Cassazione Civile, Ordinanza n. 02207/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva impugnato dinanzi al giudice di merito gli estratti di ruolo relativi a undici avvisi di addebito emessi dall'INPS, deducendo di non aver mai ricevuto la notificazione degli atti e chiedendo l'accertamento negativo del credito. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo da un lato che non fossero stati dedotti vizi specifici degli atti e, dall'altro, che la documentazione dell'INPS dimostrasse la notifica via PEC agli indirizzi della società. La corte d'appello aveva confermato l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo, osservando che l'estratto non è atto idoneo a ledere di per sé il patrimonio del contribuente e che, in ogni caso, gli avvisi risultavano notificati a mezzo PEC; aveva inoltre ritenuto generico il disconoscimento della conformità delle copie prodotte rispetto agli originali. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: nullità della sentenza per omessa censura del rigetto del disconoscimento ex artt. 214, 215, 216 c.p.c. e 2719 c.c.; violazione delle norme sulla notificazione via PEC e dell'art. 2697 c.c. per inesistenza delle notifiche effettuate da indirizzi PEC non inseriti nei pubblici registri IPA; ulteriore nullità per inesistenza delle notifiche da indirizzo non pubblico; infine nullità per avere ritenuto notificato uno specifico avviso senza prova della notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che la questione centrale era la possibilità di impugnare immediatamente l'estratto di ruolo o il ruolo/cartella asseritamente non notificati. Ha applicato la disciplina sopravvenuta introdotta dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, conv. in L. n. 215/2021, che ha aggiunto all'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis: l'estratto di ruolo non è impugnabile e il ruolo o la cartella asseritamente invalidamente notificata sono impugnabili solo in casi tipizzati, non ricorrenti nella specie. La Corte ha richiamato la giurisprudenza recente e le Sezioni Unite sulla natura dell'estratto di ruolo e sulla sopravvenienza normativa applicabile ai giudizi pendenti perché incide sulla decisione ancora da adottare. Di conseguenza ha dichiarato inammissibile il ricorso, compensando le spese per la sopravvenienza normativa, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3-bis d.l. n. 146/2021
ha introdotto, in sede di conversione, la novella che rende non impugnabile l'estratto di ruolo e limita l'impugnazione diretta del ruolo/cartella ai soli casi tipizzati.
L. n. 215/2021
legge di conversione del d.l. n. 146/2021 che ha inserito la modifica normativa rilevante.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"
la disposizione è stata ritenuta ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo come mero elaborato informatico privo di pretesa impositiva; l'impugnazione diretta è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla seconda parte del comma.
art. 24 d.lgs. n. 46/1999
richiamato come termine di 40 giorni dalla notifica della cartella che può non decorrere solo se la notifica sia mancata o inidonea.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per la tutela differita in caso di mancata notifica dell'atto presupposto.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
uno dei soli casi in cui la diretta impugnazione del ruolo/cartella invalidamente notificata è ammessa per il pregiudizio alla partecipazione a procedure di appalto.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
richiamato come ulteriore ipotesi tipizzata di tutela immediata per la riscossione di somme dovute da pubbliche amministrazioni.
art. 3-bis della legge n. 53/1994
dedotto nel ricorso come norma sulla notificazione via PEC.
art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
dedotto nel ricorso come norma sulla notificazione della cartella/avviso di addebito.
art. 57-bis d.lgs. n. 82/2005
dedotto nel ricorso in relazione alla notificazione via PEC e ai pubblici elenchi.
art. 2697 c.c.
invocato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova della notificazione.
artt. 214, 215 e 216 c.p.c.
invocati sul disconoscimento della conformità delle copie prodotte agli originali.
art. 2719 c.c.
invocato per il disconoscimento di copie di documenti e relativi effetti probatori.
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente in connessione alle garanzie del giusto processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo, in quanto mero elaborato informatico che riporta i dati della pretesa iscritta a ruolo, non è autonomamente impugnabile se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
- La disciplina sopravvenuta che incide sulla configurazione dell'interesse ad agire e sulla decisione ancora da assumere si applica ai giudizi pendenti.
- La diretta impugnazione del ruolo o della cartella asseritamente non validamente notificata è ammessa solo quando il debitore dimostri un concreto pregiudizio rientrante nelle ipotesi tipizzate dal legislatore.
- In mancanza di ricorrenza delle ipotesi tipizzate, l'impugnazione dell'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse ad agire.
- Il disconoscimento della conformità delle copie agli originali, per avere efficacia, deve essere specifico e sorretto da elementi idonei a contestare la corrispondenza tra documento prodotto e realtà fattuale rappresentata.
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