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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15770/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per furto aggravato (art. 624-bis e art. 625, n.2 c.p., con riferimento all'aggravante notturna e all'effrazione) e per minacce (art. 612, comma 2 c.p.). Il ricorrente deduce: a) vizi di motivazione e violazione di legge per l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (De Maio) e di un testimone, sostenendo che potessero derivare da contrasti nella gestione della conceria; sostiene inoltre che la sua versione (di aver trovato la refurtiva e di averla consegnata) era corroborata dal fatto che disponeva delle chiavi e aveva avvisato il De Maio; e che mancava la sorpresa in flagranza; b) che la condotta contestata come minacciosa non avrebbe natura intimidatoria e mancasse la gravità della minaccia; c) che l'ufficio della persona offesa non rientrerebbe nella nozione di "privata dimora" ai sensi dell'art. 624-bis; d) che non sussistono le aggravanti contestate (effrazione e circostanza notturna/possibilità di sfruttare l'allarme).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il primo motivo è generico e manifestamente infondato; le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate, costituire prova esclusiva e i giudici di merito hanno valutato la credibilità del De Maio, confermata anche da un altro teste; la mancata sorpresa in flagranza non invalida la valutazione probatoria. Il secondo motivo è inammissibile per mancanza di specificità rispetto al contenuto delle minacce, che in fatto risultano minacce gravi ("vi appiccio tutto, vi incendio la conceria, vi uccido a tutti e due"). Il terzo motivo è manifestamente infondato: la Corte conferma che l'ufficio privato rientra nella nozione di "privata dimora" quando svolge funzioni private e non è accessibile senza consenso. Il quarto motivo è generico e infondato: l'aggravante di cui all'art. 625 n.2 è stata ritenuta sussistente per l'effrazione della porta dell'ufficio privato, non per ingresso nei locali produttivi, e la circostanza notturna è stata valorizzata insieme alla disponibilità della chiave e alla conoscenza dei luoghi. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese in favore della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    La nozione di "privata dimora" può comprendere anche locali destinati ad attività lavorativa o professionale (ufficio privato) se vi si svolgono elementi della vita privata in modo riservato, con rapporto stabile e non accessibilità ai terzi senza consenso; pertanto il furto in tale ufficio rientra nella tutela dell'art. 624-bis

  • art. 625 primo comma n. 2 cod. pen.

    L'aggravante è stata ritenuta sussistente per l'effrazione della porta dell'ufficio privato, anche se non vi era effrazione delle porte esterne della conceria; la qualificazione dipende dal luogo specifico oggetto dell'effrazione

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    La circostanza relativo al tempo (notte) è stata valorizzata unitamente alla disponibilità di mezzi che hanno agevolato il reato (chiave e conoscenza dei luoghi) per ritenere integrata l'aggravante

  • art. 612 secondo comma cod. pen.

    Per la configurabilità del reato di minaccia aggravata conta il contenuto concreto delle espressioni e la loro capacità intimidatoria; frasi esplicitamente minacciose e riferite a mali gravi possono integrare il reato

  • art. 192 comma 3 cod. proc. pen.

    La regola sulle dichiarazioni rese dal coniuge e dal convivente non si applica alle dichiarazioni della persona offesa; le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna se adeguatamente motivate e valutate nella credibilità soggettiva e nell'attendibilità intrinseca

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Il ricorso è stato formalmente limitato nei termini richiesti da questa disposizione e la Corte ha valutato l'ammissibilità e la specificità dei motivi

  • art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137 conv. con L. 18/12/2020 n.176

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero in sede di legittimità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Ai sensi di questa norma la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e può prevedere il versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 (giurisprudenza citata)

    Principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono fondare la responsabilità penale se la loro credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca sono verificate e adeguatamente motivate; richiede valutazione più rigorosa rispetto ad altri testimoni

  • Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017 (giurisprudenza citata)

    Chiarisce gli elementi costitutivi della nozione di privata dimora (utilizzazione per atti della vita privata, durata apprezzabile del rapporto, non accessibilità senza consenso) e l'inclusione di locali destinati ad attività lavorativa ove ricorrano tali elementi

  • Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006 (giurisprudenza citata)

    Sottolinea che il rapporto tra la persona e il luogo può giustificare la tutela anche quando la persona è assente, qualora il luogo svolga funzioni di vita privata tali da escludere intrusioni

  • Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020 (giurisprudenza citata)

    Principio sulla limitata sindacabilità in Cassazione della valutazione della prova testimoniale: censurabile solo per manifeste contraddizioni, mere congetture o regole generali prive di plausibilità

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna se la loro credibilità e attendibilità intrinseca sono adeguatamente motivate dai giudici: per contestarle in Cassazione occorre puntare su specifiche e concrete anomalie della valutazione probatoria, non su mere asserzioni generiche
  • La mancanza di sorpresa in flagranza non incide di per sé sulla valutazione complessiva della prova e non annulla la portata probatoria delle dichiarazioni coerenti e corroborate
  • Un locale adibito a ufficio privato può rientrare nella nozione di "privata dimora" ai fini dell'art. 624-bis quando vi si svolgono atti della vita privata in modo riservato, con rapporto stabile e non accessibilità ai terzi senza consenso
  • Per la qualificazione delle aggravanti (effrazione, notturnità) conta la specificità del luogo e delle modalità dell'ingresso: l'effrazione della porta di un ufficio privato può integrare l'aggravante anche se i locali produttivi generali non appaiono sfondati
  • Le frasi utilizzate dall'imputato vanno valutate nel loro contenuto concreto per accertare la capacità intimidatoria; in cassazione i motivi che non specificano il contenuto delle espressioni sono inammissibili
  • In sede di legittimità i motivi di ricorso devono essere specifici e collegati a risultanze processuali: censure generiche o assertive sono dichiarate inammissibili

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