Cassazione Penale, Sentenza n. 15770/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per furto aggravato (art. 624-bis e art. 625, n.2 c.p., con riferimento all'aggravante notturna e all'effrazione) e per minacce (art. 612, comma 2 c.p.). Il ricorrente deduce: a) vizi di motivazione e violazione di legge per l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (De Maio) e di un testimone, sostenendo che potessero derivare da contrasti nella gestione della conceria; sostiene inoltre che la sua versione (di aver trovato la refurtiva e di averla consegnata) era corroborata dal fatto che disponeva delle chiavi e aveva avvisato il De Maio; e che mancava la sorpresa in flagranza; b) che la condotta contestata come minacciosa non avrebbe natura intimidatoria e mancasse la gravità della minaccia; c) che l'ufficio della persona offesa non rientrerebbe nella nozione di "privata dimora" ai sensi dell'art. 624-bis; d) che non sussistono le aggravanti contestate (effrazione e circostanza notturna/possibilità di sfruttare l'allarme).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il primo motivo è generico e manifestamente infondato; le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate, costituire prova esclusiva e i giudici di merito hanno valutato la credibilità del De Maio, confermata anche da un altro teste; la mancata sorpresa in flagranza non invalida la valutazione probatoria. Il secondo motivo è inammissibile per mancanza di specificità rispetto al contenuto delle minacce, che in fatto risultano minacce gravi ("vi appiccio tutto, vi incendio la conceria, vi uccido a tutti e due"). Il terzo motivo è manifestamente infondato: la Corte conferma che l'ufficio privato rientra nella nozione di "privata dimora" quando svolge funzioni private e non è accessibile senza consenso. Il quarto motivo è generico e infondato: l'aggravante di cui all'art. 625 n.2 è stata ritenuta sussistente per l'effrazione della porta dell'ufficio privato, non per ingresso nei locali produttivi, e la circostanza notturna è stata valorizzata insieme alla disponibilità della chiave e alla conoscenza dei luoghi. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese in favore della parte civile.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
La nozione di "privata dimora" può comprendere anche locali destinati ad attività lavorativa o professionale (ufficio privato) se vi si svolgono elementi della vita privata in modo riservato, con rapporto stabile e non accessibilità ai terzi senza consenso; pertanto il furto in tale ufficio rientra nella tutela dell'art. 624-bis
art. 625 primo comma n. 2 cod. pen.
L'aggravante è stata ritenuta sussistente per l'effrazione della porta dell'ufficio privato, anche se non vi era effrazione delle porte esterne della conceria; la qualificazione dipende dal luogo specifico oggetto dell'effrazione
art. 61 n. 5 cod. pen.
La circostanza relativo al tempo (notte) è stata valorizzata unitamente alla disponibilità di mezzi che hanno agevolato il reato (chiave e conoscenza dei luoghi) per ritenere integrata l'aggravante
art. 612 secondo comma cod. pen.
Per la configurabilità del reato di minaccia aggravata conta il contenuto concreto delle espressioni e la loro capacità intimidatoria; frasi esplicitamente minacciose e riferite a mali gravi possono integrare il reato
art. 192 comma 3 cod. proc. pen.
La regola sulle dichiarazioni rese dal coniuge e dal convivente non si applica alle dichiarazioni della persona offesa; le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna se adeguatamente motivate e valutate nella credibilità soggettiva e nell'attendibilità intrinseca
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso è stato formalmente limitato nei termini richiesti da questa disposizione e la Corte ha valutato l'ammissibilità e la specificità dei motivi
art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137 conv. con L. 18/12/2020 n.176
Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero in sede di legittimità
art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi di questa norma la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e può prevedere il versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 (giurisprudenza citata)
Principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono fondare la responsabilità penale se la loro credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca sono verificate e adeguatamente motivate; richiede valutazione più rigorosa rispetto ad altri testimoni
Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017 (giurisprudenza citata)
Chiarisce gli elementi costitutivi della nozione di privata dimora (utilizzazione per atti della vita privata, durata apprezzabile del rapporto, non accessibilità senza consenso) e l'inclusione di locali destinati ad attività lavorativa ove ricorrano tali elementi
Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006 (giurisprudenza citata)
Sottolinea che il rapporto tra la persona e il luogo può giustificare la tutela anche quando la persona è assente, qualora il luogo svolga funzioni di vita privata tali da escludere intrusioni
Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020 (giurisprudenza citata)
Principio sulla limitata sindacabilità in Cassazione della valutazione della prova testimoniale: censurabile solo per manifeste contraddizioni, mere congetture o regole generali prive di plausibilità
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna se la loro credibilità e attendibilità intrinseca sono adeguatamente motivate dai giudici: per contestarle in Cassazione occorre puntare su specifiche e concrete anomalie della valutazione probatoria, non su mere asserzioni generiche
- La mancanza di sorpresa in flagranza non incide di per sé sulla valutazione complessiva della prova e non annulla la portata probatoria delle dichiarazioni coerenti e corroborate
- Un locale adibito a ufficio privato può rientrare nella nozione di "privata dimora" ai fini dell'art. 624-bis quando vi si svolgono atti della vita privata in modo riservato, con rapporto stabile e non accessibilità ai terzi senza consenso
- Per la qualificazione delle aggravanti (effrazione, notturnità) conta la specificità del luogo e delle modalità dell'ingresso: l'effrazione della porta di un ufficio privato può integrare l'aggravante anche se i locali produttivi generali non appaiono sfondati
- Le frasi utilizzate dall'imputato vanno valutate nel loro contenuto concreto per accertare la capacità intimidatoria; in cassazione i motivi che non specificano il contenuto delle espressioni sono inammissibili
- In sede di legittimità i motivi di ricorso devono essere specifici e collegati a risultanze processuali: censure generiche o assertive sono dichiarate inammissibili
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