L.R. Piemonte 4/2014
"Abolizione del contributo annuale per il funzionamento dei gruppi consiliari".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte n. 4/2014 elimina il contributo annuale per il funzionamento dei gruppi consiliari e ridisegna la disciplina delle risorse per il personale, dei limiti di spesa, della rendicontazione e dei controlli della Corte dei conti. Le nuove regole si applicano dalla X legislatura; per la chiusura della IX restano ferme le vecchie disposizioni sul rendiconto.
Abolizione del contributo annuale ai gruppi consiliari e nuova disciplina di personale, risorse e rendicontazione
Abolizione del contributo e riordino della disciplina dei gruppi consiliari
La legge regionale del Piemonte interviene sulla normativa relativa ai gruppi consiliari per eliminare il contributo annuale di funzionamento e riorganizzare il regime delle risorse per il personale, della gestione amministrativa ed economica e della rendicontazione. Il provvedimento opera nell’ambito dell’ordinamento regionale piemontese e collega espressamente l’entrata in vigore alla X legislatura.
Risorse per il personale dei gruppi consiliari
Ai gruppi consiliari sono assegnate annualmente, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, le risorse finanziarie necessarie all’utilizzo del personale. L’importo è parametrato, per ciascun consigliere appartenente al gruppo, incluso il gruppo misto, al costo di un dipendente di categoria D, posizione economica D6.
Il costo comprende anche il trattamento accessorio nei limiti fissati dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza e costituisce il limite di riferimento per la spesa di personale dei gruppi.
Assunzione e impiego del personale
Il personale assegnato ai gruppi stipula contratti di diritto privato con il presidente del gruppo consiliare oppure, per il gruppo misto, con il consigliere di riferimento. Le modalità e le procedure sono definite con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, che disciplina anche il supporto degli uffici consiliari per la gestione amministrativa ed economica del personale.
Il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento su iniziativa del presidente del gruppo o del consigliere di riferimento nel gruppo misto e cessa comunque con lo scioglimento del gruppo.
I gruppi possono inoltre avvalersi di personale esterno all’amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, entro il limite massimo del 60 per cento. Tale limite non si applica ai gruppi composti da un solo consigliere. Il trattamento economico è determinato in relazione alle prestazioni richieste.
Gestione interna delle risorse
Ogni gruppo consiliare e i componenti, singoli o associati, del gruppo misto gestiscono autonomamente le risorse per il personale secondo un apposito regolamento interno e tramite i propri organi direttivi.
Rendicontazione annuale e controlli
Entro il 20 febbraio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari e i componenti del gruppo misto presentano al Presidente del Consiglio regionale una nota di rendicontazione dell’esercizio annuale, predisposta secondo il modello approvato dall’Ufficio di Presidenza nel rispetto delle linee guida statali sul rendiconto dei gruppi consiliari.
Il Presidente del Consiglio regionale trasmette le note alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro il 1° marzo di ogni anno. La Corte si pronuncia con deliberazione sulla regolarità delle note e tale deliberazione è pubblicata a cura del Presidente del Consiglio regionale.
Le note sono allegate alla rendicontazione delle spese del Consiglio regionale e pubblicate anche in allegato al rendiconto generale sul sito istituzionale, dopo l’approvazione del rendiconto stesso.
In caso di irregolarità, il Presidente del Consiglio regionale comunica ai gruppi interessati la richiesta di regolarizzazione formulata dalla Corte dei conti, affinché vi provvedano nei termini fissati dalla sezione regionale. Se il gruppo non presenta la nota o non la regolarizza nei termini, l’Ufficio di Presidenza dispone la restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate o regolarizzate. Lo stesso obbligo di restituzione scatta anche in caso di deliberazione di non regolarità da parte della Corte dei conti.
Rendicontazione all’inizio della nuova legislatura
Entro quarantacinque giorni dall’inizio di ogni nuova legislatura deve essere presentata una specifica nota di rendicontazione. Se il gruppo non viene ricostituito, la nota è predisposta dal presidente del gruppo uscente. L’Ufficio di Presidenza disciplina anche le modalità di restituzione del saldo contabile di cassa da utilizzare per chiudere eventuali partite debitorie della legislatura precedente.
Abrogazioni e regime transitorio
Sono abrogati l’articolo 3 della l.r. 12/1972, l’articolo 14 della l.r. 16/2012 e la legge regionale 4 dicembre 2013, n. 22.
Le disposizioni della legge entrano in vigore dalla X legislatura. Per la chiusura della IX legislatura continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 17 della l.r. 16/2012 nella versione vigente al 1° gennaio 2014, limitatamente alle note di rendicontazione dei gruppi consiliari da presentare per la chiusura di tale legislatura.
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