Cassazione Penale, Ordinanza n. 38486/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 5 marzo 2025 deducendo due censure: con il primo motivo ha contestato la sussistenza della recidiva, sostenendo che la relativa valutazione non fosse corretta; con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ritenendo che dovesse trovare applicazione in relazione alla condotta contestata. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la Corte di merito aveva valorizzato plurimi precedenti penali, anche specifici, il tempo di commissione dei fatti e il fatto che il reato fosse stato commesso mentre era applicata all'imputato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altro reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il giudice di merito aveva correttamente applicato i criteri di valutazione della recidiva ex art. 133 c.p., esaminando concretamente il rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali e desumendo da tali elementi una perdurante inclinazione al delitto e un'attuale pericolosità sociale. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, rilevando che il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. attiene al trattamento sanzionatorio, è sorretto da motivazione non illogica e si fonda su elementi concreti che escludono la particolare lievità del fatto. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
Il giudice deve valutare in concreto il rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti condanne, senza fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti o sull'arco temporale in cui sono stati commessi, per verificare se la pregressa condotta sia indice di perdurante inclinazione al delitto e di attuale pericolosità sociale.
art. 62 n. 4 c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, e più in generale della lieve offensività della condotta nei reati plurioffensivi, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e non illogica, basata su elementi concreti che escludono la particolare lievità del fatto.
Massime di principio
- La recidiva non può essere affermata in modo automatico sulla sola base dei precedenti penali o della distanza temporale tra i fatti: occorre una valutazione concreta, ex art. 133 c.p., della relazione tra il reato oggetto del processo e i precedenti dell'imputato, per accertare se questi manifestino una perdurante inclinazione a delinquere.
- Ai fini del giudizio sulla recidiva, assumono rilievo elementi ulteriori rispetto ai precedenti in sé, come la specificità delle condanne pregresse e la commissione del nuovo fatto mentre l'imputato era sottoposto a una misura cautelare o di controllo, perché tali dati possono evidenziare una persistente pericolosità sociale.
- La circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. può operare anche nei reati plurioffensivi, ma il suo riconoscimento dipende da una valutazione discrezionale del giudice di merito sulla effettiva tenuità del danno o della condotta; in cassazione il diniego è censurabile solo se la motivazione è mancante, illogica o apodittica.
- Quando il giudice di merito esclude la particolare lievità del fatto sulla base di elementi concreti riferiti alle modalità della condotta, il controllo di legittimità non può sostituirsi alla valutazione discrezionale compiuta in sentenza.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del merito a fronte di una motivazione congrua e non manifestamente illogica del giudice territoriale.
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