Sentenza n. 223/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e successivo provvedimento di conferma del diniego
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari, aveva chiesto il rinnovo per motivi di lavoro subordinato mentre era detenuto in espiazione di una pena di due anni e dieci mesi per maltrattamenti in famiglia. La Questura aveva negato il rinnovo rilevando il carattere ostativo del reato, la separazione legale dalla moglie, la cessazione del rapporto di lavoro, la percezione di redditi molto bassi e l'impossibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione, essendo già trascorso un periodo di disoccupazione superiore al limite ritenuto ammissibile. Con il ricorso introduttivo sono stati contestati il diniego e gli atti connessi. Dopo un'ordinanza cautelare di remand, con la quale il TAR aveva rilevato l'omessa valutazione del legame familiare con la figlia minorenne, la Questura ha adottato un nuovo provvedimento di conferma. Il ricorrente lo ha impugnato con motivi aggiunti. Nel nuovo provvedimento l'amministrazione ha valutato la pericolosità sociale derivante dai maltrattamenti e dalle lesioni commessi in ambito familiare, nonché il rapporto con la figlia, rilevando che gli incontri protetti non erano stati avviati e che il percorso di riavvicinamento era ancora in fase iniziale. Ha inoltre considerato l'assenza di un effettivo inserimento lavorativo e l'insufficienza dei redditi percepiti. Il testo non riporta in dettaglio i singoli motivi di censura formulati nel ricorso e nei motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorrente ha ottenuto il riconoscimento della protezione speciale ed era in attesa del rilascio del relativo permesso. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha svolto una valutazione virtuale dell'esito. Ha ritenuto che il ricorrente sarebbe stato virtualmente vittorioso rispetto al diniego originario, perché la Questura aveva omesso di valutare il legame con la figlia minorenne; tale omissione aveva determinato il remand. Ha invece ritenuto virtualmente infondati i motivi aggiunti, poiché il nuovo provvedimento aveva effettuato il necessario bilanciamento tra la pericolosità sociale e il legame familiare, fondandosi sulla situazione esistente al momento della decisione: dopo la scarcerazione non vi erano stati incontri con la figlia e il percorso di riavvicinamento era soltanto iniziale, senza possibilità di prognosticarne l'esito. Anche la valutazione negativa della posizione lavorativa è stata ritenuta adeguata, considerati i redditi molto bassi percepiti negli anni precedenti e l'assenza di un effettivo inserimento lavorativo. La generica dichiarazione di disponibilità all'assunzione, priva di data e di indicazioni sul rapporto, sulla durata, sulla qualifica e sulle mansioni, non è stata ritenuta sufficiente. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Fondamento della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale ulteriore fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità.
art. 380 c.p.p.
Richiamato dalla Questura per qualificare il reato di maltrattamenti in famiglia come ostativo al rilascio del permesso di soggiorno; la sentenza non decide direttamente tale questione, stante l'improcedibilità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La sopravvenuta acquisizione, da parte del cittadino straniero, di un diverso titolo di soggiorno idoneo a soddisfare la sua posizione giuridica determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso contro il precedente diniego, con conseguente improcedibilità della domanda di annullamento.
- Ai fini della regolazione delle spese, il giudice può valutare virtualmente l'esito del giudizio divenuto improcedibile, considerando la fondatezza originaria delle censure e l'eventuale riedizione del potere amministrativo successiva alla proposizione del ricorso.
- Nel rinnovare un diniego di permesso di soggiorno, l'amministrazione deve valutare specificamente il legame familiare con un figlio minorenne e bilanciarlo con le ragioni di ordine e sicurezza pubblica; il bilanciamento è valutato in rapporto alla situazione concreta esistente al momento dell'adozione del provvedimento.
- La mera manifestazione del desiderio del genitore di incontrare il figlio minorenne non è sufficiente, da sola, a superare una valutazione negativa di pericolosità sociale quando il percorso di riavvicinamento non sia stato concretamente avviato o si trovi in una fase iniziale e non siano ancora verificabili esiti favorevoli.
- La valutazione dell'inserimento lavorativo dello straniero può fondarsi sulla storia reddituale complessiva; una dichiarazione generica e non datata di disponibilità all'assunzione, priva di elementi essenziali del rapporto di lavoro, non dimostra di per sé l'effettiva disponibilità di risorse adeguate o un concreto inserimento lavorativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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