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Legge

L.R. Piemonte 5/2014

"Interventi urgenti di adeguamento normativo. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte I.R.E.S.. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12 ) ed alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario). "

Normativa regionaleL.R. Piemonte 5/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna in Piemonte la disciplina dell’I.R.E.S. e del diritto allo studio universitario, ridefinendo composizione, durata e funzionamento degli organi, nonché il regime dei compensi, e abrogando alcune disposizioni ormai superate. È entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale.

Modifiche urgenti alla disciplina dell’I.R.E.S. Piemonte e del diritto allo studio universitario

Modifiche urgenti alla disciplina dell’I.R.E.S. e del diritto allo studio universitario

La legge regionale interviene con modifiche puntuali alla normativa piemontese sull’I.R.E.S. e sul diritto allo studio universitario, aggiornando assetto degli organi, funzionamento interno e criteri di determinazione dei compensi. Le disposizioni hanno efficacia nel territorio della Regione Piemonte ed entrano in vigore dal giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale.

Interventi sulla disciplina dell’I.R.E.S.

Per l’Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte vengono ridefiniti alcuni profili organizzativi del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri eletti dal Consiglio regionale a scrutinio segreto, con voto limitato a tre.

La convocazione ordinaria deve avvenire almeno una volta ogni due mesi; la convocazione straordinaria può essere disposta dal Presidente quando lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata, scritta, di due componenti.

I compensi degli organi dell’I.R.E.S. sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa nazionale vigente.

Interventi sulla disciplina del diritto allo studio universitario

Per l’ente regionale competente in materia di diritto allo studio universitario viene riformulata la disciplina del Consiglio di amministrazione e di alcuni profili di funzionamento.

Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio regionale e scelti tra persone con comprovata esperienza tecnico-amministrativa maturata presso enti pubblici o strutture private.

Partecipa alle riunioni, con voto consultivo obbligatorio sulla legittimità degli atti, il Direttore dell’ente, che svolge anche le funzioni di segretario del Consiglio.

La durata dell’organo è fissata in cinque anni, ma in ogni caso la scadenza coincide con il termine del mandato del Consiglio regionale. I componenti possono essere nominati per due mandati.

Alla scadenza, i membri restano in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio, limitatamente all’ordinaria amministrazione. In caso di dimissioni o decadenza, i singoli componenti sono sostituiti con le stesse modalità previste per la nomina iniziale; la durata del sostituto non può comunque superare quella del Consiglio di amministrazione.

Tra le competenze interne del Consiglio è prevista l’elezione, tra i propri componenti, del Vice Presidente.

Per la convocazione del Consiglio, la richiesta non deve provenire più da almeno un quarto dei consiglieri, ma da almeno due consiglieri.

I compensi dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, sempre nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla normativa nazionale vigente.

Abrogazioni

Sono abrogate alcune disposizioni divenute superflue o non più coerenti con il nuovo assetto normativo, tra cui l’articolo 29 della legge regionale 43/1991, la legge regionale 26/1992 di rettifica materiale, l’articolo 1 della legge regionale 58/2000 e il comma 2 dell’articolo 58 della legge regionale 22/2009.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

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