L.R. Piemonte 1/2014
"Legge finanziaria per l'anno 2014".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge finanziaria della Regione Piemonte per il 2014: rifinanzia leggi regionali, introduce misure di contenimento della spesa, disciplina anticipazioni di liquidità e coperture per trasporto pubblico e sviluppo rurale, e modifica varie leggi regionali. Contiene anche misure 2015-2017 sul gioco lecito e disposizioni transitorie su pesca, spettacolo di strada e personale/assegni dei consiglieri.
Legge finanziaria regionale Piemonte 2014
Legge finanziaria per l’anno 2014 della Regione Piemonte
Il provvedimento definisce interventi finanziari e di coordinamento della spesa della Regione Piemonte per il 2014, con rifinanziamenti, coperture di bilancio e modifiche a varie discipline settoriali e istituzionali. Alcune misure hanno efficacia limitata a specifici esercizi, periodi di programmazione o date successive.
Rifinanziamento di leggi regionali di spesa
La legge rifinanzia, nei limiti indicati nell’allegato A, una serie di leggi regionali di spesa già vigenti o abrogate. Le disposizioni delle leggi abrogate richiamate nell’allegato continuano comunque ad applicarsi ai rapporti sorti durante la loro vigenza e agli accertamenti delle entrate e agli impegni di spesa già assunti.
Contenimento della spesa e organizzazione amministrativa
In attuazione della normativa statale sulla revisione della spesa, la Giunta regionale deve presentare al Consiglio, entro il 30 giugno 2014, un programma per ridurre gli oneri finanziari relativi a enti, agenzie e organismi che svolgono funzioni fondamentali o funzioni amministrative conferite alle Regioni. La misura mira al migliore svolgimento delle funzioni amministrative e al contenimento della spesa pubblica.
Compensi assembleari nelle società partecipate
Le società partecipate che rientrano nell’ambito del decreto-legge n. 95 del 2012 devono versare direttamente alla Regione gli eventuali compensi assembleari spettanti al personale regionale. La Giunta è autorizzata a istituire un apposito capitolo di entrata e a destinare tali introiti al fondo per il trattamento economico accessorio del personale regionale, oltre a predisporre il relativo provvedimento applicativo.
Lavoro straordinario del personale regionale
Le risorse regionali per lo straordinario sono incrementate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per fronteggiare attività straordinarie connesse a:
- ricostruzione e messa in sicurezza di abitanti e infrastrutture;
- eventi calamitosi con stato di emergenza e attività di protezione civile;
- supporto alle sedute dell’Assemblea e degli altri organismi consiliari. Il pagamento è autorizzato per il personale avente titolo, previa applicazione delle procedure sindacali vigenti.
Anticipazioni di liquidità e copertura del rimborso
La Regione è autorizzata a richiedere le anticipazioni di liquidità previste dal d.l. n. 35 del 2013, come incrementate dal d.l. n. 102 del 2013. Deve inoltre predisporre misure, anche legislative, per garantire annualmente il rimborso dell’anticipazione. La restituzione trova copertura nella quota del gettito dell’addizionale regionale IRPEF, come già incrementata dalla legislazione regionale richiamata.
Piano di rientro del trasporto pubblico locale
Il piano di rientro dei servizi di trasporto pubblico locale approvato dalla Giunta trova copertura integrale nelle risorse iscritte per il 2014 e il 2015. La rimodulazione prevede 210 milioni di euro per il 2014 e 110 milioni di euro per il 2015.
Misure sul gioco d’azzardo lecito
Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 l’aliquota IRAP è ridotta dello 0,92% per gli esercizi che rimuovono volontariamente, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, gli apparecchi da gioco installati nei locali. Dal 1° gennaio 2015, invece, gli esercizi che mantengono tali apparecchi sono soggetti a un aumento dello 0,92%. La Giunta deve definire entro 90 giorni le modalità applicative. Le minori e maggiori entrate sono previste in compensazione, con eventuali scostamenti successivi contabilizzati nei bilanci degli esercizi futuri.
Transizione della programmazione dello sviluppo rurale
Le somme di cofinanziamento regionale e gli aiuti di Stato aggiuntivi del PSR 2007-2013 non utilizzati possono essere destinati al cofinanziamento della programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale. La Giunta può inoltre ridestinare altre economie di precedenti assegnazioni statali e comunitarie in agricoltura, previa verifica della riscossione dei residui attivi.
Finanziamento del PSR 2014-2022
Per il PSR FEASR 2014-2020 è autorizzata la spesa complessiva di 184.109.954,35 euro per il cofinanziamento regionale nel periodo 2015-2020. Per il biennio di transizione 2021-2022 è autorizzata la spesa di 56.185.378,52 euro. Sono inoltre previste regole di riallocazione delle risorse aggiuntive e della quota regionale nel passaggio alla programmazione 2023-2027, nei limiti e secondo le decisioni della Commissione europea. La copertura della quota regionale 2021-2023 è indicata nel bilancio di previsione 2021-2023.
Modifiche in materia sanitaria e di personale delle Federazioni sovrazonali
Dal 1° gennaio 2014 viene meno l’assegnazione funzionale del personale operante presso le Federazioni sovrazonali, con riassegnazione agli enti di appartenenza. Dalla stessa data cessano i contratti di consulenza, collaborazione e ogni altro rapporto attivato dalle Federazioni sovrazonali.
Modifiche al regime dei consiglieri regionali e restituzione contributi
La legge introduce una disciplina speciale per la rinuncia definitiva all’assegno vitalizio e alla reversibilità da parte dei consiglieri in carica alla IX legislatura e di quelli già appartenuti al Consiglio regionale. Sono previsti termini stringenti per la domanda, effetti sulla cessazione delle trattenute, restituzione dei contributi versati e regole particolari per chi ha già raggiunto il periodo massimo di contribuzione. In fase di prima applicazione, i consiglieri già cessati dal mandato che maturano il diritto entro sei mesi devono presentare la rinuncia entro il mese successivo all’entrata in vigore.
Ulteriori modifiche settoriali
La legge modifica anche:
- la disciplina della filiera corta, consentendo l’uso di risorse residue come cofinanziamento dei contratti di filiera e di distretto;
- la gestione della fauna acquatica e della pesca, attribuendo alla Giunta la definizione delle modalità di riversamento alle province della soprattassa;
- la valorizzazione delle espressioni artistiche in strada, fissando la finestra annuale per le domande dal 20 febbraio al 20 marzo;
- il funzionamento del CORECOM, con modifica del criterio relativo al luogo di residenza.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. La modifica sulla soprattassa per la pesca produce effetti dal 1° gennaio 2015 e la relativa deliberazione attuativa deve essere adottata entro 90 giorni dall’entrata in vigore.
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