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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30143/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento per imposte dirette, IRAP, IVA e addizionali relative all'anno d'imposta 2007, oltre sanzioni, ricostruendo induttivamente maggiori ricavi sulla base di movimentazioni bancarie risultanti dai conti correnti del contribuente e di alcuni familiari (moglie e genitori), nonché di altri elementi indiziari. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, in cassazione, tre profili: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o insufficiente, perché la CTR si sarebbe limitata a un rinvio generico alla decisione di primo grado senza confrontarsi con le allegazioni difensive; 2) violazione delle norme sull'accertamento bancario, sostenendo che le movimentazioni sui conti di terzi non potessero essere automaticamente riferite alla sua attività e che, comunque, per l'IVA sarebbe spettato all'Ufficio dimostrare la fittizietà dell'intestazione a terzi, mentre il contribuente avrebbe offerto elementi presuntivi contrari; 3) violazione delle norme che disciplinano l'utilizzo dei movimenti bancari, contestando che l'Ufficio avesse computato tra i ricavi anche i prelevamenti annotati sui conti, che avrebbero dovuto semmai essere considerati costi. Il ricorrente aveva inoltre depositato una sentenza penale di assoluzione per reato tributario, invocandone il rilievo nel giudizio fiscale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha escluso che la motivazione della sentenza d'appello fosse meramente apparente, osservando che, pur sintetica, essa consentiva di comprendere il percorso decisionale ed era fondata su elementi fattuali, tra cui operazioni bancarie riferibili al contribuente. Quanto al merito dell'accertamento bancario, ha ribadito che i movimenti sui conti di soggetti legati al contribuente da stretti rapporti familiari possono essere riferiti al contribuente stesso, salvo prova contraria specifica e analitica a suo carico; nella specie, il contribuente non aveva fornito giustificazioni puntuali e idonee per ogni singola operazione, limitandosi ad allegazioni generiche. La sentenza penale di assoluzione è stata ritenuta non निर्णisiva, perché il giudizio tributario resta autonomo e la pronuncia penale non conteneva elementi specifici sulle singole movimentazioni bancarie. Infine, la Corte ha confermato che i dati bancari possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione del reddito imponibile e che il rilievo dei prelevamenti incontra i limiti ricavabili dalla disciplina e dalla giurisprudenza costituzionale. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del contribuente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, num. 4 e num. 3

    invocato come parametro dei motivi di ricorso per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha escluso la sussistenza dei vizi denunciati.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione della sentenza è nulla solo se meramente apparente; nel caso concreto la motivazione, pur sintetica, è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per sostenere l'insufficienza della motivazione; la censura è stata respinta.

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    primo comma, num. 7; comma secondo

    le risultanze dei conti correnti bancari consentono l'accertamento e determinano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve fornire giustificazione analitica delle singole movimentazioni.

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come base dell'accertamento induttivo dei ricavi non dichiarati.

  • art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato unitamente alle norme sull'accertamento tributario.

  • art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    in tema di IVA, i dati bancari possono fondare la pretesa fiscale; il contribuente resta onerato della prova contraria specifica.

  • art. 372 c.p.c.

    consente il deposito in cassazione di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso o alla nullità della sentenza; il contribuente vi ha depositato la sentenza penale di assoluzione.

  • art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    norma penale tributaria per il cui reato il contribuente era stato assolto in sede penale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato per affermare la portata generale della rettifica delle dichiarazioni dei redditi tramite dati bancari.

  • Corte cost. n. 228/2014

    richiamata per precisare che il limite testuale relativo ai prelevamenti riguarda l'attività di lavoro autonomo.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo apparente quando, pur esistente sul piano grafico, non consente di percepire il fondamento della decisione; una motivazione sintetica ma intellegibile non integra nullità.
  • In tema di accertamento bancario, i movimenti sui conti di soggetti legati al contribuente da stretti rapporti familiari o da particolari rapporti con l'attività economica possono essere imputati al contribuente, salvo prova contraria specifica da parte di quest'ultimo.
  • L'onere probatorio del contribuente in materia di movimentazioni bancarie è assolto solo mediante giustificazioni analitiche e puntuali delle singole operazioni, non essendo sufficienti allegazioni generiche o meri rilievi sulla sproporzione complessiva dei movimenti.
  • Le presunzioni semplici possono essere utilizzate dal contribuente per vincere la presunzione fiscale, ma devono essere connotate da gravità, precisione e concordanza e riferirsi in modo concreto alle singole movimentazioni contestate.
  • Il giudice tributario deve procedere a un'autonoma valutazione anche in presenza di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, per la diversità di oggetto, prove e criteri di giudizio tra processo penale e processo tributario.
  • I dati risultanti dai conti correnti bancari possono essere impiegati per la ricostruzione del reddito imponibile in base alla disciplina degli accertamenti, con portata generale rispetto ai contribuenti, fermo il diverso trattamento dei prelevamenti nei limiti ricavabili dalla normativa e dalla giurisprudenza costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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