniche e di sicurezza sul lavoro che costituivano il fondamento delle imputazioni per omessa verifica degli estintori, inadeguatezza dei luoghi di lavoro e mancata messa a disposizione di attrezzature conformi; indicate come norme violate nella sentenza di primo grado

Massime di principio

  • L'obbligo di traduzione degli atti non è assoluto: va valutato se l'atto costituisce un atto accusatorio ai sensi dell'art. 143 c.p.p.; documenti amministrativi o fogli di prescrizione non necessariamente richiedono traduzione automatica
  • Se viene offerta formalmente assistenza linguistica (es. avviso in lingua straniera con indicazione di come richiederla), la mancata utilizzazione di tale strumento dall'interessato può rilevare ai fini della valutazione della diligenza e della conoscenza degli obblighi
  • Non si possono formulare conclusioni contraddittorie sulla buona fede o sull'elemento soggettivo: se il giudice ritiene che l'imputata abbia ottemperato alle prescrizioni ma al tempo stesso la scusa della mancata traduzione giustifichi l'ignoranza della sanzione, è necessario un ragionamento motivazionale coerente
  • Nelle ipotesi in cui la violazione comporta sanzioni amministrative con possibile estinzione del reato mediante pagamento, il percorso procedurale previsto dalla legge (compresa l'eventuale conoscenza delle modalità per avvalersi della causa estintiva) deve essere valutato concretamente rispetto alle condizioni linguistiche e informative dell'interessato
  • In caso di dubbio su conoscenza della lingua o utilizzo di servizi di assistenza, il giudice deve accertare e motivare se e come l'interessato abbia potuto comprendere gli atti e le conseguenze, prima di desumere la responsabilità penale per mancato adempimento

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