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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29475/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2007, emesso a seguito di verifica conclusa con processo verbale di constatazione e fondato sulla contestazione di operazioni inesistenti, ritenute riferibili a società fatturanti qualificate dall’Ufficio come cartiere, prive di dipendenti, struttura operativa e reale sede sociale. La commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente, riconoscendo la decadenza del potere accertativo limitatamente alla ripresa IRAP e confermando il resto; la commissione regionale, invece, aveva accolto l’appello della contribuente nel merito. L’Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 57 d.P.R. n. 633/1972, 43 d.P.R. n. 600/1973 e 1, commi 130-132, L. n. 208/2015, sostenendo che la CTR avrebbe errato sulla decadenza del potere impositivo e sull’applicabilità della disciplina sopravvenuta sul raddoppio dei termini; 2) violazione degli artt. 109 TUIR, 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993, 19, 21 e 54 d.P.R. n. 633/1972, 2697 c.c. e 2 d.lgs. n. 546/1992, per avere il giudice d’appello omesso di verificare la prova dell’effettiva esecuzione delle operazioni fatturate e quindi il diritto alla detrazione IVA e alla deduzione dei costi; 3) omessa pronuncia sulla questione della natura soggettivamente inesistente delle operazioni. La società resiste con controricorso e propone ricorso incidentale sulla decadenza, deducendo la violazione delle norme sui termini di accertamento e la non applicabilità del raddoppio. La Corte affronta prioritariamente il ricorso incidentale e lo rigetta, ritenendo che fino al 2 settembre 2015 il raddoppio dei termini per IVA e imposte dirette operasse in base alla sola astratta sussistenza dei presupposti della denuncia penale, e che la disciplina invocata dalla contribuente non fosse applicabile al caso. Esamina poi il primo motivo del ricorso principale e lo rigetta, affermando che la motivazione della sentenza impugnata non è nulla o meramente apparente ai sensi dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e del principio del "minimo costituzionale" della motivazione. Accoglie invece il secondo motivo dell’Agenzia, rilevando che la CTR non ha chiarito se le operazioni fossero soggettivamente o oggettivamente inesistenti, distinzione decisiva perché incide sul diverso riparto dell’onere della prova; inoltre, non ha dato conto in modo adeguato del compendio probatorio addotto dall’Ufficio circa l’inesistenza delle società fatturanti. Il terzo motivo resta assorbito.

La decisione

Il ricorso incidentale della società è stato rigettato; il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia è stato rigettato; il secondo motivo è stato accolto; il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese. Il giudice di rinvio dovrà prima qualificare le operazioni contestate come soggettivamente o oggettivamente inesistenti e poi applicare il corrispondente regime probatorio, dando conto delle risultanze processuali. La Corte ribadisce inoltre che, per le operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare, anche presuntivamente ma con elementi oggettivi e specifici, la consapevolezza del contribuente circa l’inserimento dell’operazione in una frode; per le operazioni oggettivamente inesistenti, una volta provata l’inesistenza da parte dell’Ufficio, spetta al contribuente dimostrare l’effettività delle operazioni.

Norme richiamate

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato per la disciplina dei termini di accertamento IVA e del loro raddoppio prima della riforma del 2015.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per i termini di accertamento delle imposte dirette e per il relativo raddoppio nella disciplina previgente.

  • art. 1, commi 130-132, L. n. 208/2015

    La Corte esclude la loro applicabilità al caso, perché la notifica dell’avviso è precedente all’entrata in vigore della novella.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come base delle censure per violazione di legge dedotte con ricorso principale e incidentale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per la censura relativa al vizio di motivazione/violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se non scende sotto il minimo costituzionale ed esplicita la ratio decidendi.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato in relazione alla deducibilità dei costi connessi alle operazioni contestate.

  • art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993

    Richiamato in tema di deduzione dei costi relativi a fatti costituenti reato/operazioni inesistenti.

  • artt. 19, 21 e 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamati per il diritto alla detrazione IVA e gli adempimenti/documenti fiscalmente rilevanti.

  • art. 2697 c.c.

    Norma centrale sul riparto dell’onere della prova, differenziato a seconda che l’operazione sia soggettivamente o oggettivamente inesistente.

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel contesto delle censure sul processo tributario.

  • art. 331 c.p.p.

    Evocato per spiegare il presupposto del raddoppio dei termini fondato sull’obbligo di denuncia penale.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato per escludere la denunciata disparità di trattamento derivante dalla disciplina transitoria.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario sulle operazioni inesistenti è decisivo qualificare in modo preciso la contestazione come relativa a operazioni soggettivamente inesistenti oppure oggettivamente inesistenti, perché da tale qualificazione dipende il diverso regime dell’onere probatorio.
  • Se l’Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche, con elementi oggettivi e specifici, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in una frode IVA; solo in tal caso può essere negata la detrazione dell’imposta.
  • Se l’Amministrazione prova l’oggettiva inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente l’onere di dimostrarne l’effettiva esecuzione; la sola regolarità formale delle fatture, della contabilità o dei pagamenti non basta a vincere la contestazione.
  • In sede di legittimità la censura sulla motivazione della sentenza tributaria è ammissibile solo se la motivazione è mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente dedurre un semplice difetto di completezza o sufficienza argomentativa.
  • In materia di raddoppio dei termini di accertamento, per gli atti notificati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015 opera la disciplina previgente, fondata sulla astratta sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia penale, senza applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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