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Legge

L.R. Piemonte 7/2014

"Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei)".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 7/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte n. 7/2014 aggiorna la l.r. 24/2007 sui funghi spontanei: ridefinisce i divieti in aree protette e Natura 2000, sostituisce l’autorizzazione con un titolo basato su ricevuta di versamento, disciplina enti competenti, utilizzo dei proventi, controlli e sanzioni. I titoli già rilasciati restano validi fino a scadenza naturale; la legge è entrata in vigore il giorno della pubblicazione.

Modifiche alla disciplina regionale piemontese sulla raccolta dei funghi epigei spontanei

Modifiche alla disciplina piemontese sulla raccolta dei funghi epigei spontanei

La legge regionale Piemonte n. 7 del 2014 interviene sulla legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24, aggiornando in modo organico la disciplina della raccolta dei funghi epigei spontanei. Il provvedimento ridefinisce i divieti in alcune aree protette, sostituisce il precedente sistema di autorizzazione con un titolo per la raccolta basato su ricevuta di versamento e aggiorna le regole su controlli, sanzioni e riparto dei proventi.

Ambito territoriale e divieti di raccolta

La raccolta dei funghi epigei spontanei resta soggetta ai divieti già previsti dalla normativa regionale, ma viene precisato che ulteriori limitazioni possono operare:

  • nei casi e nelle aree ricadenti all’interno delle aree protette istituite dalla normativa regionale vigente;
  • nei siti della rete Natura 2000, individuati dai relativi organismi di gestione nel rispetto delle disposizioni di legge.

Resta fermo che la disciplina si applica solo nel territorio della Regione Piemonte.

Titolo per la raccolta e modalità di accesso

La raccolta è consentita previa acquisizione di un titolo per la raccolta valido su tutto il territorio regionale. Il titolo non è più concepito come autorizzazione in senso tradizionale, ma come ricevuta di versamento di un apposito contributo.

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce:

  • l’importo del contributo;
  • le modalità di versamento;
  • le condizioni di efficacia del titolo;
  • la durata del titolo;
  • eventuali esenzioni per i minori.

La ricevuta deve essere esibita, insieme a un documento di identità in corso di validità, su richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Soggetti che incassano il contributo

Il versamento del contributo è effettuato a favore di:

  • enti regionali di gestione delle aree protette;
  • unioni montane di comuni;
  • forme associative dei comuni collinari.

Nelle more della costituzione delle unioni montane di comuni, il versamento può essere effettuato alle comunità montane.

Destinazione delle somme e finalità finanziate

Le somme introitate sono vincolate alla tutela e salvaguardia del territorio e devono essere destinate, in particolare, a:

  • sistemazione e manutenzione delle aree boscate e segnalazione della sentieristica pedonale;
  • promozione e realizzazione di iniziative per favorire la conoscenza e il rispetto delle specie fungine;
  • svolgimento delle funzioni di vigilanza delle guardie ecologiche volontarie, d’intesa con la provincia competente per territorio.

È esclusa l’applicazione della destinazione per la manutenzione delle aree boscate alle aree delimitate, anche ai sensi dell’articolo 841 del codice civile, dove la raccolta è consentita a fini economici, nonché ai castagneti da frutto in attualità di coltivazione.

Specie raccoltabili senza contributo

In deroga al regime generale, la raccolta di alcune specie è consentita su tutto il territorio regionale senza versamento di alcun contributo, fermo restando il rispetto dei divieti generali:

  • chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea);
  • prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus);
  • specie diverse del genere Morchella;
  • gambe secche (Marasmius oreades);
  • orecchione (Pleurotus ostreatus);
  • coprino chiomato (Coprinus comatus);
  • mazza di tamburo (Macrolepiota procera).

Vigilanza, controlli e sanzioni

Le norme di controllo sono adeguate al nuovo sistema del titolo per la raccolta. La vigilanza avviene sulla base dell’esibizione della ricevuta di versamento e del documento di identità.

Anche le conseguenze sanzionatorie vengono aggiornate: è previsto il ritiro della ricevuta di versamento nei casi disciplinati dalla legge, in luogo della revoca/ritiro della precedente autorizzazione.

Riparto dei proventi delle sanzioni

La provincia trasferisce annualmente il 50% delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nei territori degli enti interessati. Le somme sono ripartite secondo questo ordine:

  • agli enti regionali di gestione delle aree protette;
  • alle unioni montane di comuni e alle forme associative dei comuni collinari non ricadenti in tutto o in parte nei territori degli enti di gestione delle aree protette.

Regime transitorio

I titoli abilitativi già conseguiti prima dell’entrata in vigore della legge conservano efficacia fino alla loro naturale scadenza. La nuova disciplina si applica quindi senza pregiudicare i titoli già in corso di validità.

Abrogazioni e coordinamento normativo

La legge abroga disposizioni precedenti della l.r. 3/2009 e della l.r. 10/2011 che erano intervenute sulla medesima materia, al fine di coordinare il testo della l.r. 24/2007 con il nuovo assetto normativo.

Entrata in vigore

La legge è stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

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