L.R. Piemonte 20/2013
"Ulteriori modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) e disposizioni in materia di trasparenza degli atti delle aziende sanitarie regionali".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte n. 20/2013 riorganizza il coordinamento delle aziende sanitarie, sopprime le Federazioni sovrazonali dal 1° gennaio 2014, disciplina il personale e impone la pubblicazione online degli atti delle aziende sanitarie sul sito regionale. Diverse disposizioni producono effetti dal 1° gennaio 2014; la legge è entrata in vigore il giorno della pubblicazione per dichiarazione d'urgenza.
Modifiche alla programmazione socio-sanitaria regionale e trasparenza degli atti delle aziende sanitarie piemontesi
Modifiche alla programmazione socio-sanitaria e trasparenza degli atti delle aziende sanitarie piemontesi
La legge regionale Piemonte n. 20 del 2013 interviene sull’organizzazione del sistema sanitario regionale, ridefinendo le funzioni di coordinamento tra aziende sanitarie e prevedendo nuove misure di trasparenza per gli atti amministrativi delle aziende sanitarie regionali. La disciplina è applicabile nel territorio della Regione Piemonte.
Coordinamento interaziendale delle aziende sanitarie
La norma sostituisce l’articolo 23 della l.r. 18/2007 e affida alla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, il compito di individuare i servizi amministrativi, tecnici, logistici, informativi, tecnologici e di supporto da esercitare a livello di aree interaziendali di coordinamento. A tali aree afferiscono le aziende sanitarie individuate dalla Giunta.
Resta ferma:
- la funzione di centrale di committenza regionale attribuita a S.C.R. Piemonte S.p.A.;
- la gestione e lo sviluppo coordinato del sistema informativo sanitario regionale e delle tecnologie ICT correlate, affidati all’ente strumentale regionale individuato con deliberazione di Giunta, sentite le commissioni consiliari competenti.
Per attuare il coordinamento, la Giunta:
- consulta i direttori generali interessati;
- sente la commissione consiliare competente;
- individua, all’interno di ciascuna area interaziendale, l’azienda o le aziende sanitarie cui affidare la gestione delle funzioni comuni.
La Giunta individua inoltre le funzioni sanitarie da svolgere a livello di area interaziendale sulla base di analisi epidemiologiche che evidenzino situazioni a forte valenza territoriale. Il livello interaziendale è indicato come dimensione strategica e operativa ottimale per l’attuazione integrata della programmazione socio-sanitaria regionale.
Decorrenza delle nuove regole e individuazione delle aree
La sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 18/2007 acquista efficacia dal 1° gennaio 2014. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve individuare le aree interaziendali di coordinamento.
Scioglimento delle Federazioni sovrazonali
Dal 1° gennaio 2014 è disposto lo scioglimento delle Federazioni sovrazonali istituite dalla l.r. 3/2012, secondo le modalità del libro V, capo VIII, del codice civile. Gli organi sociali devono avviare contestualmente gli adempimenti necessari alla liquidazione delle rispettive società consortili.
Personale e rapporti contrattuali delle Federazioni sovrazonali
Dalla stessa data del 1° gennaio 2014 viene meno l’assegnazione funzionale del personale operante presso le Federazioni sovrazonali, con riassegnazione agli enti di appartenenza. Cessano inoltre di avere effetto, dalla medesima data, i contratti di consulenza, collaborazione e qualsiasi altro rapporto contrattuale attivato dalle Federazioni sovrazonali.
Trasparenza degli atti delle aziende sanitarie regionali
La Regione istituisce, sul proprio sito istituzionale, un elenco online contenente i testi integrali di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi adottati dalle aziende sanitarie regionali già pubblicati legalmente nei rispettivi albi pretori. La misura si aggiunge agli obblighi di pubblicità e trasparenza già previsti dal d.lgs. 33/2013.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve definire, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, le modalità, i tempi di trasmissione e di pubblicazione online degli atti deliberativi delle aziende sanitarie regionali.
Abrogazioni e soppressioni collegate
Dal 1° gennaio 2014 sono abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 2 della l.r. 3/2012 ed è soppresso il punto 2 dell’allegato B alla deliberazione del Consiglio regionale n. 167-14087 del 3 aprile 2012, relativo al Piano socio-sanitario regionale 2012-2015 e all’individuazione delle Federazioni sovrazonali.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
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