Sentenza del 21/03/2018 n. 7029 - Corte di Cassazione
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Comunicazione telematica - Impossibilità per "casella piena" - Comunicazione mediante deposito in cancelleria - Legittimità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione delle cartelle di pagamento emesse in relazione ad avvisi di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP relativi all'anno 1998. I contribuenti sostenevano che gli avvisi non fossero definitivi alla data del 1° gennaio 2004 e che, pertanto, non impedissero l'accesso alla definizione agevolata prevista dalla legge. Nel giudizio di cassazione, tuttavia, nessuna delle parti aveva adempiuto all'ordine della Corte di integrare il contraddittorio nei confronti dei soci entro il termine perentorio di tre mesi. La comunicazione dell'ordinanza al contribuente non era andata a buon fine perché la casella PEC risultava piena.
La decisione
La Corte ha ritenuto rituale la comunicazione mediante deposito dell'ordinanza in cancelleria. La mancata consegna della PEC per casella piena è stata considerata imputabile al destinatario, in quanto dipendente dalla sua inadeguata gestione dello spazio disponibile per la ricezione e l'archiviazione dei messaggi. Poiché l'ordine di integrazione del contraddittorio non era stato eseguito nel termine previsto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti in ragione della novità e particolarità della questione.
Norme richiamate
Art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, come modificato dall'art. 47 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014
Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.
La comunicazione mediante deposito in cancelleria è legittima quando la PEC non viene consegnata per una causa imputabile al destinatario. La saturazione della casella PEC rientra nella responsabilità del titolare dell'indirizzo, poiché dipende dalla mancata gestione dello spazio disponibile.
Decreto ministeriale 19 gennaio 2016
Ha accertato la funzionalità dei servizi di comunicazione telematica delle cancellerie civili della Corte di cassazione e ne ha disposto l'applicazione dal 15 febbraio 2016.
Art. 8 della legge n. 289 del 2002
È richiamato in relazione alla definizione agevolata utilizzata dai contribuenti per le imposte oggetto degli avvisi di accertamento.
Legge n. 350 del 2003
È richiamata in relazione alla riapertura dei termini per usufruire del condono e alla questione se gli avvisi di accertamento fossero già definitivi alla data di entrata in vigore della legge.
Massime di principio
- La mancata consegna di una comunicazione PEC per casella piena è normalmente considerata una causa imputabile al destinatario e non equivale a un'assenza di comunicazione.
- Chi è obbligato a utilizzare una PEC deve mantenerla attiva, accessibile e sufficientemente capiente, controllandola con regolarità e provvedendo all'archiviazione dei messaggi.
- Quando la PEC non viene consegnata per una causa imputabile al destinatario, il deposito dell'atto in cancelleria può produrre validamente gli effetti della comunicazione.
- I termini processuali possono decorrere dalla comunicazione effettuata mediante deposito in cancelleria; pertanto, non è prudente attendere una nuova comunicazione o invocare la mancata ricezione materiale dell'atto.
- La mancata esecuzione, entro il termine perentorio, di un ordine di integrazione del contraddittorio può comportare l'inammissibilità del ricorso, anche se la questione sostanziale originaria non viene esaminata.
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