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Legge

L.R. Piemonte 8/2014

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) e alla legge regionale 29 aprile 2011, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 ''Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale '' in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale)".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 8/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale interviene sulla l.r. 23/2008 e sulla l.r. 7/2011 ridefinendo assetti organizzativi, ruolo e nomina del Segretario generale della Giunta regionale, i rapporti con i direttori regionali e il Comitato di coordinamento, oltre a coordinare le norme sugli incarichi dirigenziali e di supporto politico-amministrativo. Efficacia limitata al territorio regionale; non contiene misure a termine specifiche.

Modifiche all'organizzazione degli uffici regionali e alla figura del Segretario generale della Giunta

Modifiche all’organizzazione degli uffici regionali e alla figura del Segretario generale della Giunta

La legge regionale interviene sull’assetto organizzativo degli uffici regionali della Regione, modificando la l.r. 23/2008 e, in coordinamento, la l.r. 7/2011. L’obiettivo principale è rafforzare il ruolo di coordinamento della Giunta regionale attraverso l’introduzione e la disciplina del Segretario generale della Giunta regionale, con conseguenti adeguamenti delle funzioni dei dirigenti e degli organi di coordinamento.

Ridefinizione dell’assetto organizzativo e degli incarichi apicali

Il testo aggiorna la disciplina dell’organizzazione regionale sostituendo i riferimenti al Capo di Gabinetto del Consiglio e della Giunta con riferimenti mirati al solo Capo di Gabinetto della Giunta regionale, e introducendo il Segretario generale della Giunta regionale tra le figure rilevanti dell’amministrazione.

Viene inoltre abrogata la disciplina contenuta nei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 14 della l.r. 23/2008, con contestuale nuova rubrica dell’articolo, ora riferita alla “figura professionale di supporto al Presidente del Consiglio regionale”.

Segretario generale della Giunta regionale: funzioni e posizione

La novella introduce l’articolo 8-bis nella l.r. 23/2008, definendo il Segretario generale della Giunta regionale come figura preposta a una specifica struttura di livello direzionale, con funzione di sovraintendere alla gestione amministrativa delle strutture della Giunta per l’attuazione degli indirizzi e obiettivi politico-amministrativi.

Le principali attribuzioni comprendono:

  • il coordinamento dell’attività delle Direzioni regionali secondo le modalità previste dalla normativa organizzativa;
  • l’esercizio del potere sostitutivo, previa diffida, nei confronti dei direttori regionali in caso di inerzia rispetto agli obiettivi assegnati;
  • la presidenza del Comitato di coordinamento dei direttori;
  • la proposta dei provvedimenti di accertamento della responsabilità dirigenziale dei direttori regionali;
  • il raccordo per l’attuazione delle politiche di organizzazione, articolazione di nuovi assetti strutturali e politiche del personale;
  • ogni altra attività necessaria al perseguimento degli obiettivi assegnati.

È inoltre previsto che il Segretario generale svolga coordinamento e impulso di progetti di particolare rilevanza programmatica che coinvolgano più direzioni regionali, anche mediante gruppi di lavoro o tramite la promozione di strutture temporanee o di progetto.

La descrizione analitica delle attribuzioni e il raccordo con le funzioni dirigenziali e gli organi politico-amministrativi devono essere definiti in uno specifico provvedimento di organizzazione adottato ai sensi della legge regionale sull’organizzazione.

Comitato di coordinamento e rapporti con i direttori regionali

La composizione del Comitato di coordinamento della Giunta regionale viene ridefinita: esso è costituito dal Segretario generale della Giunta, che lo convoca e lo presiede, dal Capo di Gabinetto della Giunta e dai direttori regionali della Giunta.

All’interno del Comitato, il Segretario generale svolge anche attività propositiva e di collaborazione con gli organi di direzione politico-amministrativa nella definizione di obiettivi, piani, programmi, progetti e priorità, mediante la predisposizione di idonei documenti.

Sono inoltre aggiornati i richiami normativi per l’attribuzione di compiti e presidenze collegiali, sostituendo i riferimenti al Capo di Gabinetto della Giunta con quelli al Segretario generale della Giunta regionale.

Nomina e conferimento degli incarichi

La legge disciplina in modo espresso la nomina del Segretario generale della Giunta regionale: esso è nominato dalla Giunta regionale su proposta conforme del Presidente della Regione, anche tra soggetti esterni all’amministrazione regionale, mediante procedure di evidenza pubblica.

Sono inoltre adeguate le regole sugli incarichi di vertice e di supporto:

  • viene chiarito che l’incarico di Capo di Gabinetto riguarda solo la Giunta regionale;
  • il Segretario generale della Giunta regionale viene incluso tra gli incarichi rilevanti ai fini dei limiti e delle regole di conferibilità;
  • sono aggiornati i riferimenti relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali e apicali nella l.r. 23/2008.

Ulteriori adeguamenti organizzativi e dirigenziali

La legge interviene anche su altre disposizioni della l.r. 23/2008 per coordinare il nuovo assetto:

  • in caso di assenza di vice direttori, il conferimento di funzioni sostitutive può riguardare i dirigenti di settore della struttura interessata;
  • tra le figure escluse da una specifica disciplina comune di cui alla legge regionale viene espressamente ricompreso il Segretario generale;
  • sono eliminati o aggiornati rinvii interni divenuti incoerenti con la nuova disciplina.

Coordinamento con la legge regionale 7/2011

In relazione alla l.r. 7/2011, viene corretto un rinvio contenuto nell’articolo 14, comma 3, lettera f), sostituendo il riferimento agli articoli 10, 14 e 15 della l.r. 23/2008 con il richiamo ai soli articoli 10 e 15. La modifica opera come coordinamento formale con il nuovo assetto della normativa organizzativa regionale.

Ambito di applicazione e rilevanza pratica

La disciplina riguarda esclusivamente l’organizzazione amministrativa della Regione interessata e i suoi organi interni. Non contiene termini di efficacia temporanei né regimi transitori espliciti: si tratta di una legge di modifica strutturale dell’ordinamento organizzativo regionale, destinata a incidere stabilmente sugli uffici e sugli incarichi apicali della Giunta regionale.

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