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Legge

L.R. Piemonte 20/2013

"Ulteriori modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) e disposizioni in materia di trasparenza degli atti delle aziende sanitarie regionali".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 20/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte n. 20/2013 riorganizza il coordinamento delle aziende sanitarie, sopprime le Federazioni sovrazonali dal 1° gennaio 2014, disciplina il personale e impone la pubblicazione online degli atti delle aziende sanitarie sul sito regionale. Diverse disposizioni producono effetti dal 1° gennaio 2014; la legge è entrata in vigore il giorno della pubblicazione per dichiarazione d'urgenza.

Modifiche alla programmazione socio-sanitaria regionale e trasparenza degli atti delle aziende sanitarie piemontesi

Modifiche alla programmazione socio-sanitaria e trasparenza degli atti delle aziende sanitarie piemontesi

La legge regionale Piemonte n. 20 del 2013 interviene sull’organizzazione del sistema sanitario regionale, ridefinendo le funzioni di coordinamento tra aziende sanitarie e prevedendo nuove misure di trasparenza per gli atti amministrativi delle aziende sanitarie regionali. La disciplina è applicabile nel territorio della Regione Piemonte.

Coordinamento interaziendale delle aziende sanitarie

La norma sostituisce l’articolo 23 della l.r. 18/2007 e affida alla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, il compito di individuare i servizi amministrativi, tecnici, logistici, informativi, tecnologici e di supporto da esercitare a livello di aree interaziendali di coordinamento. A tali aree afferiscono le aziende sanitarie individuate dalla Giunta.

Resta ferma:

  • la funzione di centrale di committenza regionale attribuita a S.C.R. Piemonte S.p.A.;
  • la gestione e lo sviluppo coordinato del sistema informativo sanitario regionale e delle tecnologie ICT correlate, affidati all’ente strumentale regionale individuato con deliberazione di Giunta, sentite le commissioni consiliari competenti.

Per attuare il coordinamento, la Giunta:

  • consulta i direttori generali interessati;
  • sente la commissione consiliare competente;
  • individua, all’interno di ciascuna area interaziendale, l’azienda o le aziende sanitarie cui affidare la gestione delle funzioni comuni.

La Giunta individua inoltre le funzioni sanitarie da svolgere a livello di area interaziendale sulla base di analisi epidemiologiche che evidenzino situazioni a forte valenza territoriale. Il livello interaziendale è indicato come dimensione strategica e operativa ottimale per l’attuazione integrata della programmazione socio-sanitaria regionale.

Decorrenza delle nuove regole e individuazione delle aree

La sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 18/2007 acquista efficacia dal 1° gennaio 2014. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve individuare le aree interaziendali di coordinamento.

Scioglimento delle Federazioni sovrazonali

Dal 1° gennaio 2014 è disposto lo scioglimento delle Federazioni sovrazonali istituite dalla l.r. 3/2012, secondo le modalità del libro V, capo VIII, del codice civile. Gli organi sociali devono avviare contestualmente gli adempimenti necessari alla liquidazione delle rispettive società consortili.

Personale e rapporti contrattuali delle Federazioni sovrazonali

Dalla stessa data del 1° gennaio 2014 viene meno l’assegnazione funzionale del personale operante presso le Federazioni sovrazonali, con riassegnazione agli enti di appartenenza. Cessano inoltre di avere effetto, dalla medesima data, i contratti di consulenza, collaborazione e qualsiasi altro rapporto contrattuale attivato dalle Federazioni sovrazonali.

Trasparenza degli atti delle aziende sanitarie regionali

La Regione istituisce, sul proprio sito istituzionale, un elenco online contenente i testi integrali di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi adottati dalle aziende sanitarie regionali già pubblicati legalmente nei rispettivi albi pretori. La misura si aggiunge agli obblighi di pubblicità e trasparenza già previsti dal d.lgs. 33/2013.

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve definire, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, le modalità, i tempi di trasmissione e di pubblicazione online degli atti deliberativi delle aziende sanitarie regionali.

Abrogazioni e soppressioni collegate

Dal 1° gennaio 2014 sono abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 2 della l.r. 3/2012 ed è soppresso il punto 2 dell’allegato B alla deliberazione del Consiglio regionale n. 167-14087 del 3 aprile 2012, relativo al Piano socio-sanitario regionale 2012-2015 e all’individuazione delle Federazioni sovrazonali.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

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