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Sentenza

Sentenza n. 26/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 2467/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 3586/2024), pubblicata in data 03.10.2024, notificata il 09.10.2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero alla corresponsione in favore di parte ricorrente del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro dell'importo di euro 5.885,55.

Giustizia amministrativa202502676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, di una sentenza civile passata in giudicato che aveva liquidato un risarcimento per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la corresponsione del risarcimento di euro 5.885,55 e degli interessi legali. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La sentenza civile era stata notificata al Ministero e, secondo quanto rilevato dal TAR, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni. Nel corso del giudizio il Ministero ha eseguito il pagamento. La ricorrente ha quindi insistito soltanto per la condanna dell'Amministrazione alle spese, invocando la soccombenza virtuale. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale e non ha contestato né l'originaria inerzia né il fatto che il pagamento fosse intervenuto solo dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nel corso del giudizio, il Ministero ha integralmente adempiuto al giudicato civile azionato. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale. Il Collegio ha ritenuto non contestati, ai sensi dell'art. 115, primo comma, c.p.c., richiamato dall'art. 39 c.p.a., sia l'inadempimento originario sia il nesso temporale tra pagamento e proposizione del ricorso. In assenza del pagamento sopravvenuto, sarebbero sussistiti i presupposti per l'accoglimento dell'ottemperanza: giudicato, notificazione della sentenza e decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Le spese sono state liquidate in euro 500, oltre accessori, rimborso del contributo unificato ove versato e distrazione in favore dei difensori antistatari, con riduzione dei parametri per la semplicità e serialità dell'attività difensiva e per l'esito del giudizio. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte, rilevando il carattere seriale delle inerzie ministeriali relative a condanne per abusiva reiterazione di contratti a termine e i possibili oneri erariali derivanti da interessi, penalità di mora e spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    Il principio di non contestazione è stato applicato al processo amministrativo per ritenere non contestati l'inadempimento originario e il pagamento intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.

  • art. 39 c.p.a.

    Prevede il rinvio esterno alle norme del codice di procedura civile, in forza del quale il TAR ha applicato l'art. 115 c.p.c.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni è stato ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • D.M. 55/2014

    Utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese di lite, ridotte in ragione della semplicità, serialità ed esito della controversia.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, la domanda principale diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere, ma il giudice può regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale.
  • Nel giudizio di ottemperanza, se l'amministrazione non contesta l'originaria inerzia e il pagamento intervenuto solo dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso, tali circostanze possono essere considerate provate in applicazione del principio di non contestazione, richiamato dall'art. 115, comma 1, c.p.c. tramite l'art. 39 c.p.a.
  • Ai fini dell'ottemperanza di una sentenza civile nei confronti di una pubblica amministrazione, rilevano il passaggio in giudicato della decisione, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • L'adempimento dell'amministrazione durante il giudizio non esclude la condanna alle spese quando la proposizione del ricorso si è resa necessaria per ottenere il pagamento e l'esecuzione è intervenuta soltanto successivamente.
  • In presenza di inerzie seriali nell'esecuzione di giudicati da parte di un'amministrazione, con conseguente maturazione di interessi, penalità di mora e spese processuali, il giudice amministrativo può trasmettere la pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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