Sentenza del 26/01/2015 n. 1292 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sostenendo che i diritti d'imbarco passeggeri addebitati ai clienti dalle compagnie aeree costituiscono componenti del corrispettivo del servizio di trasporto e devono quindi essere inclusi nella base imponibile IVA. Secondo l'Amministrazione, l'obbligo del vettore di riscuotere il diritto e rivalersene sul passeggero non esclude l'imponibilità, anche se il rapporto tra vettore e gestore aeroportuale può essere soggetto a un diverso regime fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della società contribuente. Ha affermato che i diritti d'imbarco, quando vengono addebitati al passeggero dalla compagnia aerea, integrano il prezzo del biglietto e devono essere inclusi nella base imponibile IVA relativa al servizio di trasporto aereo. Le spese processuali di tutti i gradi sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
Legge n. 324 del 1976, articoli 1 e 5
Il diritto è dovuto direttamente dal vettore che se ne rivale nei confronti del passeggero
La disposizione è stata interpretata nel senso che il vettore è obbligato a sostenere e riscuotere il diritto d'imbarco, rivalendosi poi sul passeggero; tale meccanismo non impedisce che la somma addebitata concorra alla formazione del corrispettivo imponibile IVA.
Decreto-legge n. 159 del 2007, articolo 39-bis, convertito dalla Legge n. 222 del 2007
La Corte richiama la norma, precisando che il principio dell'inclusione dei diritti d'imbarco nella base imponibile IVA vale indipendentemente dalla questione della sua eventuale efficacia retroattiva.
D.P.R. n. 633 del 1972, articoli 13 e 11
Le somme addebitate al passeggero come diritti d'imbarco costituiscono parte del corrispettivo del servizio di trasporto e devono pertanto essere comprese nella base imponibile IVA.
Direttiva 77/388/CEE, articolo 11, paragrafo 2
La disciplina europea della base imponibile IVA è richiamata a sostegno del principio secondo cui nella base imponibile rientrano gli elementi che concorrono al corrispettivo complessivamente pagato dal cliente.
Direttiva 2006/112/CE
È richiamata quale disciplina europea armonizzata dell'IVA, coerente con l'inclusione nel corrispettivo imponibile degli oneri addebitati al cliente in relazione alla prestazione principale.
Massime di principio
- Quando un prestatore sostiene un costo necessario per eseguire il servizio e lo riaddebita al cliente, la somma tende a costituire parte del corrispettivo imponibile IVA, anche se viene indicata separatamente in fattura o descritta come rivalsa.
- La qualificazione pubblicistica o tributaria di un onere nel rapporto tra gestore e prestatore non determina automaticamente l'esclusione dall'IVA nel successivo rapporto tra prestatore e cliente.
- Per stabilire l'imponibilità occorre distinguere i diversi rapporti giuridici: il trattamento IVA applicabile al servizio reso dal gestore al vettore può essere diverso da quello applicabile al servizio reso dal vettore al passeggero.
- Un importo è normalmente incluso nella base imponibile quando integra economicamente il prezzo della prestazione principale ed è necessariamente sostenuto dal prestatore per fornire tale prestazione.
- La mera qualificazione di una somma come diritto, tassa, rimborso o rivalsa non è decisiva: rilevano la funzione economica dell'importo e il modo in cui viene addebitato al cliente.
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