Cassazione Civile, Ordinanza n. 04145/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
Una società appaltatrice era stata convenuta in giudizio da una società di telecomunicazioni per il risarcimento del danno a un cavo sotterraneo, asseritamente cagionato durante lavori stradali eseguiti da dipendenti dell'appaltatrice. La convenuta aveva chiamato in causa la propria compagnia assicurativa, sostenendo che la polizza coprisse il rischio e chiedendo in subordine manleva. In primo grado era stata accolta la domanda risarcitoria verso l'assicuratrice; in appello la decisione era stata riformata, con esclusione dell'operatività della garanzia per effetto della clausola che escludeva i danni a condutture e impianti sotterranei. La società appaltatrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto, sostenendo che la clausola di esclusione non fosse applicabile al sinistro; (2) violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., o omesso esame, per mancato rilievo della vessatorietà della clausola di esclusione; (3) nullità della sentenza per omessa pronuncia o omesso esame sulla pretesa corresponsabilità della società di telecomunicazioni nella causazione del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la censura si risolveva in una mera contrapposizione della propria interpretazione del contratto a quella del giudice di merito, senza un corretto confronto con i canoni legali di ermeneutica e con la sentenza impugnata, ed era inoltre carente sotto il profilo di specificità. Ha rigettato il secondo motivo ritenendo che la clausola contestata delimitasse l'oggetto del contratto e il rischio assicurato, e dunque non potesse qualificarsi come clausola limitativa della responsabilità né come clausola vessatoria. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché il ricorso non descriveva adeguatamente il fatto processuale e, comunque, la doglianza era incompatibile con la qualificazione della domanda svolta in appello come inammissibile appello incidentale condizionato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1366 c.c.
invocato dalla ricorrente tra le norme sull'interpretazione contrattuale; la Corte ribadisce che la censura non può ridursi alla mera contrapposizione di una diversa lettura del contratto rispetto a quella del giudice di merito
art. 1367 c.c.
invocato dalla ricorrente tra i canoni ermeneutici; non ritenuto violato perché il ricorso non si confrontava correttamente con l'interpretazione data in sentenza
art. 1369 c.c.
invocato dalla ricorrente tra i canoni ermeneutici; la Corte richiama l'onere di specificare in che modo il giudice si sia discostato dalle regole interpretative
art. 1370 c.c.
invocato dalla ricorrente tra i canoni ermeneutici; la Corte respinge la censura per difetto di specificità e per mera contrapposizione interpretativa
art. 1341 c.c.
richiamato per la doglianza sulla vessatorietà; la Corte afferma che una clausola che delimita l'oggetto del contratto e il rischio assicurato non è vessatoria
art. 1342 c.c.
richiamato in relazione alle condizioni generali di contratto; la Corte esclude la vessatorietà della clausola di esclusione in quanto attinente all'oggetto del contratto
art. 1363 c.c.
richiamato come canone di interpretazione sistematica; la Corte non ravvisa violazione dei criteri ermeneutici
art. 1364 c.c.
richiamato come canone interpretativo; il motivo è dichiarato inammissibile per mancato rispetto dell'onere di specificità
art. 106 c.p.c.
richiamato nel primo motivo, ma non affrontato autonomamente per l'inammissibilità della censura
art. 1229 c.c.
richiamato dalla Corte per escludere che la clausola in esame fosse una limitazione di responsabilità; la clausola era invece una delimitazione del rischio garantito
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
la Corte lo applica per dichiarare inammissibile il primo e il terzo motivo per insufficiente esposizione dei fatti e del contenuto rilevante del rapporto/processo
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato dalle Sezioni Unite per ribadire l'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione di legge deve essere dedotto indicando la norma, il suo contenuto precettivo e il punto della sentenza in contrasto con essa
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per la censura di nullità della sentenza per omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per la dedotta omessa pronuncia/omesso esame di fatto decisivo, ma la censura è ritenuta inammissibile
art. 112 c.p.c.
invocato per denunciare omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché il giudice non deve esaminare il merito di una domanda ritenuta inammissibile in rito
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il rito camerale e il deposito dell'ordinanza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci violazione dei canoni ermeneutici del contratto non basta contrapporre una lettura alternativa a quella del giudice di merito: occorre indicare specificamente quali regole interpretative siano state violate e come la sentenza se ne sia discostata.
- Una clausola assicurativa che delimita il rischio coperto o individua categorie di beni/ eventi esclusi dall'assicurazione attiene all'oggetto del contratto e non costituisce, per ciò solo, clausola limitativa della responsabilità o clausola vessatoria.
- La clausola che definisce l'ambito del rischio assicurato non può essere trattata come pattuizione ex art. 1229 c.c., poiché non esonera da responsabilità per un'obbligazione già assunta ma individua il perimetro della garanzia prestata.
- La denuncia di omessa pronuncia presuppone che la domanda o eccezione fosse ritualmente proposta e ammissibile; se il giudice d'appello l'ha dichiarata inammissibile in rito, non può configurarsi omessa pronuncia sul merito.
- Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione dei fatti processuali sufficientemente specifica e completa; la sua carenza può determinare l'inammissibilità del motivo.
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